Cassazione Civile, Ordinanza n. 27731/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controparte, dichiarando l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dell'assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, osservando che l'estinzione non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (dirigente medico)
La controversia
L'azienda sanitaria provinciale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva deciso una controversia relativa alla mancata graduazione di dirigenti medici e alla conseguente domanda di risarcimento. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore della ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'ente; la controparte ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
in caso di rinuncia al giudizio di cassazione accettata dalla controparte, il processo si estingue e non occorre provvedere sulle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non opera nell'ipotesi di estinzione del processo, non contemplata dalla disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese di lite, salvo diversa disciplina applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente in caso di estinzione del processo, se l'ipotesi non è prevista dalla norma.
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