Sentenza n. 13114/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento dell’atto del 18-21 febbraio 2022 col quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato che “al Gen. B. -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri…è attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta in ragione della procedura di preinfrazione EU Pilot n. -OMISSIS-ENVI per violazione degli obblighi imposti dall’art. 14 lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE”; dell’atto a firma del Coordinatore Prof.-OMISSIS-della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sottosegretario di Stato per le Politiche e gli Affari Europei, Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione indirizzato alla Commissione Europea Direzione Generale dell’Ambiente avente ad oggetto “EU Pilot n. -OMISSIS-– Chiusura e fase post operativa della discarica di Malagrotta (direttiva 1999/31/CE)”; della nota della Regione Lazio n.-OMISSIS- della nota di invito rivolta al Presidente della Giunta regionale della Regione Lazio; della proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della transizione ecologica; della nota del Commissario unico del 13 gennaio 2022; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque diretto alla realizzazione dell’intervento de quo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio dei Ministri che ha esteso al Commissario unico per la bonifica delle discariche il compito di realizzare gli interventi di adeguamento, chiusura, capping e gestione post-operativa della discarica di Malagrotta, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (Presidenza del Consiglio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la legittimità del commissariamento sostenendo: 1) la carenza dei presupposti e il difetto di istruttoria, poiché il meccanismo EU Pilot presupporrebbe un’inadempienza dello Stato membro, mentre il procedimento per il capping sarebbe già in corso; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.l. n. 111/2019, dell’art. 43 del d.l. n. 152/2021 e del d.lgs. n. 152/2006, poiché la discarica di Malagrotta non sarebbe compresa tra le 81 discariche interessate dalla procedura d’infrazione definita dalla sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 e non vi sarebbe ragione per nominare un commissario in presenza di una società titolare e di un’amministrazione giudiziaria; 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 250 del d.lgs. n. 152/2006, poiché il sito non sarebbe contaminato o, comunque, sarebbero in corso misure adeguate di intervento. La Regione Lazio ha inoltre eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che i ricorrenti non avessero impugnato i successivi bandi di gara e provvedimenti di aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbita l’eccezione di improcedibilità. Il giudice ha rilevato che l’istruttoria evidenziava una perdurante criticità ambientale: i monitoraggi di ARPA Lazio avevano riscontrato contaminazione delle acque sotterranee, anche oltre il perimetro della discarica, senza che fosse possibile delimitare il plume contaminante. La mancata realizzazione della copertura finale favoriva l’infiltrazione delle acque meteoriche, l’aumento del percolato e il rischio di propagazione della contaminazione. È stata inoltre valorizzata l’impossibilità finanziaria, dichiarata dall’amministratore giudiziario, di eseguire tempestivamente gli interventi necessari. Il TAR ha ritenuto che il fondamento del commissariamento non fosse la precedente procedura d’infrazione relativa alle 81 discariche, bensì l’autonoma previsione dell’art. 5, comma 1-bis, del d.l. n. 111/2019, che consente, su richiesta regionale, di estendere le funzioni del Commissario unico agli interventi di bonifica o messa in sicurezza di discariche e siti contaminati di competenza regionale. L’art. 250 del d.lgs. n. 152/2006 è stato interpretato come espressione del principio per cui la tutela ambientale non può essere paralizzata dall’inerzia o dall’impossibilità del soggetto obbligato. È stata respinta anche la censura relativa alla sovrapposizione con l’amministrazione giudiziaria: l’amministratore giudiziario è ausiliario dell’autorità giudiziaria, mentre il Commissario unico esercita funzioni pubbliche finalizzate alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito; i due istituti operano su piani e con finalità differenti. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 5, comma 1-bis, d.l. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito dalla l. 12 dicembre 2019, n. 141
le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese, su richiesta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale
La disposizione costituisce un’autonoma base normativa per estendere, su richiesta regionale, le funzioni del Commissario unico a discariche e siti contaminati di competenza regionale, anche al di fuori delle discariche interessate dalla precedente procedura d’infrazione.
art. 250 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione
La norma esprime il principio dell’intervento sostitutivo pubblico quando il soggetto obbligato non provveda o non sia in grado di provvedere, imponendo alle amministrazioni di assicurare l’effettiva esecuzione degli interventi di tutela ambientale.
art. 14, lettere b) e c), direttiva 1999/31/CE
Gli obblighi europei concernenti la chiusura e l’adeguamento delle discariche costituiscono il contesto della procedura EU Pilot relativa a Malagrotta.
art. 191 TFUE
Il principio di precauzione consente e impone l’adozione di misure di tutela ambientale anche in presenza di una mera probabilità di danno grave all’ambiente o alla salute pubblica.
art. 35 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
L’amministratore giudiziario è un ausiliario dell’autorità giudiziaria preposto alla gestione, custodia e conservazione dei beni sequestrati; tale funzione è distinta da quella pubblicistica del Commissario unico.
Massime di principio
- L’art. 5, comma 1-bis, del d.l. n. 111/2019 costituisce un’autonoma base normativa per l’estensione, su richiesta della Regione, delle funzioni del Commissario unico agli interventi di bonifica o messa in sicurezza di discariche e siti contaminati di competenza regionale; tale potere non è limitato alle discariche comprese in una precedente procedura d’infrazione europea.
- La presenza di una perdurante contaminazione ambientale, documentata dagli organi tecnici, unitamente all’impossibilità del soggetto obbligato di realizzare tempestivamente gli interventi necessari, legittima l’attivazione di strumenti pubblici sostitutivi per assicurare la tutela dell’ambiente.
- L’intervento sostitutivo dell’amministrazione non è escluso dal fatto che il soggetto obbligato sia sottoposto ad amministrazione giudiziaria: l’amministratore giudiziario, ausiliario dell’autorità giudiziaria, e il Commissario unico, titolare di funzioni pubbliche di bonifica e messa in sicurezza, operano su piani funzionali distinti e non incompatibili.
- In materia ambientale, il principio di precauzione legittima l’adozione delle misure necessarie anche quando il danno grave non sia definitivamente accertato, ma sussista una probabilità adeguatamente istruita di contaminazione o di aggravamento del rischio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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