Sentenza del 10/05/2021 n. 4326 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Deposito entro 30 giorni del ricorso originale notificato - Inammissibilità - rilevabilità d'ufficio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo avverso la cartella esattoriale n. 1178. Nel merito il ricorrente deduceva la nullità della cartella per mancata indicazione degli atti necessari alla valutazione della pretesa e per l'impossibilità di comprendere l'eventuale storno di pagamenti già effettuati; contestava inoltre la condanna alle spese. Proceduralmente, il ricorrente ha depositato l'originale del ricorso notificato oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione/notifica dell'appello (notifica 05/05/2016; deposito 06/06/2016), violando il requisito previsto dalla normativa processuale tributaria.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile l'appello in via preliminare per tardivo deposito dell'originale del ricorso notificato, ritenendo il deposito entro trenta giorni requisito a pena di nullità dell'appello. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che interpreta il deposito come obbligo ancorato alla spedizione e non alla ricezione, e ha affermato che l'inadempimento è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non è sanabile dalla costituzione del resistente. Gli altri motivi ed eccezioni sono stati assorbiti. Sono state condannate le spese dell'appellante in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 500,00.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22
Il deposito dell'originale del ricorso notificato (o copia con ricevuta di spedizione) nella segreteria della Commissione adita entro 30 giorni è requisito formale imprescindibile per la costituzione rituale dell'appellante; la sua mancata osservanza determina l'inammissibilità dell'appello.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
Richiamo normativo collegato che conferma l'obbligo del deposito e la rilevanza temporale della costituzione in giudizio nel procedimento di appello tributario.
D.L. n. 137/2020, art. 27 (convertito nella L. n. 176/2020)
Norma richiamata in riferimento alle modalita' di decisione (causa posta in decisione ai sensi della disciplina emergenziale), senza incidere sul principio sostanziale dell'inammissibilità per tardivo deposito.
Cass., Sez. 5, sent. n. 16758/2016
Cass., Sez. 5, sentenza n. 16758 del 09/08/2016, Rv. 641068 - 01
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce che il deposito entro 30 giorni è requisito essenziale ancorato alla spedizione e non alla ricezione, la sua violazione comporta l'inammissibilità dell'appello ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'originale del ricorso notificato (o copia unitamente alla ricevuta di spedizione) deve essere depositato nella segreteria della Commissione adita entro 30 giorni dalla proposizione: il mancato rispetto comporta inammissibilità dell'appello.
- Il termine è collegato alla spedizione e non alla ricezione; pertanto è importante conservare prova della spedizione o del ritiro per dimostrare la tempestività.
- L'inadempimento è una sanzione di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e non si estingue mediante la costituzione del resistente: la parte resistente non può sanare la tardività con la sua costituzione.
- Se il ricorso è stato notificato per raccomandata, è ammessa l'alternativa del deposito di copia dell'atto unitamente alla ricevuta di spedizione; in mancanza anche di tale documentazione, l'appello è inammissibile.
- In caso di notifiche/depositi effettuati vicino alla scadenza, contare con attenzione i giorni e preferire modalità che lascino prova certa (es. consegna a mani con ricevuta, raccomandata con ricevuta o modalità telematica ove prevista).
- Queste regole sono specifiche del contenzioso disciplinato dal D.Lgs. 546/1992; in altri rami del diritto o per modalità telematiche possono valere regole diverse.
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