Cassazione Penale, Sentenza n. 38552/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza che la confermava colpevole di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), lamentando che la Corte di appello si è limitata a valorizzare l'uso della violenza e le lesioni senza considerare elementi favorevoli come lo stato di incensuratezza, il grado di colpevolezza e il contesto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negazione del beneficio della non menzione nel casellario (art. 175 c.p.), poiché la Corte avrebbe impropriamente confuso i requisiti della non menzione con quelli della sospensione condizionale della pena; 3) vizio di motivazione per aver confermato l'assegnazione di una provvisionale nonostante la parte civile non ne avesse espressamente chiesto la liquidazione in primo grado.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo fondati tutti e tre i motivi: 1) ha censurato la Corte d'appello per aver omesso una valutazione complessiva e congiunta richiesta dall'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), limitandosi a considerare solo la violenza e le lesioni; 2) ha rilevato la confusione tra il beneficio della non menzione e la sospensione condizionale della pena, affermando che i due istituti hanno finalità diverse e che la negazione della non menzione non può essere motivata con ragioni proprie della sospensione condizionale; 3) ha stabilito la illegittimità dell'assegnazione della provvisionale in assenza della specifica richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 539 c.p.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio conforme ai principi indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo, eventuale abitualità, contesto temporale e fattuale, conseguenze, comportamenti successivi).
art. 133 cod. pen.
Richiamato come parametro per valutare il grado di colpevolezza e le modalità della condotta nella determinazione della tenuità del fatto.
art. 175 cod. pen.
Regola il beneficio della non menzione nel certificato del casellario; ha finalità distinte dalla sospensione condizionale della pena e deve essere valutato autonomamente.
art. 539 cod. proc. pen.
Stabilisce che la statuizione sulla provvisionale è subordinata alla specifica richiesta della parte civile; il giudice non può disporre la provvisionale d'ufficio in assenza di tale richiesta.
art. 540 cod. proc. pen.
Dispositivo diverso (riguarda l'istanza di provvisoria esecuzione della condanna al risarcimento) che non sostituisce la richiesta di provvisionale prevista dall'art. 539 c.p.p.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione globale: non è sufficiente considerare un solo elemento (es. uso della violenza); il giudice deve ponderare insieme modalità, danno, grado di colpevolezza, contesto, eventuale habitualità e comportamento successivo.
- Il beneficio della non menzione nel casellario (art. 175 c.p.) è autonomo rispetto alla sospensione condizionale della pena: il giudice può concedere l'uno e negare l'altro sulla base di considerazioni differenti e coerenti con le finalità di ciascun istituto.
- La provvisionale può essere riconosciuta solo se espressamente richiesta dalla parte civile (art. 539 c.p.p.); l'istanza di provvisoria esecuzione prevista dall'art. 540 c.p.p. non sostituisce tale richiesta.
- In sede di impugnazione in Cassazione, l'omessa considerazione di elementi favorevoli dal giudice territoriale o la confusione fra istituti giuridici costituiscono motivo valido per annullamento e rinvio.
- Quando si contesta la non applicazione della particolare tenuità è utile che la difesa espliciti e documenti tutti gli elementi fattuali rilevanti (incensuratezza, lieve entità del danno, contesto, motivazioni della condotta, comportamento successivo) per obbligare il giudice a una valutazione complessiva.
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