Cassazione Penale, Sentenza n. 34853/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, con decreto del 17 marzo 2025, aveva disposto il sequestro preventivo, presso l’azienda agricola della quale l’indagato era legale rappresentante, di serre, circa 1.000 piante di canapa, attrezzature per stoccaggio e confezionamento, infiorescenze e resina. Le contestazioni riguardavano la coltivazione illecita di circa 1.000 piante di canapa, destinata alla cessione a terzi delle infiorescenze e delle resine (capo 1), e la detenzione, a fini di cessione, di circa 424 kg di infiorescenze essiccate e triturate e 44,81 kg di resina, con l’aggravante dell’ingente quantità (capo 2). Il Tribunale di Roma aveva rigettato il riesame, ritenendo la detenzione contestata al capo 2 assorbita nella coltivazione e il materiale sequestrato prodotto di quest’ultima, quindi confiscabile ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo articolato, la difesa ha censurato la sussistenza del fumus del reato di coltivazione e l’assorbimento della detenzione, sostenendo che le infiorescenze e le resine sequestrate non provenissero logicamente dalla coltivazione contestata e fossero prive di efficacia drogante. Ha invocato le analisi di laboratorio e una consulenza di parte, lamentando inoltre che il Tribunale non avesse chiarito il collegamento tra il materiale sequestrato e la coltivazione né valutato la concreta idoneità delle cose a aggravare o protrarre le conseguenze del reato o la loro intrinseca pericolosità ai fini dell’art. 321 c.p.p.; secondo la difesa, ciò avrebbe anche comportato un’inversione dell’onere probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ricordato che contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge, inclusi i vizi motivazionali radicali che rendano l’apparato argomentativo mancante o incomprensibile, e ha ritenuto che le doglianze sul fumus non evidenziassero un vizio di tale natura. In sede di riesame occorre verificare l’astratta configurabilità del reato sulla base della congruità degli elementi rappresentati, senza anticipare il giudizio di merito sulla responsabilità o sugli indizi. Il Tribunale aveva rilevato l’assenza dei presupposti per applicare la disciplina della L. 242/2016, tra cui documentazione di tracciabilità e prova della destinazione della coltivazione agli usi tassativamente previsti, e aveva valorizzato la presenza di rilevanti quantitativi di resina e di una pressa idraulica intrisa di resina. La coltivazione può integrare il reato indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, purché la pianta sia conforme al tipo botanico e idonea, per le modalità di coltivazione, a maturare e produrre sostanza stupefacente; quando il ciclo è completato, l’offensività concreta richiede invece la verifica di una quantità di principio attivo capace di produrre effetto drogante. Nel caso concreto, le piante si trovavano in diversi stadi di coltivazione e quasi tutti i lotti presentavano principio attivo, talora in percentuale non trascurabile; il Tribunale aveva inoltre indicato che dai prodotti erano ricavabili 31.256 singole assunzioni medie. Tali elementi erano sufficienti, nella fase cautelare, a sostenere il fumus anche rispetto alla detenzione delle infiorescenze e della resina; l’approfondimento sulla loro effettiva efficacia drogante nei singoli lotti resta demandato alle successive fasi di merito. La Corte ha quindi ritenuto giustificato il sequestro.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
Così circoscritto il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 cod. proc. pen., la censura relativa alla verifica del fumus va rigettata, avendo il Tribunale fatto buon governo dei principi di diritto in tema di verifica in sede di riesame della configurabilità del reato per il quale è stato imposto il vincolo cautelare reale.
Il controllo di legittimità sulle ordinanze in materia di sequestro è circoscritto alla violazione di legge e non consente di rivalutare nel merito gli elementi posti a fondamento del fumus, salvo vizi motivazionali radicali.
art. 321 c.p.p.
Tanto basta a giustificare l'adozione del provvedimento di sequestro, spettando alle successive fasi di merito l’approfondimento probatorio per i singoli lotti della effettiva efficacia drogante dei prodotti in sequestro.
La misura reale può essere mantenuta quando, nella valutazione sommaria propria del riesame, gli elementi consentono di ritenere configurabile il reato; gli accertamenti probatori più approfonditi sulla concreta efficacia drogante dei singoli lotti possono essere riservati al giudizio di merito.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il Tribunale, dopo aver correttamente ripercorso gli approdi ai quali è pervenuta la Suprema Corte sulla commercializzazione della cannabis sativa light e rilevato il difetto dei presupposti per l’applicazione della normativa di cui alla L. 242/2016 – tra l’altro, per essere assenti la documentazione di tracciabilità di cui all’art. 3 di detta legge, quella sull’effettiva destinazione della coltivazione alla produzione di quanto tassativamente indicato dall’art. 2, comma 2, L. 242/2016 e quella dimostrativa dell’asserita produzione di semi dell’attività aziendale che, viceversa, al Tribunale appare smentita dalla presenza di notevoli quantitativi di resina, nonché di una pressa idraulica intrisa di resina, utilizzata per la lavorazione in tavolette della sostanza – ha ritenuto pienamente applicabile il disposto dell’art. 73 d.P.R. 309/90, indipendentemente dalle percentuali di principio attivo.
La disciplina penale dell’art. 73 è applicabile alla coltivazione di cannabis quando non ricorrono i presupposti della L. 242/2016; la coltivazione è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo immediatamente estraibile, se le piante sono conformi al tipo botanico e idonee a maturare e produrre sostanza stupefacente.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990
Il Tribunale del riesame ha ritenuto la condotta di detenzione contestata al capo 2) assorbita nella contestazione di cui al capo 1 (coltivazione), con la conseguenza che il materiale (infiorescenze e resina), rinvenuto presso l’azienda agricola, costituisce il prodotto del reato di coltivazione illecita, come tale suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Secondo la ricostruzione del Tribunale, il materiale rinvenuto quale prodotto della coltivazione illecita è suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi del comma 7-bis.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
La Corte riporta la contestazione secondo cui la detenzione aveva ad oggetto circa 424 kg. di infiorescenze essiccate e triturate di canapa (marijuana) e circa 44,81 kg. di resina estratta dalle infiorescenze di canapa (hashish), con finalità di cessione a terzi, con l’aggravante di avere detenuto sostanza stupefacente in quantità ingente.
La disposizione è indicata nel testo quale aggravante contestata per la detenzione di sostanza stupefacente in quantità ingente; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione.
L. 242/2016, art. 2, comma 2
Il Tribunale, dopo aver correttamente ripercorso gli approdi ai quali è pervenuta la Suprema Corte sulla commercializzazione della cannabis sativa light e rilevato il difetto dei presupposti per l’applicazione della normativa di cui alla L. 242/2016 – tra l’altro, per essere assenti la documentazione di tracciabilità di cui all’art. 3 di detta legge, quella sull’effettiva destinazione della coltivazione alla produzione di quanto tassativamente indicato dall’art. 2, comma 2, L. 242/2016 e quella dimostrativa dell’asserita produzione di semi dell’attività aziendale che, viceversa, al Tribunale appare smentita dalla presenza di notevoli quantitativi di resina, nonché di una pressa idraulica intrisa di resina, utilizzata per la lavorazione in tavolette della sostanza – ha ritenuto pienamente applicabile il disposto dell’art. 73 d.P.R. 309/90, indipendentemente dalle percentuali di principio attivo.
La disciplina della coltivazione di canapa prevista dalla L. 242/2016 non opera se non è dimostrata l’effettiva destinazione della coltivazione alla produzione degli usi tassativamente indicati dalla legge.
L. 242/2016, art. 3
Il Tribunale, dopo aver correttamente ripercorso gli approdi ai quali è pervenuta la Suprema Corte sulla commercializzazione della cannabis sativa light e rilevato il difetto dei presupposti per l’applicazione della normativa di cui alla L. 242/2016 – tra l’altro, per essere assenti la documentazione di tracciabilità di cui all’art. 3 di detta legge, quella sull’effettiva destinazione della coltivazione alla produzione di quanto tassativamente indicato dall’art. 2, comma 2, L. 242/2016 e quella dimostrativa dell’asserita produzione di semi dell’attività aziendale che, viceversa, al Tribunale appare smentita dalla presenza di notevoli quantitativi di resina, nonché di una pressa idraulica intrisa di resina, utilizzata per la lavorazione in tavolette della sostanza – ha ritenuto pienamente applicabile il disposto dell’art. 73 d.P.R. 309/90, indipendentemente dalle percentuali di principio attivo.
La mancanza della documentazione di tracciabilità prevista dall’art. 3 è stata considerata, insieme agli altri elementi indicati, ragione per escludere l’applicazione della disciplina della L. 242/2016.
Massime di principio
- Nel riesame di un sequestro preventivo, il giudice verifica l’astratta configurabilità del reato sulla base della congruità degli elementi rappresentati e tenendo conto delle contestazioni difensive, ma non anticipa il giudizio sulla responsabilità né valuta la sussistenza e la gravità degli indizi come nel giudizio di merito.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso per violazione di legge; vi rientrano i vizi motivazionali solo quando siano così radicali da rendere la motivazione mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- Il reato di coltivazione di stupefacenti può configurarsi indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, quando la pianta è conforme al tipo botanico previsto e le modalità di coltivazione la rendono idonea a maturare e a produrre sostanza stupefacente.
- La verifica dell’offensività concreta della coltivazione dipende dallo stadio di sviluppo: se il ciclo delle piante è completato, occorre accertare l’esistenza di una quantità di principio attivo necessaria a produrre effetto drogante.
- Nella fase cautelare reale, l’approfondimento sull’effettiva efficacia drogante dei singoli lotti può essere riservato alle successive fasi di merito, se gli elementi disponibili sono sufficienti a sostenere l’astratta configurabilità del reato e il fumus.
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