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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25433/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un proprietario di autovettura aveva affidato più volte il veicolo a un'officina per interventi di manutenzione e sostituzione di componenti. Dopo un guasto del motore verificatosi durante la marcia, il veicolo era stato trasportato presso altra officina, dove venivano eseguite riparazioni più onerose e redatta documentazione che attribuiva il guasto ai pezzi già installati. L'interessato conveniva quindi il riparatore chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, invocando sia la disciplina speciale del consumo sui beni difettosi sia la disciplina codicistica della garanzia per vizi. Il tribunale, in appello, aveva negato la risoluzione perché il compratore non aveva prima chiesto la riparazione o sostituzione al venditore e aveva ritenuto tardiva la denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c., facendo decorrere la scoperta dalla fattura e, comunque, dalla successiva perizia. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione dell'art. 130 del Codice del consumo e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la riparazione presso l'officina originaria sarebbe stata eccessivamente onerosa rispetto all'intervento effettivamente eseguito altrove; 2) violazione dell'art. 1495 c.c., contestando che la scoperta dei vizi coincidesse con il ricevimento della fattura e affermando che si era trattato solo di un sospetto, poi chiarito dalla perizia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura non era autosufficiente e non consentiva di verificare la concreta maggiore onerosità della riparazione presso l'officina convenuta, poiché il ricorrente non aveva indicato la sede dell'officina che aveva eseguito le riparazioni. Inoltre, la doglianza di omesso esame difettava dell'esatta allegazione del fatto storico decisivo. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che il tribunale aveva fondato la tardività della denuncia non solo sulla data della fattura del 1° dicembre 2015, ma anche, in via autonoma e sufficiente, sulla successiva perizia dell'8 gennaio 2016; il ricorso non si confrontava con questa ulteriore ratio decidendi. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione dell'intimato; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 130 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    Il rimedio della risoluzione del contratto nella vendita di beni di consumo difettosi è subordinato all'ordine di priorità tra rimedi primari e secondari: il compratore deve prima chiedere riparazione o sostituzione, salvo impossibilità o eccessiva onerosità, mancato tempestivo adempimento del venditore o notevoli inconvenienti derivanti dai rimedi primari.

  • art. 1494 c.c.

    Richiamato come base generale per il risarcimento del danno derivante dai vizi della cosa venduta.

  • art. 1495 c.c.

    La denuncia dei vizi deve avvenire entro il termine di otto giorni dalla scoperta; la Corte ribadisce che il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi autonoma sulla tardività.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura richiede che i fatti rilevanti siano adeguatamente dedotti e non restino incerti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l'allegazione specifica di un fatto storico, controverso e decisivo, che nella specie mancava.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge non è ammissibile se presuppone fatti non specificamente allegati o rimasti incerti; la Corte di legittimità non può supplire alle lacune fattuali della deduzione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico-naturalistico, controverso e decisivo, e non può essere costruito su mere inferenze o su elementi descrittivi generici.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non le censura tutte; contestarne solo una non è sufficiente a ottenere la cassazione.
  • Nella garanzia per vizi della cosa venduta, la denuncia è tempestiva solo se proposta entro otto giorni dalla scoperta effettiva dei vizi; la data di scoperta è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, se sorretto da motivazione non illogica.
  • Nel regime dei beni di consumo difettosi, la risoluzione è rimedio subordinato: può essere chiesta solo dopo il vano esperimento o l'impossibilità/eccessiva onerosità dei rimedi primari di riparazione o sostituzione.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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