Cassazione Civile, Ordinanza n. 23601/2021 del 31/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dell'avvocata di ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010, pur essendo iscritta all'Albo forense ma non alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, sul presupposto che il reddito professionale percepito in tali anni fosse inferiore alla soglia di euro 5.000 e quindi indice di attività non abituale. La Corte d'appello ha confermato l'accoglimento della domanda, ritenendo che l'INPS non avesse fornito elementi idonei a provare la natura abituale dell'attività. In Cassazione l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione di varie norme sulla Gestione separata, sostenendo che, essendo pacifico lo svolgimento della professione di avvocato e non essendo contestato il requisito dell'abitualità, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere l'obbligo contributivo; ha inoltre invocato il principio di non contestazione e ha sostenuto che la soglia reddituale è rilevante solo per il lavoro autonomo occasionale, non per l'attività abituale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non trascriveva il contenuto degli atti processuali da cui desumere la dedotta non contestazione; ha inoltre osservato che il principio di non contestazione riguarda solo fatti storici allegati e non si estende a valutazioni giuridico-fattuali come il requisito di abitualità. Infine ha rilevato che la censura, qualificata come violazione di legge, investiva in realtà un accertamento di fatto sull'abitualità, sindacabile solo nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La Corte ha compensato le spese per la novità della questione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista è collegato all'esercizio abituale della professione, se il reddito non è assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1, 2 e 12, D.L. n. 98/2011, conv. con mod. dalla L. n. 111/2011
Richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina della Gestione separata e dell'obbligo contributivo dei professionisti.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
Richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo dell'avvocato non iscritto alla Cassa forense.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. con mod. dalla L. n. 326/2003
La Corte precisa che disciplina l'ipotesi del lavoro autonomo occasionale e non incide sull'attività professionale abituale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura formulata come violazione di legge è stata ritenuta impropria perché il nodo decisivo era un accertamento di fatto sull'abitualità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'accertamento dell'abitualità è questione di fatto e può essere censurato solo nei ristretti limiti previsti per il vizio motivazionale.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dal fatto che l'attività sia svolta in modo abituale; la soglia reddituale di euro 5.000 è invece rilevante per qualificare l'eventuale attività autonoma occasionale, non per escludere o affermare l'obbligo in presenza di abitualità.
- L'accertamento della natura abituale dell'attività professionale è valutazione di fatto, desumibile da una pluralità di indici presuntivi o contrari, come l'iscrizione all'albo, la partita IVA, l'organizzazione dell'attività e il livello del reddito, senza che uno solo di tali elementi sia decisivo in via automatica.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati dalle parti e non si estende alle valutazioni o qualificazioni giuridiche, né può essere usato per trasformare in pacifico un elemento costitutivo che richiede un apprezzamento complessivo di fatto.
- Una censura che investa l'apprezzamento sulla abitualità dell'attività professionale non può essere dedotta come violazione di legge se in realtà mira a contestare il fatto accertato dal giudice di merito; il sindacato di legittimità resta confinato nei limiti del vizio di motivazione nei casi consentiti.
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