Cassazione Penale, Ordinanza n. 02863/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi perché il primo non era stato specificamente devoluto al giudice di appello e il secondo si limitava a riproporre questioni già valutate dai giudici di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi riguardavano: a) la contestazione del giudizio di responsabilità; b) la dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo, cioè del dolo; c) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che il primo motivo non era stato dedotto specificamente in appello, mentre il secondo risultava meramente riproduttivo di censure già esaminate in modo adeguato dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il reato di evasione.
art. 131-bis c.p.
Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la sua mancata applicazione è stata ritenuta non censurabile in cassazione per le ragioni indicate in sentenza.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che non risultino specificamente devolute al giudice di appello, quando il ricorrente introduca per la prima volta questioni di merito non previamente contestate in modo puntuale.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza un confronto critico con la decisione impugnata, doglianze già adeguatamente esaminate dai giudici di merito.
- La deduzione della mancanza del dolo richiede una critica effettiva e specifica della motivazione; una mera reiterazione di contestazioni già respinte non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può essere efficacemente contestato in cassazione mediante censure generiche o ripetitive, se la questione è già stata valutata congruamente dai giudici di merito.
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