Ordinanza n. 42/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Larino n. 172/2019 (R.G. n. 476/2015), emessa e pubblicata il 21 maggio 2019, munita di formula esecutiva in data 29 - 31 maggio 2019 e notificata al debitore il 10 giugno 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino n. 172/2019, recante condanna del consorzio al pagamento di una somma
Esito
La controversia
La società ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Larino n. 172/2019, munita di formula esecutiva e notificata al debitore. Nel corso del giudizio il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti circa l'opportunità di far confluire l'ottemperanza nella procedura monitoria avviata dal Consorzio di Bonifica Basso Molise nei confronti della Regione Molise, al fine di evitare duplicazioni o conflitti esecutivi e di preservare le risorse dell'ente. Il TAR aveva quindi richiesto l'acquisizione della documentazione relativa al credito vantato verso la Regione, alla situazione debitoria e patrimoniale dei consorzi, ai tentativi di vendita di un bene consortile e allo stato dei giudizi civili connessi. Il Commissario ha depositato la documentazione richiesta, dalla quale risultano: un credito azionato verso la Regione di euro 15.096.134,97; debiti del soppresso Consorzio Trigno e Biferno per euro 29.068.960,24; debiti del Consorzio Basso Molise per euro 44.556.976,398; liquidità disponibile pari a euro 238.162,53, destinata a stipendi, oneri previdenziali e servizi indispensabili, oltre a conti vincolati per lavori pubblici; aste deserte relative alla vendita di un terreno consortile. È inoltre emerso che la società ricorrente ha notificato un atto di precetto per euro 2.141.509,86, prospettando l'avvio dell'esecuzione forzata.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il Commissario ad acta abbia diligentemente adempiuto agli incombenti istruttori e operativi finora assegnatigli e che, allo stato, non vi siano ulteriori attività specifiche da demandargli. Tuttavia, l'incarico non è esaurito, poiché permane l'inottemperanza al giudicato. Il Collegio ha chiarito che il Commissario dovrà, nel prosieguo, limitarsi a monitorare, anche su impulso della ricorrente, la situazione finanziaria del Consorzio Basso Molise. Qualora emerga una disponibilità economico-finanziaria sufficiente a soddisfare il credito oggetto di ottemperanza, dovrà riferirne al TAR, che impartirà ulteriori e aggiornate istruzioni operative. Il Tribunale ha quindi reso i chiarimenti richiesti e ha liquidato al Commissario ad acta un acconto di euro 2.000,00 per le spese sostenute, posto a carico del Consorzio resistente. Non è stata definita l'ottemperanza né dichiarata l'avvenuta esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'esecuzione del giudicato dipende dalla situazione finanziaria dell'amministrazione e dall'esito di controversie con altri enti, il commissario ad acta può essere incaricato di svolgere un'attività di monitoraggio, senza procedere immediatamente ad atti esecutivi ulteriori ove manchino disponibilità finanziarie sufficienti.
- L'incarico del commissario ad acta non si esaurisce con l'adempimento degli specifici incombenti indicati dal giudice quando permane l'inottemperanza al giudicato; il giudice può mantenerlo in funzione e impartire successivamente nuove istruzioni operative in relazione all'evoluzione della situazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può subordinare l'adozione di ulteriori misure commissariali all'emersione di una disponibilità economico-finanziaria dell'amministrazione sufficiente a soddisfare la pretesa accertata nel giudicato.
- Le spese sostenute dal commissario ad acta possono essere liquidate dal giudice dell'ottemperanza, anche in via di acconto, e poste a carico dell'amministrazione inottemperante.
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