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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19189/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di pagamento di un credito di euro 851.246,00, vantato per compensi professionali per attività di direttore tecnico svolta fino al 2010 in favore di una società poi in liquidazione. Il creditore originario sosteneva che il credito fosse stato riconosciuto dai soci e iscritto in bilancio, e che non potesse essere qualificato come finanziamento soci né soggetto a postergazione. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che il credito fosse postergato in base alla documentazione societaria e al piano finanziario. La corte d'appello aveva confermato nel risultato sostanziale, riconoscendo an e quantum del credito ma escludendone l'esigibilità perché qualificato come finanziamento soci postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 2467 c.c. e degli artt. 2464 e 360 c.p.c., per errata qualificazione dei compensi professionali come finanziamento soci e insussistenza dei presupposti della postergazione; 2) travisamento della prova documentale e motivazione apparente/contraddittoria, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 3) violazione del contraddittorio per la tardiva costituzione della società e la produzione documentale in primo grado; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2728 c.c., per errata distribuzione dell'onere della prova sui presupposti postergativi; 5) ulteriore travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese senza compensazione per soccombenza reciproca. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta l'apertura della liquidazione giudiziale della società e poi la sua revoca, circostanza che ha inciso sulla preliminare valutazione dell'interesse ad agire, ma non ha mutato l'esito finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha inizialmente richiamato una proposta di inammissibilità per carenza di interesse, fondata sull'intervenuta liquidazione giudiziale della debitrice e sulla necessità di accertare il credito nelle forme concorsuali; tuttavia ha ritenuto di non confermare tale impostazione per il sopravvenuto venir meno del presupposto fattuale, in ragione della successiva revoca della liquidazione giudiziale. Esaminati i motivi nel merito, ha ritenuto inammissibili o infondati i primi cinque motivi perché diretti in sostanza a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, non consentita in cassazione; ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione sostanziale del credito come finanziamento soci postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c., sulla base della situazione di crisi finanziaria, del piano finanziario e dell'accordo dei soci sul differimento del pagamento. Il sesto motivo è stato respinto perché la compensazione delle spese è discrezionale e non deve essere motivatamente negata. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti costituite e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato disposto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale e deve permanere fino alla decisione; la sua carenza comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 186-ter c.p.c.

    Richiamato solo nel contesto processuale della fase di primo grado, senza rilievo decisivo per la decisione finale.

  • art. 2467 c.c.

    La postergazione opera quando il finanziamento, in qualsiasi forma, sia concesso dal socio in situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in circostanze che rendano preferibile il conferimento; la nozione è funzionale e sostanzialistica e può comprendere anche attribuzioni patrimoniali diverse dal mutuo in senso stretto.

  • art. 2464 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la qualificazione dell'apporto, ma non ritenuto dirimente dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge ricorre solo per erronea ricognizione della fattispecie astratta o falsa sussunzione; non copre la mera contestazione della ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è consentita una nuova valutazione delle prove.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte d'ufficio fuori dai limiti di legge, non quando valuti le prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non è censurabile la mera diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    L'errore sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; se invece il giudice valuta il materiale e ritiene provata o non provata la circostanza, la censura riguarda l'apprezzamento del fatto.

  • art. 2728 c.c.

    La Corte esclude l'esistenza di una presunzione legale automatica nei termini prospettati dal ricorrente in tema di postergazione.

  • art. 91 c.p.c.

    La violazione è censurabile solo se le spese vengono poste a carico della parte integralmente vittoriosa.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La mancata compensazione delle spese non richiede una motivazione espressa; la compensazione è facoltà discrezionale del giudice.

  • art. 150 d.lgs. 14/2019

    Dall'apertura della liquidazione giudiziale deriva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali sui beni compresi nella procedura.

  • art. 151, comma 2, d.lgs. 14/2019

    Ogni credito nei confronti del debitore in liquidazione giudiziale deve essere accertato secondo le norme del procedimento di accertamento del passivo.

  • artt. 200 ss. d.lgs. 14/2019

    L'accertamento dei crediti verso il debitore soggetto a liquidazione giudiziale deve avvenire nelle forme concorsuali previste dal Codice della crisi.

  • art. 51, commi 12 e 13, d.lgs. 14/2019

    La sentenza che definisce il reclamo sulla liquidazione giudiziale è notificata alle parti e il termine per il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine lungo di impugnazione, ma senza decisività in rapporto all'esito finale.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di prova del giudicato esterno; la Corte segnala la questione rimessa alle Sezioni Unite sulla necessità della certificazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per distinguere il travisamento della prova dall'errore revocatorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Riferimento alla proposta di definizione anticipata del ricorso, poi non confermata dal Collegio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Riferimento alle memorie depositate dalle parti nella fase camerale.

  • art. 96 c.p.c.

    Esclusa la condanna per responsabilità aggravata in ragione della definizione difforme dalla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa lettura dei documenti, poiché il controllo della Cassazione riguarda solo la correttezza giuridica e il minimo costituzionale della motivazione.
  • La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'errore nell'individuazione della norma o della fattispecie astratta; se la doglianza investe la ricostruzione dei fatti, la loro interpretazione o il merito della prova, la censura è inammissibile o va eventualmente ricondotta ad altri vizi nei limiti consentiti.
  • L'art. 2467 c.c. opera secondo una nozione sostanziale di finanziamento del socio, che può comprendere ogni attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione, anche se realizzata attraverso strumenti diversi dal mutuo tipico, quando ricorrano squilibrio finanziario o preferenza del conferimento rispetto al finanziamento.
  • Una volta accertata la postergazione originaria del credito del socio, la contestazione del venir meno della crisi richiede un accertamento fattuale che, se compiuto dal giudice di merito, non può essere sostituito in cassazione da una diversa lettura delle prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; se invece il giudice valuta le prove e ritiene dimostrato un fatto, la censura investe il merito della valutazione e non il riparto dell'onere.
  • Il travisamento della prova non consente, di regola, un nuovo esame del compendio istruttorio in cassazione; il rimedio dipende dalla natura dell'errore e, se si tratta di mera diversa inferenza dal dato probatorio, la questione resta riservata al giudice di merito.
  • La mancata compensazione delle spese processuali non richiede una specifica motivazione, essendo la compensazione una facoltà discrezionale del giudice; la censura è ammissibile solo se le spese sono poste a carico della parte integralmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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