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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32628/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza del 18/10/2022 del Giudice di pace di Modena che aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta remissione di querela. Il ricorrente deduce che il giudice di pace ha erroneamente ritenuto che la mancata comparizione della persona offesa equivalga a remissione tacita della querela: a) la notifica dell'atto era avvenuta per "compiuta giacenza" a un domicilio dal quale la persona offesa si era trasferita sei mesi prima, per cui non è configurabile comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela; b) gli avvisi contenuti nell'atto di citazione erano equivoci e non costituivano un chiaro avvertimento circa le conseguenze della mancata comparizione; c) il difensore della persona offesa aveva depositato tempestivamente la lista testi; d) la persona offesa e il difensore sono comunque comparsi durante l'udienza, sebbene in ritardo rispetto all'apertura, ma prima della lettura del dispositivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che i presupposti per ritenere sussistente la remissione tacita di querela (secondo il principio di Sez. U., n. 31668/2016) non sussistevano nel caso concreto: la persona offesa è comparsa prima della chiusura dell'udienza; l'avviso era equivoco perché il decreto di citazione affermava contemporaneamente che la comparizione era un diritto e non un obbligo e, al contempo, che la mancata comparizione poteva essere interpretata come incompatibile con la volontà di persistere nella querela; la notifica per compiuta giacenza e il trasferimento anteriore della persona offesa rendono incerta la conoscenza effettiva dell'atto. Per queste ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Modena per il giudizio.

Norme richiamate

  • Massima di Sezioni Unite - Pastore (Cass. Sez. U., n. 31668 del 23/06/2016, Rv. 267239-01)

    Sez. U., n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 - 01

    Stabilisce il principio secondo cui la mancata comparizione del querelante, previamente ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata interpretata come manifestazione di volontà di rimettere la querela, può integrare la remissione tacita della querela; tale principio richiede sussistenza di presupposti rigorosi (avviso chiaro, effettiva mancata comparizione non compensata da successiva presenza, conoscenza dell'atto)

  • Decreto-legge 28/10/2020, n.137, art.23, comma 8 (convertito)

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Riferimento procedurale usato per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; non incide sul merito della remissione di querela ma riguarda la modalità di trasmissione delle conclusioni per via telematica/straordinaria

Massime di principio

  • La remissione tacita di querela può essere ritenuta solo se il giudice ha precedentemente e inequivocabilmente avvertito il querelante che la sua assenza sarà interpretata come rinuncia alla querela.
  • Un avviso equivoco o contraddittorio nel decreto di citazione (per esempio affermazioni che la comparizione sia un diritto e non un obbligo, seguite dall'avvertimento che l'assenza sarà interpretata come remissione) impedisce di desumere la remissione tacita.
  • La sola mancata comparizione non è sufficiente se la persona offesa poi compare prima della chiusura dell'udienza: la presenza successiva interrompe l'effetto di una presunta remissione tacita.
  • Le notifiche perfezionate per "compiuta giacenza" a un domicilio ormai non più attuale possono non dimostrare che la persona offesa avesse effettiva conoscenza dell'atto; la correttezza della notifica è elemento rilevante per valutare la volontà di persistere nella querela.
  • Il deposito di atti difensivi (es. lista testi) e la comparizione tardiva del difensore/querelante sono elementi che vanno considerati nel loro insieme e non vanno automaticamente interpretati come rinuncia alla querela.
  • Il giudice deve verificare puntualmente nel verbale di udienza la tempestività della comparizione, il contenuto formale e non equivoco dell'avviso e la regolarità della notifica prima di dichiarare estinto il reato per remissione tacita di querela.

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