Cassazione Penale, Sentenza n. 22749/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza rivolta al giudice dell'esecuzione per la rideterminazione delle pene inflitte a Marino per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (cocaina ed eroina), sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, nella parte in cui fissava il minimo edittale in 8 anni anziché 6. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15/06/2021, aveva rideterminato la pena; il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che le pene erano già state determinate in sede di cognizione tenendo conto della cornice sanzionatoria più favorevole (minimo 6 anni) risultante dalla novella di cui alla legge n. 49/2006 (artt. 4-bis e 4-vicies-ter), perciò non sussisteva illegittimità che giustificasse l'intervento correttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del 15/06/2021. Motivo: le pene erano state fissate in sede di cognizione sulla base della cornice sanzionatoria più favorevole introdotta dalla legge n. 49/2006 (minimo 6 anni per le 'droghe pesanti'), pertanto non risultavano illegali e non sussistevano i presupposti per l'esercizio del potere correttivo del giudice dell'esecuzione. La decisione richiama la giurisprudenza di legittimità e costituzionale che disciplina gli effetti delle dichiarazioni di incostituzionalità sulle sentenze irrevocabili e sottolinea i limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione (impossibilità di incidere su statuizioni coperte da giudicato quali elementi di fatto e attenuanti non investite dalla pronuncia di legittimità).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Riferimento centrale alla disciplina delle sanzioni per i reati in materia di stupefacenti; nella parte relativa al minimo edittale per le 'droghe pesanti' la Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale il minimo di 8 anni (sent. n.40/2019) riducendolo a 6 anni. La Cassazione ha valutato l'applicazione concreta di tale parametro nel caso concreto, rilevando che le sentenze di cognizione avevano già adottato la cornice più favorevole (6 anni).
decreto-legge 30/12/2005 n. 272, artt. 4-bis e 4-vicies-ter (convertito, con modificazioni, dalla legge 21/02/2006 n. 49)
Introduzione di una cornice sanzionatoria unificata (reclusione da 6 a 20 anni e multa) che, se applicata in sede di cognizione, costituisce quadro più favorevole da cui non deve derivare automaticamente un vizio di illegittimità a seguito di successive pronunce costituzionali. La Corte di cassazione ha ritenuto che, essendo le corti di merito ricorse alla novella del 2006 per fissare le pene, non fosse necessario un intervento correttivo in esecuzione.
Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2014
Dichiarò l'illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del d.l. 272/2005, determinando il ritorno al testo previgente dell'art. 73 (minimo 8 anni per droghe pesanti). La giurisprudenza di legittimità ha poi disciplinato gli effetti di tale pronuncia sulle sentenze irrevocabili.
Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2019
Dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, nella parte in cui fissava il minimo edittale in 8 anni anziché in 6, ripristinando il minimo più favorevole. Ha costituito la base giustificativa per le richieste di rideterminazione delle pene, ma la Cassazione ha rammentato che l'intervento del giudice dell'esecuzione è dovuto solo se la pena applicata fosse effettivamente illegale.
Giurisprudenza della Cassazione (segn. Sez. U n. 33040/2015, Sez. U n. 42858/2014, Sez. 5 n. 27666/2019, Sez. 1 n. 49106/2019, Sez. 1 n. 51305/2019)
Principi richiamati: 1) la pena è illegale se determinata sulla base di limiti edittali poi dichiarati incostituzionali, anche se la misura concreta rientrasse nella forbice previgente; 2) il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena non interamente eseguita dopo una pronuncia di incostituzionalità che incide sulla commisurazione; 3) tuttavia il potere correttivo non consente di rimettere in discussione statuizioni coperte dal giudicato (es. attenuanti, bilanciamento già operato); 4) è legittimo che il giudice dell'esecuzione non riduca la pena se, dopo rivalutazione, la sanzione risulta proporzionata e non prossima al minimo antecedente alla dichiarazione di incostituzionalità.
Massime di principio
- Verificare cronologia: valutare quale testo normativo era in vigore al momento della determinazione della pena in sede di cognizione e se i giudici di merito hanno effettivamente adottato la cornice sanzionatoria più favorevole; solo se la pena è risultata illegale quale determinata si giustifica la rideterminazione in esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione può intervenire per rideterminare la pena non interamente eseguita in conseguenza di una dichiarazione di incostituzionalità che abbia reso illegale la base di commisurazione, ma il suo potere è limitato: non può rimettere in discussione statuizioni coperte dal giudicato (attenuanti, bilanciamento già operato).
- Quando la pena definitiva, pur calcolata su precedente cornice, è sostanzialmente più alta del minimo ma proporzionata rispetto alla forbice edittale vigente, il giudice dell'esecuzione può confermarla senza ridurla; la riduzione è necessaria soprattutto quando emerge una palese illegittimità o sproporzione dovuta al precedente parametro.
- Nei ricorsi simili, esaminare con attenzione le motivazioni delle sentenze di cognizione per accertare se i giudici abbiano esplicitamente fatto riferimento alla cornice più favorevole: ciò può impedire l'esercizio del potere correttivo in esecuzione.
- Procedura pratica: prima di chiedere o concedere la rideterminazione, accertare se la pena è stata interamente eseguita, la data di irrevocabilità delle sentenze e la data delle pronunce costituzionali rilevanti; documentare quale quadro normativo sia stato applicato in sede di cognizione.
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