Direttiva 2014/57
Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/57/UE impone agli Stati membri di introdurre reati e sanzioni penali minime per le forme più gravi di abuso di mercato, in coordinamento con il regolamento (UE) n. 596/2014. Essa armonizza in particolare abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, includendo tentativo, concorso e responsabilità delle persone giuridiche. La direttiva fissa anche soglie minime di pena detentiva, prescrizioni sulla competenza giurisdizionale e un termine di recepimento al 3 luglio 2016.
Direttiva che stabilisce norme minime per le sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, per rafforzare l’integrità dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori.
Ambito di applicazione
Si applica alle condotte illecite relative agli strumenti finanziari ammessi o richiesti per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati, MTF e OTF, nonché agli strumenti finanziari derivati o altri strumenti il cui prezzo o valore dipenda da tali strumenti. Si estende anche a determinate condotte relative a contratti a pronti su merci non energetiche, a strumenti finanziari con impatto sui contratti a pronti su merci e alle condotte relative a indici di riferimento (benchmark). Sono incluse le offerte e le operazioni nelle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati. Sono escluse, se effettuate conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014, le negoziazioni nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie, le operazioni di stabilizzazione, nonché le operazioni/condotte connesse a politica monetaria, politica dei cambi, gestione del debito pubblico, politica climatica dell’Unione e PAC/politica comune della pesca.
Direttiva 2014/57/UE sulle sanzioni penali in caso di abusi di mercato
La direttiva si inserisce nel quadro dell’Unione volto a preservare l’integrità dei mercati finanziari e a rafforzare la fiducia degli investitori, in stretta complementarità con il regolamento (UE) n. 596/2014. Dai considerando emerge che l’intervento europeo risponde all’eterogeneità dei regimi nazionali, alla necessità di sanzioni uniformi, severe e dissuasive e all’esigenza di contrastare in modo più efficace gli abusi di mercato, in particolare nei casi gravi.
Finalità e logica dell’intervento europeo
La direttiva persegue un obiettivo di armonizzazione minima in materia penale: non disciplina in modo esaustivo la materia, ma impone agli Stati membri di assicurare che determinate condotte particolarmente gravi siano punite come reati. L’impostazione è chiaramente di risultato: gli Stati conservano la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, ma devono ottenere l’effetto finale di una tutela penale effettiva contro le principali forme di abuso di mercato.
Coordinamento con il regolamento (UE) n. 596/2014
Il testo è costruito per integrarsi con il regolamento sugli abusi di mercato. In più punti rinvia alle nozioni, alle esenzioni e alle fattispecie già disciplinate da quel regolamento, anche per evitare duplicazioni e incoerenze. Il considerando 23 segnala espressamente che l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla direttiva e di eventuali sanzioni amministrative ai sensi del regolamento deve rispettare il principio del ne bis in idem.
Ambito di applicazione materiale
L’articolo 1 delimita l’ambito oggettivo agli strumenti finanziari ammessi o richiesti per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati, MTF e OTF, nonché agli strumenti collegati il cui prezzo o valore dipenda da tali strumenti. La disciplina si estende anche a specifiche operazioni su contratti a pronti su merci non energetiche, a strumenti finanziari che incidono su tali contratti e alle condotte sui benchmark. Sono inoltre incluse le aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando tali prodotti non siano strumenti finanziari.
Esclusioni e casi non coperti
Restano fuori dall’ambito di applicazione, se svolti conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014, i programmi di riacquisto di azioni proprie, le operazioni di stabilizzazione e le attività svolte nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi, della gestione del debito pubblico, della politica climatica dell’Unione, della politica agricola comune e della politica comune della pesca. Si tratta di esclusioni rilevanti, perché impediscono che condotte lecite o istituzionalmente giustificate vengano attratte nell’area penale.
Definizioni rilevanti per la pratica
L’articolo 2 rinvia a definizioni già presenti nel diritto UE secondario: strumento finanziario, contratto a pronti su merci, informazione privilegiata, benchmark, prassi di mercato ammessa, stabilizzazione, mercato regolamentato, MTF, OTF, trading venue, prodotto energetico all’ingrosso ed emittente. Per operatori e consulenti, ciò implica che la lettura della direttiva non può prescindere dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 2014/65/UE.
Abuso di informazioni privilegiate
L’articolo 3 richiede agli Stati membri di incriminare l’abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione e l’induzione al suo compimento, almeno nei casi gravi e quando il fatto è doloso. È punito l’utilizzo dell’informazione privilegiata per acquistare o cedere strumenti finanziari per conto proprio o di terzi, anche tramite l’annullamento o la modifica di ordini già impartiti. La norma si applica a soggetti che possiedano l’informazione per funzioni interne, partecipazioni societarie, attività professionale o coinvolgimento in attività illecite, ma anche a chi l’abbia comunque ottenuta conoscendone il carattere privilegiato. Sono previste ipotesi specifiche per le aste di quote di emissioni.
Comunicazione illecita di informazioni privilegiate
L’articolo 4 impone la punibilità della comunicazione di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio di attività lavorative o professionali, salvo il caso dei market soundings conformi al regolamento. La fattispecie copre anche la raccomandazione o l’induzione basata su informazioni privilegiate, se chi la effettua sa che il contenuto deriva da tali informazioni. Il testo sottolinea espressamente la necessità di rispettare la libertà di stampa e di espressione.
Manipolazione del mercato
L’articolo 5 introduce una disciplina ampia della manipolazione del mercato, comprendendo operazioni e ordini idonei a creare segnali falsi o fuorvianti, a fissare prezzi anomali o artificiali, condotte ingannevoli che incidano sul prezzo e la diffusione di informazioni manipolative tramite media o altri mezzi. È inoltre punita la manipolazione dei benchmark mediante trasmissione di dati falsi o fuorvianti. La direttiva prevede un’importante esimente per operazioni e ordini sorretti da ragioni legittime e conformi alle prassi di mercato ammesse.
Tentativo, concorso e responsabilità derivata
L’articolo 6 estende la punibilità all’induzione, al favoreggiamento e al concorso in relazione ai reati principali, nonché al tentativo di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. In tal modo il legislatore europeo mira a coprire non solo l’autore materiale, ma anche le forme di partecipazione criminosa e le fasi non consumate dell’illecito.
Sanzioni per le persone fisiche
L’articolo 7 richiede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Il livello minimo armonizzato riguarda la pena detentiva massima: almeno 4 anni per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, almeno 2 anni per la comunicazione illecita di informazioni privilegiate. La direttiva non detta una cornice edittale completa, ma fissa una soglia minima obbligatoria.
Persone giuridiche e sanzioni accessorie
Gli articoli 8 e 9 impongono agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche quando il reato sia commesso a loro vantaggio da soggetti apicali o quando difetti la vigilanza interna. La responsabilità dell’ente non esclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche. Le sanzioni possono essere penali o non penali e includere, oltre alle multe, interdizioni dall’attività, esclusione da sovvenzioni, controllo giudiziario, liquidazione e chiusura dei locali.
Competenza giurisdizionale, formazione e attuazione
L’articolo 10 richiede agli Stati membri di radicare la giurisdizione per i fatti commessi nel proprio territorio, in tutto o in parte, e per quelli commessi da cittadini nazionali, almeno se il fatto è reato anche nel luogo di commissione. L’articolo 11 impone una formazione adeguata per le autorità investigative e giudicanti coinvolte. Il termine di recepimento è fissato al 3 luglio 2016; le disposizioni nazionali devono applicarsi da tale data, in coordinamento con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 596/2014, e devono essere comunicate alla Commissione.
Controllo della Commissione e possibile revisione
Entro il 4 luglio 2018 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della direttiva, anche con riferimento alla nozione di casi gravi, ai livelli sanzionatori adottati dagli Stati membri e agli elementi opzionali effettivamente utilizzati. Se necessario, la relazione sarà accompagnata da una proposta legislativa. Questo conferma la natura di standard minimo della direttiva e la volontà di monitorarne l’efficacia concreta.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e coordinamento con il regolamento sugli abusi di mercato
L’articolo 1 stabilisce norme minime per le sanzioni penali relative ad abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, al fine di assicurare l’integrità dei mercati finanziari e rafforzare la protezione degli investitori e la fiducia nei mercati. La direttiva si applica in coordinamento con il regolamento (UE) n. 596/2014; gli Stati membri restano tenuti anche a prevedere, salvo scelta di punire solo penalmente, sanzioni amministrative per le violazioni rilevanti di quel regolamento.
Ambito oggettivo ed esclusioni
L’articolo 1, paragrafi 2-5, definisce l’ambito applicativo agli strumenti finanziari quotati o in corso di quotazione su mercati regolamentati, MTF e OTF, agli strumenti collegati e a talune condotte su aste di quote di emissioni e benchmark. Sono escluse le negoziazioni di azioni proprie in programmi di riacquisto, le operazioni di stabilizzazione e le operazioni/condotte eseguite nell’ambito di politica monetaria, politica dei cambi, gestione del debito pubblico, politica climatica dell’Unione e PAC/politica comune della pesca, se conformi al regolamento (UE) n. 596/2014.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 rinvia, per le nozioni chiave, al regolamento (UE) n. 596/2014 e alla direttiva 2014/65/UE: strumento finanziario, contratto a pronti su merci, informazione privilegiata, benchmark, prassi di mercato ammessa, stabilizzazione, mercato regolamentato, MTF, OTF, sede di negoziazione, prodotto energetico all’ingrosso ed emittente.
Reato di abuso di informazioni privilegiate
L’articolo 3 impone agli Stati membri di qualificare come reato, almeno nei casi gravi e se commesso con dolo, l’abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione e l’induzione al suo compimento. La norma disciplina l’uso di informazioni privilegiate da parte di soggetti che ne siano in possesso per ruolo, partecipazione al capitale, attività professionale o coinvolgimento in attività delittuose, nonché in altre ipotesi in cui il soggetto conosca il carattere privilegiato dell’informazione. Sono ricompresi l’annullamento o la modifica di ordini già inoltrati e, per le aste di quote di emissioni, la presentazione, modifica o ritiro di offerte. È esclusa la punibilità quando la condotta è legittima ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 596/2014.
Reato di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
L’articolo 4 richiede la punibilità, almeno nei casi gravi e con dolo, della comunicazione di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio di un lavoro, professione, funzione o ufficio, salvo i casi di sondaggio di mercato conforme all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014. La norma si applica a chi possiede informazioni privilegiate nelle situazioni indicate dall’articolo 3, paragrafo 3; include anche la raccomandazione o induzione che si basi su informazioni privilegiate. È espressamente richiesta l’applicazione compatibile con la libertà di stampa e di espressione.
Reato di manipolazione del mercato
L’articolo 5 impone la criminalizzazione, almeno nei casi gravi e con dolo, di diverse condotte manipolative: operazioni o ordini che diano segnali falsi o fuorvianti o fissino prezzi anomali/artificiali, operazioni o condotte ingannevoli che incidano sul prezzo, diffusione di informazioni tramite media o altri mezzi che alterino domanda/offerta/prezzo con vantaggio o profitto, e manipolazione del calcolo di benchmark tramite dati falsi o fuorvianti. È prevista un’esimente per le operazioni e gli ordini con ragioni legittime e conformi alle prassi di mercato ammesse.
Induzione, favoreggiamento, concorso e tentativo
L’articolo 6 impone la punibilità dell’induzione, del favoreggiamento e del concorso nei reati di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita e manipolazione del mercato. È inoltre punibile il tentativo di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato nei casi previsti, estendendosi mutatis mutandis l’esclusione di cui all’articolo 3, paragrafo 8.
Sanzioni penali per le persone fisiche
L’articolo 7 richiede sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato la pena massima detentiva non può essere inferiore a 4 anni; per la comunicazione illecita di informazioni privilegiate la pena massima non può essere inferiore a 2 anni.
Responsabilità e sanzioni delle persone giuridiche
L’articolo 8 impone la responsabilità delle persone giuridiche quando il reato sia commesso a loro vantaggio da soggetti apicali con poteri di rappresentanza, decisione o controllo, nonché quando la carenza di vigilanza o controllo consenta la commissione del reato da parte di subordinati. L’articolo 9 richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, incluse sanzioni pecuniarie penali o non penali e misure come esclusione da contributi o sovvenzioni pubblici, interdizione dall’attività, controllo giudiziario, liquidazione giudiziaria e chiusura temporanea o permanente dei locali.
Competenza giurisdizionale e cooperazione
L’articolo 10 impone agli Stati membri di stabilire la propria competenza per i reati commessi in tutto o in parte nel proprio territorio o da un proprio cittadino, almeno quando il fatto sia reato anche nel luogo di commissione. Gli Stati che estendano la competenza a fatti commessi all’estero devono informarne la Commissione, in particolare se l’autore risiede abitualmente nello Stato o il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica ivi stabilita.
Formazione delle autorità e obblighi di recepimento
L’articolo 11 richiede formazione adeguata per giudici, procuratori, polizia, personale giudiziario e autorità competenti coinvolte in indagini e procedimenti penali. L’articolo 13 fissa il termine di recepimento al 3 luglio 2016 e prevede l’applicazione delle disposizioni nazionali da tale data, subordinatamente all’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 596/2014; gli Stati devono anche comunicare alla Commissione il testo delle norme di recepimento e delle disposizioni fondamentali di diritto interno del settore.
Relazione della Commissione e revisione
L’articolo 12 impone alla Commissione una relazione entro il 4 luglio 2018 sul funzionamento della direttiva e, se del caso, sulla necessità di modificarla, con attenzione all’interpretazione dei casi gravi, ai livelli sanzionatori nazionali e all’uso degli elementi opzionali; la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.
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