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Parere

Parere n. 1393/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Adu Rolnu contro il Ministero della salute per l’annullamento: - del provvedimento ministeriale prot. n. DGPROF 0020719-P del 15 aprile 2021, ricevuto in data 21 aprile 2021, con il quale è stato comunicato il definitivo diniego al riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India nell’anno 2013 presso l’Athena School of Nursing (Mangalore); - del provvedimento ministeriale prot. n. DGPROF 0013011-p del 6 marzo 2020, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi al riconoscimento del titolo di infermiere; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202100965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego ministeriale di riconoscimento della qualifica professionale di infermiere conseguita in India e della preventiva comunicazione dei motivi ostativi.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 15 aprile 2021, con cui era stato definitivamente negato il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India nel 2013, nonché la comunicazione dei motivi ostativi del 6 marzo 2020. Ha dedotto la violazione dell’art. 49 d.P.R. 394/1999, dell’art. 38 e degli artt. 21 e 22 d.lgs. 206/2007, della direttiva 2005/36/CE, oltre a erronea valutazione del percorso formativo, carenza istruttoria e manifesta erroneità della motivazione. Nel corso del procedimento il Ministero della salute ha riesaminato la posizione, riconoscendo di avere commesso un errore materiale nel conteggio delle ore formative e ha annullato in autotutela il diniego, riconoscendo con decreto del 13 ottobre 2021 la qualifica professionale di infermiere. Si è posto quindi il problema della sorte del ricorso straordinario a seguito della piena soddisfazione dell’interesse sostanziale della ricorrente.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito. Il riesame amministrativo, l’annullamento del diniego e il successivo riconoscimento della qualifica professionale hanno determinato la piena soddisfazione dell’interesse azionato, facendo venir meno l’interesse alla decisione sul merito dei motivi di ricorso. In applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la Sezione ha espresso il parere per la dichiarazione dell’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Osservazioni

Piena soddisfazione dell’interesse sostanziale

Il riconoscimento ministeriale della qualifica professionale di infermiere, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, ha integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente e ha fatto cessare la materia del contendere.

Riesame e autotutela ministeriale

Il Ministero ha riesaminato la posizione della ricorrente, rilevando un errore materiale nel conteggio delle ore del percorso formativo, ha annullato il precedente diniego e ha adottato il provvedimento di riconoscimento della qualifica.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto al Consiglio di Stato

    La disposizione è stata utilizzata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 49 d.P.R. 394/1999

    È stato invocato dalla ricorrente quale parametro relativo al riconoscimento del titolo professionale.

  • art. 38 d.lgs. 206/2007

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione all’erronea valutazione del percorso formativo.

  • artt. 21 e 22 d.lgs. 206/2007

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione al riconoscimento della qualifica professionale.

  • direttiva 2005/36/CE

    È stata richiamata dalla ricorrente quale fonte europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

    La piena soddisfazione della pretesa durante il procedimento comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, nel caso concreto, l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso straordinario, l’amministrazione riesamina la posizione del ricorrente, annulla l’atto impugnato e adotta un nuovo provvedimento che attribuisce integralmente il bene della vita richiesto, viene meno l’interesse alla decisione di merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
  • La piena soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente deve essere valutata in concreto rispetto al risultato perseguito, indipendentemente dal fatto che l’amministrazione abbia provveduto in autotutela anziché a seguito di una decisione sul merito dell’impugnazione.

Diniego di riconoscimento della qualifica professionale di infermiere

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il Ministero della salute da una persona fisica, in relazione al diniego del riconoscimento della qualifica professionale di infermiere conseguita in India nel 2013.

Premesse e atti impugnati

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 15 aprile 2021, ricevuto il 21 aprile 2021, con cui era stato comunicato il definitivo diniego del riconoscimento del titolo, nonché la comunicazione dei motivi ostativi del 6 marzo 2020 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Il ricorso è stato notificato il 9 agosto 2021 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 17 agosto 2021, ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 1199/1971.

Motivi di ricorso

La ricorrente ha dedotto due articolati motivi:

  • violazione dell’art. 49 d.P.R. 394/1999 e dell’art. 38 d.lgs. 206/2007, con erronea valutazione del percorso formativo;
  • violazione dell’art. 49 d.P.R. 394/1999, degli artt. 21 e 22 d.lgs. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, nonché carenza istruttoria e manifesta erroneità della motivazione del diniego.

Riesame ministeriale e riconoscimento del titolo

Nel corso del procedimento il difensore della ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva adottato un provvedimento di riconoscimento del titolo infermieristico in autotutela.

Il Ministero, nella relazione istruttoria dell’11 dicembre 2023, ha confermato di avere riesaminato la posizione e di avere rilevato un errore materiale nel conteggio delle ore relative al percorso formativo. Di conseguenza:

  • ha annullato il precedente diniego con nota del 7 ottobre 2021;
  • ha riconosciuto la qualifica professionale di infermiere con decreto del 13 ottobre 2021.

Il Ministero ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che la ricorrente abbia conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso. Il riesame della posizione, l’annullamento del diniego e il riconoscimento della qualifica hanno prodotto la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato.

In applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui la piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non residua un interesse attuale alla decisione sui motivi di illegittimità dedotti.

Conclusione

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso sia dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. L’esito è favorevole alla ricorrente, che ha ottenuto in via amministrativa il riconoscimento della qualifica professionale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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