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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12633/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a cinque anni di reclusione e 800 euro di multa per furto aggravato, ricettazione di un carro attrezzi e di un'autovettura. Ha dedotto, con quattro motivi, violazione di legge e vizi di motivazione: 1) in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p., lamentando travisamento della prova e cattivo governo delle risultanze probatorie, soprattutto quanto al valore di un frammento di impronta digitale rinvenuto su una busta di alimenti trovata nell'auto usata dagli autori del furto; 2) in relazione all'art. 61 n. 5 c.p., contestando la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa; 3) in relazione ai capi b) e c) e all'art. 62-bis c.p., censurando la motivazione e il diniego delle attenuanti generiche; 4) in relazione alla dosimetria della pena, lamentando carenza motivazionale e violazione di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato perché non si confrontava con l'intera motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava non solo l'impronta digitale ma anche il fatto che gli alimenti nella busta erano stati acquistati circa un'ora prima del furto in un bar vicino al luogo del delitto; ha inoltre affermato che la valutazione della prova scientifica e la sua attendibilità erano correttamente motivata e che non è consentito in cassazione chiedere una rivalutazione del compendio probatorio. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché il reato era stato commesso di notte, con banca chiusa, assenza di personale e contesto circostante di tranquillità, in linea con il principio delle Sezioni Unite sulla minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p. Il terzo motivo è stato dichiarato aspecifico e comunque inammissibile, poiché le censure sui capi b) e c) e sulle attenuanti generiche non erano state formulate specificamente in appello. Il quarto motivo, sulla pena, è stato ritenuto parimenti aspecifico e infondato, essendo la determinazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e risultando la motivazione congrua. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato come parametro di valutazione della prova; la Corte ribadisce che la doglianza sul travisamento deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi e non può limitarsi a una lettura parziale delle prove.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla regola di giudizio sulla colpevolezza; la Corte non entra in una nuova valutazione del merito probatorio.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    L'aggravante della minorata difesa può essere integrata dalla commissione del reato in tempo di notte, se il contesto concreto mostra un effettivo ostacolo alla difesa e non vi siano circostanze idonee a neutralizzarlo.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando la doglianza sia generica o non specificamente devoluta in appello.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata in modo congruo.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere ancorata ai criteri legali di gravità del fatto e capacità a delinquere, con motivazione sufficiente.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    La Corte applica il principio delle Sezioni Unite secondo cui la commissione del reato di notte può integrare la minorata difesa in presenza di un concreto ostacolo alla pubblica o privata difesa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con tutte le argomentazioni decisive della sentenza impugnata e ne seleziona solo alcune, omettendo di confutare quelle che sorreggono la decisione.
  • Il controllo della Cassazione non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio o in una rilettura alternativa dei fatti: la rivalutazione delle prove resta preclusa e compete al giudice di merito.
  • L'impronta papillare può costituire fonte di prova pienamente attendibile e, se adeguatamente valorizzata nel contesto fattuale, può sostenere il giudizio di colpevolezza anche senza elementi sussidiari di conferma, purché la difesa non fornisca giustificazioni o prova contraria sulla presenza dell'imputato nel luogo del reato.
  • La circostanza aggravante della minorata difesa può derivare dalla commissione del reato in tempo notturno quando il contesto concreto evidenzi un'effettiva riduzione della capacità di difesa della vittima o del bene aggredito.
  • Le censure sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena devono essere specifiche già in appello; in cassazione non è ammissibile dolersi del silenzio della sentenza su motivi generici o non ritualmente devoluti.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto in modo congruo degli elementi ritenuti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieFurtoRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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