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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16590/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca dei telefoni cellulari sequestrati all'imputato; la difesa censura che il G.U.P. si è limitato a disporre la confisca di "quanto in sequestro" richiamando la qualifica di "corpo del reato" e l'asserito utilizzo degli oggetti per commettere il reato, senza motivare specificamente in ordine alla probabilità che il reo reiteri l'attività delittuosa se mantenesse il possesso dei telefoni. Si osserva altresì che la condotta contestata è detenzione ai fini di spaccio e non cessione, per cui il telefonino non appare automaticamente strumento necessario alla commissione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla statuizione sulla confisca dei telefoni cellulari. Ha annullato la parte della sentenza di patteggiamento che disponeva la confisca dei cellulari e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia, Ufficio G.I.P., affinché venga effettuata una motivazione specifica e valutata la sussistenza dei presupposti per la confisca facoltativa. La restante parte della sentenza (pena concordata, multa, confisca di stupefacente e denaro) è stata implicitamente confermata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che disciplina il reato di illecita detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; nel caso de quo era il titolo della contestazione per la condotta di detenzione di marijuana e hashish.

  • art. 240, comma 1, cod. pen.

    art. 240, comma 1, codice penale

    La confisca facoltativa richiede una motivazione che non si fondi solo sull'"asservimento" del bene al reato, ma anche sulla concreta valutazione della probabilità che il soggetto reiteri l'attività illecita qualora mantenesse il possesso del bene; la misura ha natura cautelare-preventiva e necessita di specifica valutazione del rischio di recidiva.

Massime di principio

  • Per disporre la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p. non basta affermare che il bene era "asservito" al reato: il giudice deve motivare specificamente perché il possesso del bene renda probabile la reiterazione dell'attività illecita.
  • Nei procedimenti per reati di stupefacenti la confisca dello stupefacente e del denaro rientra più facilmente nella categoria del "corpo del reato" o provento, mentre beni come telefoni o zaini richiedono prova del loro ruolo strumentale e della pericolosità futura del mantenimento in capo all'imputato.
  • Se il bene non è strumentale alla cessione o non emerge un concreto rischio di reiterazione, la confisca può essere annullata e la materia rimessa al giudice di merito per nuova valutazione motivata.
  • Nel patteggiamento il consenso sulla pena non estende automaticamente la legittimità di tutte le misure accessorie: anche le statuizioni sulla confisca devono essere adeguatamente motivate.
  • In casi simili è utile che la difesa contesti specificamente la funzionalità del bene al reato e chieda che il giudice espliciti la valutazione del rischio di reiterazione; il pubblico ministero o il giudice devono documentare gli elementi che giustificano la misura preventiva della confisca.

Testo integrale

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