Cassazione Civile, Ordinanza n. 17470/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo per compensi derivanti da incarichi difensivi conferiti dalla società, sostenendo che una parte del credito dovesse essere riconosciuta in prededuzione perché riferita all'assistenza prestata nella presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva e nella fase prenotativa sino all'apertura della successiva amministrazione straordinaria. In subordine, contestava la liquidazione del compenso operata dal tribunale: a suo dire, il giudice avrebbe dovuto applicare i parametri pattuiti nel mandato professionale del 21 gennaio 2015 e non le tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014, anche per le prestazioni diverse dall'assistenza nella procedura concorsuale. Con il terzo motivo denunciava la nullità del decreto per mancata ammissione di mezzi istruttori articolati con memoria autorizzata, deducendo violazione del contraddittorio e dei principi di ragionevole durata del processo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla prededucibilità dei compensi del professionista vale solo se la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura e vi sia stato l'effettivo sviluppo della procedura di concordato; nel caso concreto, il tribunale aveva accertato in fatto che l'attività del ricorrente si era limitata alla predisposizione della sola domanda di concordato 'con riserva', senza ulteriore sviluppo della procedura, e tale accertamento non era sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del giudizio di fatto compiuto dal tribunale circa l'ambito dell'accordo professionale e l'estraneità delle attività successive alla procedura convenuta. Il terzo motivo è rimasto assorbito, essendo espressamente subordinato all'accoglimento del secondo. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese nella misura del 50% e la condanna del ricorrente alle residue spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161, comma 6, l. fall.
La domanda di concordato con riserva rileva come atto prodromico alla procedura concorsuale, ma la sola presentazione non basta, nel caso concreto, a fondare la prededucibilità del compenso se la procedura non prosegue e manca il necessario collegamento funzionale con le finalità della procedura stessa.
art. 161, comma 7, l. fall.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prededuzione del credito professionale nella fase prenotativa del concordato.
art. 111, comma 2, l. fall.
La prededucibilità del credito del professionista richiede che la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura e contribuisca, con giudizio ex ante, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali.
art. 163 l. fall.
La Corte richiama l'ammissione del debitore alla procedura quale presupposto rilevante per la prededuzione del compenso del professionista incaricato.
art. 2233 c.c.
Richiamato per contestare la determinazione del compenso professionale e il rapporto tra accordo pattizio e parametri forensi.
art. 1367 c.c.
Richiamato nel secondo motivo a sostegno dell'interpretazione del mandato professionale in senso conservativo dell'efficacia pattizia.
art. 1375 c.c.
Richiamato nel secondo motivo come parametro di esecuzione del contratto secondo buona fede.
art. 1 D.M. n. 55 del 2014
Indicato dal tribunale come parametro applicabile per la liquidazione del compenso in luogo del criterio pattuito, in ragione dell'accertata limitazione dell'attività svolta rispetto all'incarico originario.
art. 111 Cost.
Invocato per censurare la pretesa violazione del giusto processo e del contraddittorio, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 88 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione ai doveri di lealtà e probità processuale e al contraddittorio.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per lamentare l'erronea mancata ammissione della prova e la decisione sulla base del materiale istruttorio disponibile.
art. 99 l. fall.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al giudizio di opposizione allo stato passivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro formale per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per la deduzione della nullità del decreto impugnato.
art. 380-bis1 c.p.c.
Richiamato nella memoria depositata in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il compenso del professionista incaricato per l'accesso a una procedura concorsuale può essere prededucibile solo se la prestazione è funzionalmente collegata alle finalità della procedura e, in base a un giudizio ex ante, contribuisce alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali; la mera predisposizione della domanda, senza ulteriore sviluppo della procedura, non è di per sé sufficiente se il giudice di merito accerta in fatto l'assenza dei presupposti richiesti.
- Quando il giudice di merito accerta che l'attività professionale svolta esorbita o non coincide con l'ambito dell'incarico pattuito, la liquidazione del compenso secondo i parametri legali anziché secondo il patto è una valutazione di fatto insindacabile in cassazione, se adeguatamente motivata; non è consentito mascherare una richiesta di nuova valutazione del merito sotto forma di violazione di legge.
- La censura relativa a vizi processuali o alla mancata ammissione di prove può restare assorbita se è formulata in via subordinata all'accoglimento di un motivo principale che venga dichiarato infondato o inammissibile.
- Ai fini della prededuzione nel passivo concorsuale del credito del professionista, non basta l'esistenza di un incarico riferito a una procedura minore o prenotativa: occorre verificare il concreto nesso funzionale tra la prestazione resa e l'effettiva prosecuzione della procedura, secondo un accertamento rimesso al giudice del merito.
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