Cassazione Penale, Sentenza n. 35289/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere. La contestazione cautelare trae titolo da due delitti di estorsione (capo 12: estorsione ai danni di Massimiliano Asaro, aggravata e con utilizzo del metodo mafioso; capo 13: estorsione ai danni di Arturo Stucchi, aggravata e con vittima ultrasessantacinquenne) e dall'aggravante ex art. 416-bis, comma 1. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 125, comma 3 c.p.p. per presunta mancata autonoma valutazione del tribunale del riesame e semplice riproduzione dell'ordinanza genetica; (2) violazione dell'art. 629 c.p. e vizio di motivazione per una diversa interpretazione della conversazione intercettata n. 551 (si sostiene che non sussisterebbe il concorso e la natura estorsiva); (3) violazione dell'art. 273 c.p.p. per presunte contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa Stucchi e mancanza di riscontri sui ruoli; (4) omessa o insufficiente motivazione sull'aggravante dell'art. 416-bis, comma 1; (5) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. riguardo all'attualità delle esigenze cautelari, ricorso a fatti non pertinenti al ricorrente e distanza temporale tra fatti e misura.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ritiene manifestamente infondati il primo e il quarto motivo: il tribunale del riesame ha svolto autonoma e congrua valutazione e non era richiesta l'autonoma valutazione prevista per decisioni "inaudita altera parte"; l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1 è stata applicata correttamente in chiave oggettiva alla luce delle minacce evocative del metodo mafioso. I motivi secondo e terzo sono inammissibili perché propongono una lettura alternativa delle emergenze probatorie (intercettazioni e dichiarazioni) non consentita in sede di legittimità; non emergono elementi di illogicità o contraddittorietà nella motivazione. Sul punto delle esigenze cautelari (quinto motivo), la Corte aderisce a un indirizzo "intermedio" sull'attualità della pericolosità per i reati a pericolosità presunta: occorre maggiore attenzione motivazionale quanto più il tempo intercorso sia rilevante e valutare la gravità della condotta. Nel caso concreto la Corte ritenuta sussistente l'attualità del pericolo e il rischio di inquinamento probatorio, avendo il Tribunale del riesame evidenziato la persistenza di condotte estorsive nel tempo (2009-2010, 2018, e fatti del 2019) e i collegamenti con il contesto mafioso, nonché la possibilità di subornazione delle vittime. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125, comma 3 c.p.p.
Contestata dal ricorrente per presunta mancata autonoma valutazione del tribunale del riesame; la Corte osserva che l'autonoma valutazione richiesta dall'art. 292, comma 2 c.p.p. riguarda solo le decisioni "inaudita altera parte" e che il tribunale del riesame ha comunque fornito adeguata valutazione
art. 629 c.p.
Norma del reato di estorsione contestato ai capi 12 e 13; la Corte rigetta la richiesta di reinterpretazione alternativa delle intercettazioni e conferma la congruità della ricostruzione di gravé indizi di estorsione
art. 273 c.p.p.
Richiamato in relazione all'affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ritiene che non sia stata dimostrata in modo specifico l'incostanza tale da inficiare la attendibilità
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Aggravante per l'uso del "metodo mafioso"; la Corte conferma che può applicarsi anche nella forma oggettiva quando la condotta evoca la contiguità ad associazione mafiosa e produce assoggettamento nella vittima
artt. 274 e 275 c.p.p.
Riguardano le esigenze cautelari e la presunzione di pericolosità per i partecipi a associazioni mafiose; la Corte discute i tre orientamenti giurisprudenziali e aderisce a una soluzione intermedia che richiede attenzione motivazionale crescente con l'aumentare del tempo intercorso tra fatto e cautela
art. 292, comma 2 c.p.p.
Richiamato per chiarire che l'obbligo di motivazione "autonoma" si applica alla decisione del giudice che dispone la misura "inaudita altera parte", non all'ordinanza del tribunale del riesame nella specie
art. 616 c.p.p. (modificato ex L. 23/06/2017, n. 103)
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sui motivi di valutazione delle prove compiute dal giudice di merito è limitato: non è consentito proporre semplicemente una lettura alternativa delle intercettazioni o delle dichiarazioni se non è dimostrata l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione.
- L'ordinanza del tribunale del riesame non è nulla per il mero fatto di riprodurre brani dell'ordinanza genetica; ciò che conta è che emerga una motivazione complessiva e valutazioni autonome ove richieste dalla legge.
- L'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, può essere ritenuta anche sul piano oggettivo quando la condotta e le minacce evocano il metodo mafioso e producono nella vittima uno stato di assoggettamento o timore riferibile a un gruppo mafioso.
- In tema di presunzione di pericolosità per i partecipi ad associazioni mafiose esistono tre orientamenti: (a) presunzione che non richiede argomentazione in positivo salvo prova contraria; (b) obbligo motivazionale rafforzato quando sussiste notevole distanza temporale; (c) approccio intermedio (adottato in questo caso) che richiede di motivare le ragioni di esclusione evidenziate dalla parte o evincibili dagli atti, tenendo conto della gravità della condotta e del tempo trascorso.
- Per contestare l'attualità delle esigenze cautelari in reati a pericolosità presunta occorre portare elementi specifici e documentati (es. prova di cessazione stabile dei legami associativi) o dimostrare che la distanza temporale e le circostanze rendono implausibile la permanenza del pericolo.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono reggere la misura cautelare se, complessivamente valutate e corredate da riscontri (intercettazioni, contesti probatori), appaiono coerenti; la censura di generiche 'incostanze' è insufficiente senza puntuali riferimenti probatori.
- Ricorsi che sollecitano meri giudizi alternativi sulle risultanze d'indagine sono spesso ritenuti inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.
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