Ordinanza n. 153/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia del ricorrente all'istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris, il periculum in mora o i motivi di ricorso relativi alla legittimità del decreto di sospensione. Per la sola fase cautelare ha compensato integralmente le spese, conformemente alla richiesta del ricorrente e in assenza di opposizione dell'Amministrazione. Il giudizio di merito non risulta definito dall'ordinanza.
Atto impugnato: decreto del Questore di sospensione per quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 TULPS, della licenza di somministrazione di alimenti e bevande
Esito
La controversia
Il gestore dell'esercizio ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Cremona ha disposto, per quindici giorni, la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia e l'adozione di provvedimenti cautelari monocratici. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento, poiché la domanda cautelare è stata rinunciata in udienza camerale.
Norme richiamate
art. 100 TULPS
Individuato nel testo quale base normativa del decreto questorile di sospensione della licenza; l'ordinanza non ne interpreta i presupposti o i limiti.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare nel processo amministrativo; non applicato nel merito per effetto della rinuncia all'istanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare, manifestata in udienza camerale, comporta che il giudice prenda atto della rinuncia senza procedere all'esame del fumus boni iuris, del periculum in mora e degli altri presupposti della tutela cautelare.
- Quando la rinuncia riguarda la sola istanza cautelare, la relativa ordinanza non definisce il giudizio di merito sull'impugnazione del provvedimento amministrativo.
- In assenza di opposizione dell'amministrazione e secondo la richiesta della parte ricorrente, le spese della fase cautelare possono essere integralmente compensate.
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