Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 153/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia del ricorrente all'istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris, il periculum in mora o i motivi di ricorso relativi alla legittimità del decreto di sospensione. Per la sola fase cautelare ha compensato integralmente le spese, conformemente alla richiesta del ricorrente e in assenza di opposizione dell'Amministrazione. Il giudizio di merito non risulta definito dall'ordinanza.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di sospensione per quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 TULPS, della licenza di somministrazione di alimenti e bevande

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il gestore dell'esercizio ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Cremona ha disposto, per quindici giorni, la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia e l'adozione di provvedimenti cautelari monocratici. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento, poiché la domanda cautelare è stata rinunciata in udienza camerale.

Norme richiamate

  • art. 100 TULPS

    Individuato nel testo quale base normativa del decreto questorile di sospensione della licenza; l'ordinanza non ne interpreta i presupposti o i limiti.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare nel processo amministrativo; non applicato nel merito per effetto della rinuncia all'istanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare, manifestata in udienza camerale, comporta che il giudice prenda atto della rinuncia senza procedere all'esame del fumus boni iuris, del periculum in mora e degli altri presupposti della tutela cautelare.
  • Quando la rinuncia riguarda la sola istanza cautelare, la relativa ordinanza non definisce il giudizio di merito sull'impugnazione del provvedimento amministrativo.
  • In assenza di opposizione dell'amministrazione e secondo la richiesta della parte ricorrente, le spese della fase cautelare possono essere integralmente compensate.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneTutela cautelareSpese di lite
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.