Sentenza n. 13293/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dimostrando la propria qualità di richiedente protezione internazionale, ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia della Prefettura e del Ministero dell'Interno sull'istanza di accesso al circuito nazionale di accoglienza presentata contestualmente alla domanda di protezione internazionale. L'Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento espresso entro il termine di legge. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine di provvedere. La controversia è stata definita con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato illegittimo il silenzio dell'Amministrazione. Ha ritenuto che il d.lgs. n. 142/2015 imponga specifici obblighi in materia di accoglienza e che, in presenza di un'istanza ritualmente presentata da un richiedente protezione internazionale, sussista il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990. L'obbligo di assicurare l'accoglienza ha carattere immediato e non può essere compresso per carenze organizzative o indisponibilità temporanea di posti. La lista d'attesa è un atto meramente interlocutorio e non sostituisce il provvedimento dovuto; le esigenze organizzative possono incidere sulle modalità dell'accoglienza, ma non giustificarne la mancata attivazione. Il requisito della vulnerabilità eccezionale e documentata è necessario soltanto per le particolari misure destinate alle persone vulnerabili ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 142/2015, non per l'accesso ordinario alle misure di accoglienza. L'Amministrazione è stata condannata a pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, attivabile previa istanza del ricorrente dopo la scadenza infruttuosa del termine. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Disciplina gli obblighi dell'Amministrazione in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
art. 2, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone la conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
art. 17 d.lgs. n. 142/2015
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
La condizione di vulnerabilità riguarda le particolari misure di accoglienza destinate alle persone portatrici di esigenze specifiche e non costituisce requisito generale per l'accesso alle misure ordinarie.
art. 97 Costituzione
Il silenzio protratto oltre il termine di legge contrasta con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa.
direttiva 2013/33/UE
Fondamento dell'obbligo di assicurare in modo immediato le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il richiedente protezione internazionale che presenti un'istanza di accesso alle misure di accoglienza ha diritto a ottenere una decisione espressa dell'Amministrazione entro il termine di conclusione del procedimento; l'inerzia integra silenzio illegittimo.
- L'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere escluso o differito per mere carenze organizzative o per l'indisponibilità temporanea di posti nelle strutture ordinarie.
- L'inserimento del richiedente in una lista d'attesa costituisce un atto interlocutorio e non soddisfa l'obbligo dell'Amministrazione di definire l'istanza con un provvedimento espresso.
- Le esigenze organizzative dell'Amministrazione possono incidere sulle modalità concrete di accoglienza, ma non possono giustificarne la mancata attivazione quando siano verificati i requisiti di legge.
- La vulnerabilità eccezionale e documentata è requisito per l'accesso alle particolari misure destinate alle persone vulnerabili, non per l'accesso generale alle misure ordinarie di accoglienza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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