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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20898/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, per cassazione, dell'ordinanza della Corte di appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta in favore di Giuliano Russo. Il ricorrente lamentava violazione di legge processuale per mancata assunzione di prova decisiva costituita dalle dichiarazioni dei coimputati Michele Masella, Antonio Lacava e di Alessandro Conserva, acquisite con le indagini difensive, censurando che la Corte aveva ritenuto la nuova istanza mera riproposizione di analoga istanza già decisa (del 18.1.2022) e aveva ritenuto gli elementi inutilizzabili perché non acquisiti con il procedimento di cui agli artt. 391-bis e ss. c.p.p.; inoltre contestava la valutazione della "novità" degli elementi, la presunta anticipazione del merito da parte della Corte e l'erronea esclusione di capi di imputazione considerati rilevanti dall'istante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza della procura speciale conferita al difensore per impugnare in sede di legittimità l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di revisione. La Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo il quale, per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento che disattende una richiesta di revisione, è necessaria una procura speciale ad hoc e la procura relativa alla proposizione dell'istanza di revisione non è idonea a coprire tale impugnazione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990

    I riferimenti agli artt. 73 e 74 indicano i reati per i quali Russo era stato condannato; non incidono direttamente sulla decisione di inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura penale

    La Corte di merito aveva rilevato che gli elementi nuovi invocati in una precedente istanza non erano stati acquisiti secondo le forme previste dagli artt. 391-bis e ss. c.p.p., con conseguente loro potenziale inutilizzabilità ai fini probatori; tale richiamo è stato parte della valutazione sulla riproposizione degli stessi elementi.

  • Codice di procedura penale

    Applicato per imporre al ricorrente il pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019 (Morejon Rodriguez); Sez. 5, n. 2262 del 04/11/2022 (Maritan); Sez. 1, n. 46513 del 13/09/2022 (Maritan); Sez. 2, n. 44695 del 13/09/2022 (Bonalumi); Sez. 2, n. 43931 del 26/10/2022 (Valerio)

    La Corte ha richiamato precedenti orientamenti secondo cui è necessaria una procura speciale specifica per impugnare in cassazione l'ordinanza che respinge una istanza di revisione; la procura per proporre l'istanza di revisione non si estende automaticamente all'impugnazione in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione avverso un provvedimento che respinge una richiesta di revisione è indispensabile che il difensore sia munito di una procura speciale ad hoc; la mancanza di tale procura è causa di inammissibilità.
  • La procura speciale conferita per la proposizione dell'istanza di revisione non ha efficacia estensiva per la proposizione dell'impugnazione in Cassazione; la specialità della procura impone limiti di utilizzazione.
  • Le nuove dichiarazioni ritenute probatorie devono essere dettagliatamente indicate nel ricorso per cassazione e deve essere spiegata la loro rilevanza e decisività; doglianze generiche sul mancato esame delle prove possono essere rigettate.
  • Una istanza di revisione che si limiti a riproporre elementi già esaminati e valutati, senza nuovi elementi acquisibili e utilizzabili, può essere dichiarata inammissibile per ripetizione.
  • La nozione di "novità" delle prove ai fini della revisione richiede che gli elementi non siano già stati oggetto di scrutinio nel processo di cognizione; non basta una diversa valutazione, deve emergere un fatto nuovo decisivo.
  • L'inammissibilità comporta responsabilità per spese processuali e, ove previsto, sanzioni a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

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