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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 732 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia aveva notificato a C. T. un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999 in data 10/11/2006, con conseguente iscrizione a ruolo. In primo e secondo grado il contribuente aveva dedotto la prescrizione del credito tributario; la CTR ritenne invece che la notifica fosse oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 43 DPR 600/1973 (termine decadenziale al 31/12/2004) e accolse l'eccezione di decadenza, annullando l'accertamento. L'Agenzia impugnò in Cassazione deducendo: 1) che la CTR non avrebbe potuto pronunciare la decadenza perché il contribuente aveva invocato solo la prescrizione; 2) in via subordinata, che l'art. 10 della legge n. 289/2002 proroga di due anni i termini decadenziali (fino al 31/12/2006) per i contribuenti che non si avvalgono delle norme di condono, perciò l'avviso del 10/11/2006 era tempestivo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo legittimo che il giudice interpreti l'eccezione prospettata come eccezione di decadenza quando il contenuto e gli elementi fattuali lo giustifichino) e ha accolto il secondo motivo: ha affermato che l'art. 10 della legge n. 289/2002 proroga di due anni i termini di accertamento anche nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi delle disposizioni di condono (o non potevano avvalersene), e che tale proroga resta operativa anche alla luce della giurisprudenza comunitaria che ha dichiarato incompatibile il condono IVA. Ne consegue che i termini decadenziali per il 1999 scadevano il 31/12/2006; pertanto l'avviso notificato il 10/11/2006 non era tardivo. La Corte ha cassato la sentenza della CTR (solo per il motivo accolto) e ha rinviato la causa alla CTR, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per il riesame e la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Stabilisce il termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento; la Corte ha ritenuto che tale termine fosse prorogato al 31/12/2006 per effetto dell'art. 10 della legge n. 289/2002.

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    Norma analoga, relativa ai termini di accertamento per l'IVA; la proroga biennale prevista dall'art. 10 L. 289/2002 si applica anche a tale termine.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10

    "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge ... i termini di cui all'articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 ... e all'articolo 57 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 ... sono prorogati di due anni"

    La Corte interpreta questa norma nel senso che la proroga biennale dei termini di accertamento opera nei confronti dei contribuenti che non hanno aderito al condono (o non potevano aderirvi), perciò estende la scadenza dei termini decadenziali indipendentemente dall'effettiva adesione al condono.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7-9

    Norme di condono fiscale cui l'art. 10 fa riferimento; la Corte precisa che la pronuncia della Corte di giustizia sulla incompatibilità del condono IVA non comporta la disapplicazione automatica dell'art. 10.

  • Codice civile, art. 2938

    Rilevato nella distinzione tra prescrizione e decadenza come istituti legati al decorso del tempo.

  • Codice civile, art. 2969

    Richiamato in relazione alla disciplina della decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di accertamento e alla non rilevabilità d'ufficio di prescrizione/decadenza, fermo restando il potere del giudice di interpretare le eccezioni proposte.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione al potere del giudice di interpretare le domande e le eccezioni a lui proposte, tenendo conto del contenuto complessivo degli atti processuali.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato nel secondo motivo in ordine all'onere della prova circa l'applicabilità o meno delle disposizioni di condono; nella sentenza la questione viene trattata alla luce della generale efficacia dell'art. 10.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 184

    Citata come base metodologica dell'accertamento (uso di parametri) nella fase di fatto, non direttamente oggetto della decisione di legittimità.

Massime di principio

  • Il termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972) è prorogato di due anni per effetto dell'art. 10 della legge n. 289/2002 anche nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi delle norme di condono (o non potevano avvalersene); pertanto la scadenza va valutata tenendo conto di tale proroga.
  • La pronuncia di incompatibilità dell'atto di condono con il diritto dell'Unione europea non implica automaticamente la disapplicazione dell'art. 10 L. 289/2002; la proroga biennale resta efficace per finalità di gestione degli accertamenti.
  • Il giudice civile/tributario, pur non potendo rilevare d'ufficio la prescrizione o la decadenza quando la normativa lo vieta, ha il potere di interpretare le eccezioni e le domande così come formulate dalle parti: un'eccezione prospettata come prescrizione può essere qualificata come eccezione di decadenza se il contenuto fattuale e le finalità della deduzione lo giustificano.
  • Per il contribuente è preferibile dedurre espressamente l'eccezione di decadenza quando la contestazione riguarda la tempestività della notifica; tuttavia, anche in caso di imprecisa formulazione, il giudice può ricostruire la sostanza dell'eccezione.
  • In caso di controversia sulla tempestività degli accertamenti, il difensore dovrebbe verificare e documentare l'applicabilità dell'art. 10 L. 289/2002 (o di altre norme di proroga) e l'eventuale utilizzo o non utilizzo delle disposizioni di condono, poiché queste determinano la decorrenza dei termini decadenziali.

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