Cassazione Civile, Ordinanza n. 15252/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF 2007, collegato all’omessa compilazione del quadro RW e alla contestazione di investimenti e disponibilità finanziarie all’estero in territorio a fiscalità privilegiata, con conseguente presunzione di redditi sottratti a tassazione, raddoppio dei termini di accertamento e applicazione di sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti ai giudici tributari deducendo plurime censure procedurali e di merito, tra cui l’illegittimità del raddoppio dei termini e l’erronea applicazione retroattiva della presunzione di evasione introdotta dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009. La CTR aveva confermato la sostanza dell’accertamento e aveva inoltre disapplicato le sanzioni per ragioni di opportunità. In cassazione il contribuente ha censurato la violazione dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, sostenendo che la presunzione sostanziale non fosse retroattiva; l’Agenzia, con ricorso incidentale, ha contestato sia la valutazione delle prove sulla provenienza di alcune somme asseritamente versate dal fratello, sia la disapplicazione delle sanzioni in assenza di base normativa.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha ritenuto infondato il motivo del contribuente nella parte in cui contestava il raddoppio dei termini di accertamento, affermando che le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 12 d.l. n. 78/2009 hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d’imposta anteriori. Ha invece accolto il ricorso principale nei limiti in cui la CTR aveva applicato retroattivamente anche la presunzione sostanziale di evasione di cui al comma 2, che non è retroattiva, imponendo quindi un nuovo esame sulla base di eventuali presunzioni semplici. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso incidentale dell’Agenzia, perché mirava a una nuova valutazione del merito probatorio; ha accolto il secondo motivo incidentale, ritenendo illegittima la disapplicazione delle sanzioni per mere ragioni di opportunità, non essendovi una norma che la consenta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana per nuovo giudizio sui capi accolti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009
"gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ... ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione"
la presunzione di evasione ha natura sostanziale e non è retroattiva
art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78 del 2009
le disposizioni sul raddoppio dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d’imposta anteriori
art. 43, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600 del 1973
i termini ordinari di accertamento richiamati dalla norma sono soggetti al raddoppio previsto dall’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78/2009
art. 57, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633 del 1972
i termini ordinari di accertamento IVA richiamati dalla norma sono soggetti al raddoppio previsto dall’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78/2009
art. 20, d.lgs. n. 472 del 1997
per le sanzioni tributarie il termine di decadenza va individuato nel termine più ampio previsto per l’accertamento del tributo, tenuto conto del raddoppio introdotto dall’art. 12, commi 2-bis e 2-ter
art. 1, d.lgs. n. 471 del 1997
le sanzioni previste per le violazioni fiscali richiamate non possono essere disapplicate per mere ragioni di opportunità
art. 6, d.lgs. n. 472 del 1997
invocato dall’Agenzia per contestare la disapplicazione delle sanzioni, ma la Corte rileva l’assenza di base normativa per la disapplicazione per opportunità
art. 8, d.lgs. n. 546 del 1992
non consente, nel caso concreto, di disapplicare le sanzioni per ragioni di opportunità
art. 2697 c.c.
richiamato dall’Agenzia nel motivo incidentale sulla prova della provenienza delle somme
art. 2727 c.c.
richiamato dall’Agenzia nel motivo incidentale sulla prova presuntiva delle somme contestate
art. 2729 c.c.
richiamato dall’Agenzia nel motivo incidentale sulla prova presuntiva delle somme contestate
Massime di principio
- La presunzione legale di evasione relativa ad attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale; pertanto non si applica ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Il raddoppio dei termini di accertamento e dei termini per l’irrogazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale ha natura procedimentale e può operare anche per annualità anteriori all’entrata in vigore della norma.
- Quando la presunzione legale non è applicabile per ragioni temporali, l’Ufficio può comunque fondare l’accertamento su presunzioni semplici, purché desunte da elementi di fatto concretamente valutati dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
- Le sanzioni tributarie non possono essere disapplicate dal giudice per mere ragioni di opportunità in assenza di una specifica base normativa che lo consenta.
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