Cassazione Penale, Ordinanza n. 10337/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito. L'unico motivo dedotto riguardava un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di legittimità ha rilevato che il ricorso censurava un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione e che la motivazione della sentenza impugnata non presentava evidenti illogicità. In particolare, la Corte territoriale aveva già valorizzato il modesto quantitativo dei beni ricettati e l'esiguo profitto ai fini del riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, escludendo poi la presenza di ulteriori elementi positivi o di segni di resipiscenza tali da giustificare le attenuanti generiche.
Norme richiamate
ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen.
La Corte richiama l'attenuazione già riconosciuta in relazione al modesto quantitativo dei beni ricettati e all'esiguo profitto derivante dalla ricezione, quale elemento già valutato dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito attraverso la denuncia del vizio di motivazione, se la decisione impugnata è sorretta da argomentazione non manifestamente illogica.
- Il riconoscimento di un'ipotesi attenuata del reato può essere considerato dal giudice per escludere ulteriori attenuanti generiche, quando non emergano ulteriori elementi positivi o segnali di ravvedimento dell'imputato.
Come è indicizzato
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