Sentenza n. 986/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’”Avviso pubblico manifestazione di interesse per l’individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per “sub concessione di aree e locali da destinare ad attività di noleggio auto senza conducente l’aeroporto di Catania””, nel punto 2.1 lett. c) ove, come requisito di partecipazione prevede che il concorrente debba “avere complessivamente realizzato un fatturato annuo medio, calcolato in rapporto agli esercizi 2022, 2023 e 2024, di almeno euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per attività di noleggio auto senza conducente in Italia e/o all’estero, e/o in strutture commerciali complesse ad alta frequenza di pubblico e con orari di apertura similari a quelli degli scali aeroportuali (es. stazioni ferro-viarie, autostrade, ovvero altre strutture assimilabili)”, pubblicato sul sito della società il 27 gennaio 2026, nonché di ogni eventuale altro atto o provvedimento comunque connesso o presupposto; 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Holiday Car Rental S.r.l. il 17/3/2026: - del provvedimento adottato dalla S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. nella seduta pubblica del 26/02/2026, non conosciuto, con il quale è stata respinta la domanda di partecipazione presentata della ricorrente nell’ambito dell’“Avviso pubblico manifestazione di interesse per l’individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per “sub concessione di aree e locali da destinare ad attività di noleggio auto senza conducente l’aeroporto di Catania” ; - della nota prot.1942 del 04 marzo 2026, con la quale è stato negato l’accesso agli atti inoltrato dalla Holiday Car Rental s.r.l. con pec del 27.2.2026, avente ad oggetto la richiesta di trasmissione del verbale di gara del 26.2.2026 relativo alla fase di ammissione/esclusione nell’ambito della procedura in oggetto; nonché, per l’accertamento del diritto della ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90 e dell’art. 35 del d. lgs. 36/2023 di acquisire copia del verbale di gara del 26.2.2026 relativo alla fase di ammissione/esclusione nell’ambito della procedura in oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la subconcessione di aree e locali aeroportuali destinati al noleggio auto senza conducente; successivo rigetto della domanda di partecipazione
Esito
Favorevole al resistente (gestore aeroportuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’avviso nella parte in cui richiedeva, quale requisito di partecipazione, un fatturato annuo medio di almeno 3.000.000 di euro negli esercizi 2022, 2023 e 2024 per attività di noleggio auto o attività analoghe svolte in strutture commerciali complesse, deducendo la sproporzione del requisito e l’impossibilità di presentare la candidatura. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di partecipazione, presentata in via cautelativa, e il diniego di accesso al verbale relativo alla fase di ammissione ed esclusione, chiedendo anche l’accertamento del diritto di accesso. La resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la subconcessione riguardasse un’attività commerciale non aviation e un rapporto di natura privatistica devoluto al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione il ricorso principale e i motivi aggiunti, rilevando che la subconcessione di spazi aeroportuali per il servizio di autonoleggio a privati costituisce attività commerciale non aviation, non strumentale alle operazioni aeroportuali proprie dei settori speciali. Ha quindi escluso la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di procedure di affidamento e ritenuto irrilevanti, ai fini del riparto, sia la natura pubblica della società gestore sia la natura demaniale delle aree. La controversia riguarda infatti un rapporto intersoggettivo privatistico tra gestore aeroportuale e subconcessionario, senza esercizio di poteri autoritativi, con conseguente devoluzione al giudice ordinario. Il TAR ha aderito agli orientamenti delle Sezioni Unite della Cassazione, anche alla luce dell’ordinanza n. 23377/2024, che aveva superato il precedente orientamento difforme del giudice amministrativo siciliano. È stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di accesso, in ragione della rinuncia formulata in udienza. È stata disposta la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di procedure di affidamento nei settori speciali presuppone che l’attività affidata sia oggettivamente strumentale alle attività proprie del settore speciale; tale presupposto manca per le attività commerciali non aviation.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine indicato, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti e audizione in camera di consiglio.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda incidentale di accesso è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia espressa dalla ricorrente in udienza.
art. 35 d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata richiamata nell’istanza di accesso agli atti della procedura, ma la relativa domanda è divenuta improcedibile.
art. 2 d.lgs. 18/1999
Il gestore aeroportuale è individuato quale soggetto incaricato di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività degli operatori presenti nello scalo; tale funzione non rende automaticamente pubblicistica ogni attività commerciale svolta dal gestore.
Massime di principio
- Le controversie relative alla subconcessione di spazi aeroportuali per attività commerciali non aviation, come il noleggio auto a privati, appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l’attività non sia strumentale alle operazioni aeroportuali proprie dei settori speciali.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di affidamenti nei settori speciali richiede, oltre all’operatività del soggetto nel settore speciale, che l’attività affidata a terzi sia funzionale e strumentale al core business del settore; la mera collocazione dell’attività all’interno di un aeroporto non è sufficiente.
- La natura pubblica della società di gestione aeroportuale non comporta di per sé l’assoggettamento alla giurisdizione amministrativa delle controversie relative alle subconcessioni commerciali non aviation, se la società non agisce come organismo di diritto pubblico per quella specifica attività.
- La natura demaniale delle aree aeroportuali non determina automaticamente la natura pubblicistica delle subconcessioni: la subconcessione commerciale non aviation può costituire un contratto di diritto privato quando l’amministrazione concedente resti estranea al rapporto tra gestore e terzo.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall’art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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