Cassazione Penale, Ordinanza n. 28068/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che il primo motivo mirava impropriamente a una rivalutazione del fatto e che i motivi sulla qualificazione giuridica e sulla pena erano del tutto generici. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi per cassazione erano proposti da due soggetti condannati dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza dell'8 ottobre 2024. La vicenda concreta, per quanto emerge dal testo, riguardava una truffa posta in essere mediante l'uso di una carta nella disponibilità di uno dei fratelli e con la partecipazione dell'altro, il quale in appello sosteneva di non essere consapevole dell'illiceità della condotta del congiunto. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano, in sostanza, una censura alla valutazione del materiale probatorio e alla motivazione sulla responsabilità, richiamando anche l'art. 192 c.p.p. per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte osserva che si trattava di doglianza meramente ripetitiva e di stile, diretta alla rivalutazione del fatto e non a veri vizi di legittimità. I secondi motivi investivano la qualificazione giuridica dei fatti e il trattamento sanzionatorio, ma sono stati ritenuti assolutamente generici, perché non indicavano specifiche ragioni di violazione di legge o di vizio motivazionale rispetto a una sentenza di merito che aveva già motivato diffusamente su entrambi i profili.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
non è utilizzabile, nel ricorso per cassazione, come veicolo per censurare la mera valutazione degli elementi di prova; le doglianze sulla motivazione devono restare nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
i vizi motivazionali deducibili in cassazione sono solo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
non può essere invocato per aggirare i limiti posti alle censure di motivazione e per trasformare in violazione di legge una doglianza sulla prova.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
non può essere utilizzato per dedurre asserite inosservanze processuali a pena di nullità quando, in realtà, si contesta la motivazione o la ricostruzione del fatto.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una doglianza di violazione di legge: il controllo di legittimità non può risolversi in una nuova lettura del fatto.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il motivo deve individuare specifici vizi di motivazione, ossia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, e non limitarsi a riproporre la tesi difensiva già esaminata dai giudici di merito.
- Il richiamo all'art. 192 c.p.p. non basta, da solo, a rendere deducibile in cassazione un dissenso sull'apprezzamento del compendio probatorio, se in sostanza si lamenta solo che il giudice abbia creduto a una versione dei fatti anziché a un'altra.
- Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla pena devono contenere argomentazioni specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; motivi apodittici o generici sono inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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