Cassazione Civile, Ordinanza n. 26321/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da rapporti intercorsi tra una società e due avvocate che, secondo la prospettazione della società, avrebbero accettato di ricevere in uso autovetture nuove per un lungo periodo, in cambio delle loro prestazioni professionali rese forfetariamente. In via subordinata la società chiedeva l'indennizzo per arricchimento senza causa. Le resistenti negavano l'esistenza di un contratto di noleggio oneroso e sostenevano che le vetture fossero state concesse in comodato gratuito all'avvocata Luisa Ventorino in ragione del rapporto coniugale con il legale rappresentante della società, proseguito anche dopo la separazione. Nel frattempo le avvocate avevano promosso azioni monitorie per i compensi professionali, poi riunite. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello della società, ma aveva dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. il motivo relativo alla tariffa forense e aveva ritenuto provata, in modo generico, l'attività professionale posta a base dei decreti ingiuntivi. In cassazione la società deduceva, tra gli altri, vizi di motivazione, violazione delle norme sul perfezionamento e interpretazione del contratto, sull'indebito arricchimento, sul divieto di frazionamento del credito, sull'art. 342 c.p.c. e sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso, ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. perché il motivo di gravame era specifico e non richiedeva la pedissequa trascrizione della sentenza impugnata né un progetto alternativo di decisione. Ha inoltre accolto l'ottavo motivo, censurando la motivazione apparente con cui la Corte territoriale aveva affermato la prova documentale delle prestazioni professionali poste a fondamento dei decreti ingiuntivi, senza spiegare in concreto il percorso probatorio. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, salvo il quinto e il nono, dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
La domanda di arricchimento senza causa è stata esclusa in appello perché il preteso arricchimento trovava giustificazione nel comodato gratuito ritenuto provato; la censura in cassazione è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare la ricostruzione del fatto.
art. 342 c.p.c.
L'appello è ammissibile quando individua chiaramente i punti contestati e le ragioni della critica alla sentenza, senza bisogno di trascrivere pedissequamente la decisione impugnata o di redigere un progetto alternativo di sentenza.
art. 2697 c.c.
La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta inammissibile quando, in realtà, mira solo a sollecitare una nuova valutazione del merito e non a denunciare un vero errore di sussunzione sulla regola probatoria.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi e si limita a dissentire dall'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici di merito.
art. 132 c.p.c.
La motivazione apparente o perplessa va apprezzata alla luce del testo della sentenza, non sulla base di elementi esterni; nel caso, la sentenza d'appello non era mancante di motivazione quanto al rigetto dei motivi, ma la censura non era correttamente incanalata nel relativo vizio.
art. 111 Cost.
Il richiamo al parametro costituzionale non vale a trasformare in omessa pronuncia una doglianza che, in realtà, riguarda la sufficienza o la chiarezza della motivazione.
art. 39 c.p.c.
La litispendenza presuppone la pendenza della stessa causa davanti a uffici giudiziari diversi; non è configurabile per giudizi riuniti davanti al medesimo tribunale.
art. 1321 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un accordo contrattuale per fatti concludenti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla ricostruzione del fatto.
art. 1322 c.c.
Richiamato in tema di autonomia negoziale e formazione del vincolo, senza accoglimento della doglianza per difetto di specifica argomentazione in iure.
art. 1325 c.c.
Richiamato tra le norme sul contratto, ma la censura non è stata scrutinata nel merito perché mirava alla rivalutazione del fatto.
art. 1326 c.c.
Richiamato per il perfezionamento del contratto, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile come contestazione del fatto.
art. 1327 c.c.
Richiamato per il perfezionamento del contratto senza accettazione formale, ma la censura è stata considerata meramente fattuale.
art. 1362 c.c.
Invocato per l'interpretazione del contratto, ma il motivo è stato reputato privo di reale critica in iure e volto alla rivalutazione del compendio istruttorio.
art. 1803 c.c.
Richiamato in tema di comodato, quale contratto ritenuto dalla Corte di merito giustificativo dell'uso gratuito dell'autovettura.
art. 1806 c.c.
Richiamato sulla natura del comodato; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 1808 c.c.
Richiamato in tema di spese per l'uso del bene in comodato; la censura è stata ritenuta non scrutinabile perché diretta al merito.
art. 2722 c.c.
Richiamato in relazione alla prova dell'accordo e alla prova testimoniale, ma senza uno sviluppo idoneo a integrare una censura ammissibile.
D.M. n. 127 del 2004
Richiamato in relazione alla liquidazione dei compensi professionali; il relativo motivo di appello avrebbe dovuto essere esaminato nel merito e non dichiarato inammissibile.
Cass. Sez. Un. n. 27199 del 2017
Richiamata per affermare che l'appello è specifico se individua chiaramente le parti della decisione contestate e le ragioni della critica, senza formalismi o pedissequa trascrizione.
Cass. Sez. Un. n. 17931 del 2013
Richiamata per escludere che un motivo di ricorso possa essere trasformato in vizio di omesso esame mediante un generico rinvio alle pagine dell'atto d'appello.
Cass. Sez. Un. n. 16598 del 2016
Richiamata come precedente sui limiti del controllo sulla violazione dell'art. 2697 c.c.
Cass. n. 18192 del 2016
Richiamata sui criteri di deduzione del vizio relativo all'art. 115 c.p.c.
Cass. n. 359 del 2005
Richiamata, insieme a Sezioni Unite, per il principio di necessaria correlazione tra motivo di ricorso e motivazione impugnata.
Cass. Sez. Un. n. 7074 del 2017
Richiamata per ribadire che il motivo di ricorso deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello è specifico quando individua in modo chiaro le questioni contestate e le ragioni della critica alla sentenza di primo grado; non è richiesta la trascrizione pedissequa dei passaggi decisori né la formulazione di un progetto alternativo di sentenza.
- La censura per omessa pronuncia non può essere usata per denunciare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile: se il giudice ha esaminato il motivo ma lo ha rigettato, il vizio eventualmente deducibile riguarda la motivazione, non l'art. 112 c.p.c.
- Le doglianze che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove sono inammissibili in cassazione.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l'erronea applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio; non se si contesta, in sostanza, la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando, dalla lettura della sentenza, non sia possibile comprendere il ragionamento decisorio; non basta il dissenso della parte sulla ricostruzione fattuale o sulla valutazione del materiale istruttorio.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la mancata correlazione tra censura e ragionamento decisorio comporta l'inammissibilità.
- La litispendenza ex art. 39 c.p.c. presuppone la stessa causa pendente davanti a uffici giudiziari diversi; non è configurabile quando i giudizi sono pendenti davanti al medesimo ufficio e poi riuniti.
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