Cassazione Penale, Sentenza n. 19135/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. (particolare tenuità del fatto) e per travisamento della prova con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e del beneficio della non menzione. La difesa ha eccepito che i giudici di merito hanno ritenuto l’abitualità della condotta facendo riferimento a denunce e sospetti relativi a precedenti episodi di danneggiamento mai giudizialmente accertati e senza verificare l’esito delle segnalazioni, utilizzando quindi elementi insufficienti per escludere la particolare tenuità e per negare le attenuanti
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna perchè venga effettuato il necessario scrutinio incidentale dei precedenti episodi e la verifica dell’attribuibilità degli stessi al prevenuto nonché dell’esito delle denunce/segnalazioni. In pratica la pronuncia di merito è stata cassata per carenza di motivazione sul punto cruciale dell’abitualità e dell’attribuibilità dei fatti, con nuovo esame sulla possibile applicazione dell’art. 131-bis e sulle attenuanti
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
richiama la modalità di trattazione (contraddittorio cartolare) segnalata nella fase di notifica e trattazione del ricorso
art. 131-bis cod.pen. (comma 3 richiamato)
disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la giurisprudenza interpreta l’“abitualità” come l’esistenza di più reati della stessa indole valutabili dal giudice, non necessariamente attraverso condanne definitive
Sezioni Unite, sent. Tushaj (Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016)
Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016
definizione di comportamento abituale: la serialità ostativa richiede la presenza di più reati della stessa natura che il giudice sia in grado di valutare; possono essere considerati anche illeciti oggetto di giudizio o accertati incidentalmente
Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021
Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021
i precedenti di polizia possono essere sintomatici di abitualità solo se il giudice verifica gli elementi fattuali emergenti, le allegazioni difensive e l’esito delle segnalazioni (iscrizione nel registro delle notizie di reato e avvio di procedimento)
Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018 e n. 57355 dell'11/10/2018
Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018; n. 57355 del 11/10/2018
esclude che denunzie contro ignoti o "precedenti di polizia" di cui si ignori la sorte possano di per sé costituire prova dell’abitualità; il giudice deve verificare l’esito delle segnalazioni
Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020
Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020
conferma la possibilità di accertamento incidentale di reati della stessa indole, ma sottolinea la necessità di un accertamento motivato sull’attribuibilità degli atti all’imputato
Massime di principio
- La mera esistenza di denunce, segnalazioni o "precedenti di polizia" non comprovati non basta a escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis: il giudice deve verificare l’esito delle segnalazioni e gli elementi fattuali concreti
- Per dichiarare l’"abitualità" occorrono più reati della stessa indole che risultino al cospetto del giudice attraverso accertamenti motivati (possono essere anche accertamenti incidentali, ma devono essere documentati)
- Se la difesa eccepisce la particolare tenuità, il giudice di merito ha l’obbligo di motivare adeguatamente l’esclusione del beneficio e non può basarsi su sospetti o dichiarazioni non supportate da riscontri processuali
- Quando la motivazione del giudice sulla abitualità o sull’attribuibilità dei fatti risulta carente o basata su travisamento della prova, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame
- In casi simili conviene che la difesa chieda esplicitamente lo scrutinio incidente dei precedenti e la verifica dell’esito delle denunce per ottenere il riconoscimento dell’art. 131-bis o delle attenuanti
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