Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19135/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. (particolare tenuità del fatto) e per travisamento della prova con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e del beneficio della non menzione. La difesa ha eccepito che i giudici di merito hanno ritenuto l’abitualità della condotta facendo riferimento a denunce e sospetti relativi a precedenti episodi di danneggiamento mai giudizialmente accertati e senza verificare l’esito delle segnalazioni, utilizzando quindi elementi insufficienti per escludere la particolare tenuità e per negare le attenuanti

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna perchè venga effettuato il necessario scrutinio incidentale dei precedenti episodi e la verifica dell’attribuibilità degli stessi al prevenuto nonché dell’esito delle denunce/segnalazioni. In pratica la pronuncia di merito è stata cassata per carenza di motivazione sul punto cruciale dell’abitualità e dell’attribuibilità dei fatti, con nuovo esame sulla possibile applicazione dell’art. 131-bis e sulle attenuanti

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    richiama la modalità di trattazione (contraddittorio cartolare) segnalata nella fase di notifica e trattazione del ricorso

  • art. 131-bis cod.pen. (comma 3 richiamato)

    disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la giurisprudenza interpreta l’“abitualità” come l’esistenza di più reati della stessa indole valutabili dal giudice, non necessariamente attraverso condanne definitive

  • Sezioni Unite, sent. Tushaj (Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016)

    Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016

    definizione di comportamento abituale: la serialità ostativa richiede la presenza di più reati della stessa natura che il giudice sia in grado di valutare; possono essere considerati anche illeciti oggetto di giudizio o accertati incidentalmente

  • Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021

    Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021

    i precedenti di polizia possono essere sintomatici di abitualità solo se il giudice verifica gli elementi fattuali emergenti, le allegazioni difensive e l’esito delle segnalazioni (iscrizione nel registro delle notizie di reato e avvio di procedimento)

  • Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018 e n. 57355 dell'11/10/2018

    Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018; n. 57355 del 11/10/2018

    esclude che denunzie contro ignoti o "precedenti di polizia" di cui si ignori la sorte possano di per sé costituire prova dell’abitualità; il giudice deve verificare l’esito delle segnalazioni

  • Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020

    Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020

    conferma la possibilità di accertamento incidentale di reati della stessa indole, ma sottolinea la necessità di un accertamento motivato sull’attribuibilità degli atti all’imputato

Massime di principio

  • La mera esistenza di denunce, segnalazioni o "precedenti di polizia" non comprovati non basta a escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis: il giudice deve verificare l’esito delle segnalazioni e gli elementi fattuali concreti
  • Per dichiarare l’"abitualità" occorrono più reati della stessa indole che risultino al cospetto del giudice attraverso accertamenti motivati (possono essere anche accertamenti incidentali, ma devono essere documentati)
  • Se la difesa eccepisce la particolare tenuità, il giudice di merito ha l’obbligo di motivare adeguatamente l’esclusione del beneficio e non può basarsi su sospetti o dichiarazioni non supportate da riscontri processuali
  • Quando la motivazione del giudice sulla abitualità o sull’attribuibilità dei fatti risulta carente o basata su travisamento della prova, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame
  • In casi simili conviene che la difesa chieda esplicitamente lo scrutinio incidente dei precedenti e la verifica dell’esito delle denunce per ottenere il riconoscimento dell’art. 131-bis o delle attenuanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.