Sentenza n. 921/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della Sentenza n. 1453/2025 emessa in data 26 marzo 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, docente a tempo determinato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 1453/2025 del Tribunale di Milano. Tale sentenza, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, aveva accertato il diritto del docente al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, nonché condannato il Ministero al rimborso delle spese legali. L'Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato l'inadempimento e che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero. Ha quindi ritenuto integrate le condizioni dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori centoventi giorni per l'esecuzione. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata l'esiguità degli importi, una condanna avrebbe dovuto avere consistenza meramente simbolica e sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del Tribunale di Milano posta in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il TAR lo richiama, insieme all'art. 112 c.p.a., quali presupposti soddisfatti per l'esecuzione della pronuncia nei confronti dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché, in ragione dell'esiguità degli importi, una condanna avrebbe avuto carattere meramente simbolico e sarebbe risultata manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'Amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e recante un obbligo di attribuzione di una prestazione determinata o determinabile.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine.
- La nomina del commissario ad acta può essere conferita a un organo pubblico quando l'attività di esecuzione rientra nei suoi compiti istituzionali; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione all'esiguità dell'obbligazione, avrebbe una funzione soltanto simbolica e risulterebbe manifestamente iniqua.
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