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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32431/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato a una dipendente di una struttura ospedaliera per asserito impossessamento di materiale sanitario di proprietà datoriale, a seguito di contestazione disciplinare e di un precedente verbale di perquisizione eseguito dalle forze dell'ordine. La lavoratrice aveva impugnato il recesso sostenendo: che il verbale di perquisizione fosse inutilizzabile o comunque privo di valore confessoriamente decisivo perché viziato dall'assenza del difensore, non sottoscritto e senza elenco dei beni; che mancassero prove idonee sulla titolarità dei beni in capo al datore e che vi fosse una indebita inversione dell'onere probatorio; che la procedura disciplinare fosse viziata per tardività e genericità della contestazione, oltre che per violazione delle garanzie difensive; che, infine, la sanzione espulsiva fosse sproporzionata rispetto ai fatti e agli elementi oggettivi e soggettivi del caso. In cassazione sono stati riproposti quattro motivi, fondati su pretesa violazione degli artt. 2700, 2735 c.c. e 63 c.p.p.; sull'art. 5 L. n. 604/1966 e sull'art. 2697 c.c.; sull'art. 7 L. n. 300/1970, sull'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e sull'art. 2119 c.c.; nonché sugli artt. 27 e 28 del CCNL invocato in relazione alla proporzionalità della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che nel processo civile non opera la categoria dell'inutilizzabilità propria del rito penale e che il giudice civile può valorizzare, con prudente apprezzamento, anche dichiarazioni rese in sede penale o in atti di indagine, oltre ad attribuire piena efficacia probatoria al verbale di perquisizione come atto pubblico nei limiti dell'art. 2700 c.c., salvo querela di falso. Ha poi respinto il secondo motivo perché non vi era inversione dell'onere della prova né violazione dell'art. 5 L. n. 604/1966, ma solo censura del merito probatorio. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per novità della questione di tardività della contestazione disciplinare e in parte infondato, poiché la contestazione è stata ritenuta specifica e idonea a consentire la difesa, oltre che comunque adeguatamente interpretata dal giudice di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la gravità della sottrazione di materiale sanitario, la lesione irreparabile del vincolo fiduciario e l'irrilevanza del solo valore economico dei beni. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale redatto da pubblici ufficiali fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze che il pubblico ufficiale attesta come avvenute in sua presenza.

  • art. 2735 c.c.

    La confessione stragiudiziale resa a terzi può essere liberamente apprezzata dal giudice civile insieme alle altre risultanze probatorie.

  • art. 63 c.p.p.

    La sanzione di inutilizzabilità prevista dal codice di rito penale non esplica effetti automatici nel processo civile.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è stata inversione dell'onere della prova; le censure miravano in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    La Corte esclude che il giudice di merito abbia posto indebitamente a carico della lavoratrice la prova dei fatti giustificativi del licenziamento.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    La contestazione disciplinare deve essere specifica e idonea a consentire la difesa del lavoratore; la valutazione della specificità è di merito.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    La norma è richiamata nel motivo di ricorso, ma non viene accolto alcun profilo di violazione.

  • art. 2119 c.c.

    La sottrazione di materiale aziendale di rilevante entità è stata ritenuta condotta gravemente lesiva del vincolo fiduciario e incompatibile con la prosecuzione del rapporto.

  • art. 28 CCNL

    La Corte ha ritenuto che la previsione collettiva invocata non fosse idonea a escludere la legittimità del licenziamento nella concreta fattispecie.

  • art. 27 CCNL

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla proporzionalità, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo civile le risultanze di atti e dichiarazioni formatisi in sede penale possono essere valutate liberamente dal giudice, senza che operi in modo automatico la regola penale dell'inutilizzabilità.
  • Il verbale redatto da pubblici ufficiali fa piena prova dei fatti attestati come direttamente compiuti o percepiti dal verbalizzante, salvo querela di falso; le dichiarazioni ivi riportate possono comunque concorrere alla formazione del convincimento del giudice.
  • La contestazione disciplinare nei licenziamenti per giusta causa deve contenere un nucleo fattuale specifico e sufficiente a consentire la difesa del lavoratore; la verifica della sua specificità è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per illogicità o erronea applicazione dei canoni di interpretazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito istruttorio o di sostituzione della propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La proporzionalità del licenziamento disciplinare va valutata in relazione alla gravità oggettiva e soggettiva della condotta e alla lesione del vincolo fiduciario; quando la condotta integra una sottrazione di beni aziendali di rilievo, il valore economico residuo dei beni può essere irrilevante rispetto alla compromissione irreparabile del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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