Cassazione Penale, Ordinanza n. 27371/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo gli estremi del reato contestato, ma risulta che la condanna di merito è stata confermata in sede di legittimità per la sola declaratoria di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva condannato. Dal testo emerge che i motivi erano due: con il primo si contestava l'individuazione dell'imputato da parte della Corte territoriale; con il secondo si deduceva la carenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato sull'identificazione dell'imputato, indicato come soggetto noto agli operanti. Il secondo motivo è stato ritenuto non scrutinabile perché non dedotto in appello. La motivazione è stata ritenuta immune da censure anche quanto al trattamento sanzionatorio, essendo la pena prossima al minimo edittale.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso è stata pronunciata perché uno dei motivi era manifestamente infondato e l'altro era stato introdotto per la prima volta in cassazione, quindi non dedotto nei gradi precedenti.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare con successo una motivazione di merito che abbia già spiegato in modo adeguato l'identificazione dell'imputato, quando tale individuazione sia coerente con gli elementi raccolti dagli operanti.
- Le censure relative all'elemento soggettivo del reato devono essere dedotte nei precedenti gradi di giudizio: se proposte per la prima volta in cassazione, non possono essere esaminate.
- Il controllo della Corte di cassazione sul trattamento sanzionatorio incontra un limite di legittimità quando la pena sia stata determinata in misura prossima al minimo edittale e la motivazione sul punto non presenti vizi rilevabili in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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