Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 35 del 23/11/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina in modo organico i requisiti, la domanda, il rilascio, il rinnovo e la pubblicazione dei dati relativi all’abilitazione dei laboratori che effettuano la verificazione periodica dei misuratori fiscali. Viene descritto il passaggio di competenze dagli uffici centrali agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con indicazione delle modalità operative per sigilli identificativi, documentazione da allegare, controlli, durata dei provvedimenti, sospensione/revoca e aggiornamento degli elenchi sul sito internet. Sono inoltre richiamati i soggetti legittimati a svolgere l’attività e le condizioni specifiche per laboratori autonomi, fabbricanti e laboratori interni ai fabbricanti.

Abilitazione alla verificazione periodica dei misuratori fiscali (registratori di cassa) e decentramento della procedura

Abilitazione all’attività di verificazione periodica dei misuratori fiscali e decentramento procedurale

La circolare disciplina l’abilitazione dei laboratori incaricati della verificazione periodica dei misuratori fiscali, introducendo anche il passaggio di competenze dalla Direzione Centrale agli Uffici locali a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il documento definisce i soggetti legittimati, i requisiti tecnico-amministrativi, la documentazione da produrre, la durata dei provvedimenti e le modalità di rinnovo, sospensione, revoca e pubblicazione dei dati.

Finalità e ambito della verificazione periodica

La verificazione periodica è stata introdotta dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato in G.U. n. 221 del 23 settembre 2003, per ovviare alle censure della Comunità Europea in materia di libera circolazione dei beni. Essa consente di valutare la conformità fiscale del misuratore ai requisiti previsti dalla normativa vigente, secondo una periodicità definita. L’adempimento è eseguito su richiesta ed a spese dell’utente che abbia comunicato la messa in servizio del misuratore ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23 marzo 1983.

Soggetti abilitati a svolgere la verificazione

L’attività può essere svolta da:

  • un laboratorio abilitato dall’Agenzia delle entrate;
  • il fabbricante abilitato, titolare del provvedimento di approvazione del modello di misuratore fiscale;
  • un laboratorio interno al fabbricante abilitato, purché espressamente menzionato nel provvedimento di abilitazione del fabbricante.

I laboratori autonomi possono verificare tutti gli apparecchi misuratori fiscali, indipendentemente dal produttore, purché già sottoposti ai controlli di conformità e muniti della targhetta delle iscrizioni regolamentari. I fabbricanti abilitati possono verificare i soli misuratori da essi prodotti. I laboratori interni ai fabbricanti possono operare solo per gli apparecchi prodotti dal fabbricante di appartenenza, ma devono comunque possedere tutti i requisiti richiesti dal provvedimento e dall’allegato IV.

Requisiti del laboratorio e del personale incaricato

Il laboratorio istante e i tecnici incaricati devono possedere requisiti giuridico-amministrativi e tecnico-operativi specifici. In sintesi, occorre che:

  • il personale incaricato rispetti il segreto professionale;
  • laboratorio e personale siano indipendenti da rapporti societari con gli utenti di misuratori fiscali;
  • in caso di appartenenza del laboratorio a una struttura più ampia con interessi nel settore, il direttore responsabile abbia piena indipendenza operativa;
  • il laboratorio sia coperto da assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti dall’attività di verificazione;
  • il laboratorio operi con un sistema di garanzia della qualità autonomo e conforme alle norme tecniche richiamate;
  • siano disponibili personale, strumenti e apparecchiature necessari;
  • il personale garantisca integrità professionale;
  • le prove siano pianificate tramite liste di controllo adeguate;
  • i tecnici dipendenti abbiano diploma di scuola superiore, adeguata formazione tecnica e conoscenza della normativa sui misuratori fiscali, nonché l’impegno a frequentare i corsi organizzati dall’Agenzia.

La circolare precisa che i requisiti formativi di cui sopra non sono richiesti ai tecnici già inseriti, alla data del 28 febbraio 2003, negli elenchi dei tecnici autorizzati all’assistenza e manutenzione ai sensi del D.M. 23 marzo 1983.

Istanza di abilitazione e prenotazione del sigillo identificativo

Dal 1° gennaio 2007 i laboratori interessati devono presentare domanda all’Ufficio locale competente, corredata di marche da bollo. Prima della presentazione dell’istanza, ciascun laboratorio deve scegliere e prenotare il sigillo identificativo da attribuire a ogni tecnico incaricato della verificazione periodica.

Il sigillo deve:

  • essere disposto su due righe;
  • contenere una sigla o il logotipo del laboratorio, con soli caratteri letterali e senza segni di punteggiatura;
  • contenere il numero identificativo del tecnico, con soli caratteri numerici;
  • avere dimensioni identiche a quelle del bollo fiscale previste dall’allegato C, paragrafo 1, del D.M. 23 marzo 1983, cioè ovale mm 8x6.

L’Ufficio locale verifica l’univocità del sigillo sull’intero territorio nazionale mediante l’applicazione Mo.Mi. (monitoraggio misuratori fiscali) e, se non vi sono duplicazioni, lo “blocca” a nome del laboratorio istante. In caso di identità del sigillo, il laboratorio deve scegliere un nuovo segno identificativo.

Contenuto dell’istanza di abilitazione

La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale, deve contenere una serie di indicazioni e allegati. In particolare devono essere riportati:

  • denominazione, ragione sociale, sede legale, eventuale sede operativa principale, sedi distaccate, partita IVA e/o codice fiscale;
  • categoria o categorie di misuratori fiscali per le quali si chiede l’abilitazione, con eventuale specificazione dei modelli;
  • apparecchiature e strumenti posseduti;
  • planimetria dei locali e titolo di disponibilità degli stessi;
  • elenco dei tecnici con dati anagrafici, codice fiscale, titoli, qualifiche, esperienze professionali e numeri identificativi, con separata indicazione del responsabile del laboratorio;
  • documentazione comprovante il possesso dei requisiti dell’allegato IV;
  • impegno al rispetto dei requisiti dell’allegato IV;
  • impegno a comunicare telematicamente alla Direzione Centrale Amministrazione i dati delle verificazioni periodiche e dei relativi esiti, secondo il provvedimento del 16 maggio 2005;
  • impegno a garantire tempestivo e gratuito intervento su richiesta degli organi accertatori;
  • descrizione del sigillo identificativo e relativa documentazione grafica;
  • lastrina metallica con due impronte per ciascun sigillo proposto;
  • disegno e due esemplari delle targhette di esito positivo e di esito negativo della verificazione;
  • descrizione delle procedure adottate nell’esecuzione della verificazione periodica.

Ogni variazione dei dati comunicati deve essere trasmessa entro 30 giorni all’Ufficio locale competente e anche in via telematica, secondo quanto previsto dal punto 6.4 del provvedimento. Le modifiche che incidono in modo significativo devono essere adeguatamente giustificate e corredate dalla documentazione aggiornata.

Tecnici incaricati: requisiti e documentazione

Per i tecnici incaricati della verificazione periodica la circolare richiede, oltre al rispetto del segreto professionale, indipendenza da rapporti societari con gli utenti e integrità professionale, anche:

  • diploma di scuola superiore;
  • impegno a frequentare i corsi tecnico-fiscali dell’Agenzia;
  • adeguata formazione tecnica e professionale;
  • buona conoscenza della normativa in materia di misuratori fiscali;
  • regolarità contributiva ed assicurativa;
  • regolare rapporto di lavoro con il laboratorio.

A supporto dell’istanza devono essere allegati l’impegno al rispetto dei requisiti, l’organigramma aziendale tratto dal manuale della qualità, il curriculum di ciascun tecnico con il diploma, la certificazione INPS o autocertificazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, e la documentazione che prova il rapporto di lavoro con il laboratorio. La circolare chiarisce inoltre alcuni casi particolari di inquadramento lavorativo, ad esempio per amministratori di società di capitali, soci, soci lavoratori, collaboratori familiari e imprese soggette a iscrizione nelle sezioni speciali artigiani o commercianti.

Se il laboratorio intende aggiungere nuovi tecnici dopo l’abilitazione, deve presentare apposita domanda di inserimento tecnico, corredata dalla medesima documentazione, dall’elenco aggiornato dei tecnici e dagli atti relativi al nuovo sigillo, alle targhette e alla lastrina metallica.

Assicurazione di responsabilità civile e sistema qualità

Il laboratorio richiedente deve essere coperto da assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati nell’esercizio dell’attività di verificazione periodica. Alla domanda va allegata copia della polizza sottoscritta dal rappresentante legale, che deve comprendere espressamente l’attività di verificazione periodica sui misuratori fiscali e deve prevedere la copertura senza applicazione di franchigia.

Il laboratorio deve inoltre operare con un sistema di garanzia della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale sistema deve essere certificato e sorvegliato da un organismo di certificazione accreditato da un organismo aderente all’European Cooperation for Accreditation (EA), firmatario di accordo di mutuo riconoscimento e operante secondo la norma UNI CEI EN 45003; in alternativa, è ammessa la certificazione da parte di un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o equivalente di altro Stato membro UE.

La documentazione da allegare comprende il certificato di qualità con le visite ispettive di sorveglianza, e, se l’organismo certificatore è straniero, anche la dichiarazione di validità dell’adesione agli accordi EA MLA per il settore EA 35. Il certificato deve riportare la ragione sociale completa, la norma di riferimento, lo scopo della certificazione riferito all’attività di verificazione periodica sui misuratori fiscali, le unità operative interessate, il settore di riferimento e gli elementi relativi alla validità temporale della certificazione.

Provvedimento di abilitazione, durata e controlli successivi

Verificati requisiti e completezza della domanda, l’Ufficio locale rilascia il provvedimento di abilitazione, valido su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento contiene i dati del laboratorio, le categorie di misuratori per cui opera l’abilitazione, le condizioni del rilascio, la durata, l’elenco dei tecnici, i disegni dei sigilli e delle targhette di verificazione o rifiuto.

Il mancato accoglimento della domanda è adottato con provvedimento motivato, impugnabile davanti al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica.

La durata massima dell’abilitazione è di tre anni, in coerenza con la durata della certificazione ISO 9001:2000. Il mantenimento dell’abilitazione è subordinato alla permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio, da dimostrare con cadenza annuale mediante:

  • autocertificazione della permanenza dei requisiti;
  • visita ispettiva di mantenimento del sistema qualità;
  • documentazione relativa al rinnovo del contratto di assicurazione, degli eventuali contratti di locazione e dei contratti di lavoro.

Se il laboratorio non dimostra il mantenimento dei requisiti o ricorrono gli altri casi previsti dal punto 8 del provvedimento, l’Ufficio locale può sospendere o revocare l’abilitazione.

Rinnovo del provvedimento

Prima della scadenza del provvedimento il laboratorio abilitato deve presentare istanza di rinnovo al proprio Ufficio locale, con marche da bollo e con allegata la seguente documentazione:

  • autocertificazione della permanenza dei requisiti;
  • elenco aggiornato dei tecnici incaricati, con i relativi dati e l’indicazione del responsabile del laboratorio;
  • descrizione del sigillo identificativo;
  • disegno e due esemplari delle targhette di esito positivo e negativo;
  • certificato di conformità del S.G.Q. alla UNI EN ISO 9001:2000 aggiornato con la nuova data di scadenza a seguito del riesame completo;
  • documentazione comprovante il rinnovo dell’assicurazione, degli eventuali contratti di locazione e dei contratti di lavoro.

Il provvedimento di rinnovo ha le stesse caratteristiche del provvedimento di abilitazione, ma contiene anche l’esplicito richiamo all’atto originario per garantire continuità e storicità dell’abilitazione.

Pubblicazione dei dati e aggiornamento degli elenchi

La Direzione Centrale cura un elenco consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate contenente gli estremi identificativi e autorizzativi dei soggetti abilitati e dei rispettivi tecnici. Per l’aggiornamento, le Direzioni Regionali e Provinciali devono inviare con cadenza quindicinale, all’indirizzo dc.amm.misuratorifiscali@agenziaentrate.it, un file Excel con tutti i dati relativi alle abilitazioni, ai rinnovi e alle variazioni intervenute negli ultimi quindici giorni.

Per ciascun laboratorio devono essere indicati:

  • ragione sociale;
  • partita IVA;
  • indirizzo completo delle sedi;
  • sigillo identificativo;
  • data, numero e scadenza dell’abilitazione;
  • data, numero e scadenza di eventuali rinnovi;
  • data e numero di eventuali sospensioni o revoche;
  • data di eventuale dismissione dell’attività.

In un foglio separato devono essere riportati i dati identificativi di ciascun tecnico abilitato: nome, cognome, codice fiscale, sigillo identificativo, data di abilitazione e eventuale data di dismissione.

Periodo transitorio e decorrenza delle nuove regole

Le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2007. Le istanze di abilitazione presentate prima di tale data restano di competenza della Direzione Centrale Amministrazione; quelle presentate dopo devono essere inoltrate all’Ufficio locale competente, che provvede al rilascio dei provvedimenti.

Anche per i rinnovi il discrimine è il 1° gennaio 2007. La circolare evidenzia che, in sede di rinnovo, il laboratorio non deve ripresentare integralmente la documentazione originaria, potendo autocertificare il possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tuttavia, dopo il decentramento, la documentazione può essere distribuita tra Direzione Centrale e Ufficio locale, e quest’ultimo potrà effettuare i controlli necessari, chiedendo anche conferma alla Direzione Centrale.

Inoltre, a differenza della disciplina precedente, i rinnovi rilasciati dagli Uffici locali avranno validità fino alla scadenza del certificato di qualità aziendale, restando comunque subordinati alla dimostrazione annuale del mantenimento dei requisiti.

Punti principali

Finalità della verificazione periodica e soggetti abilitati

La verificazione periodica è introdotta per accertare la conformità fiscale dei misuratori fiscali secondo una periodicità definita, su richiesta e a spese dell’utente. Possono svolgerla: laboratori abilitati dall’Agenzia, fabbricanti abilitati titolari dell’approvazione del modello e laboratori di fabbricanti espressamente menzionati nel provvedimento di abilitazione del fabbricante.

Requisiti dei laboratori e del personale

Il laboratorio e i tecnici incaricati devono possedere requisiti giuridico-amministrativi e tecnico-operativi: segreto professionale, indipendenza da rapporti societari con gli utenti, autonomia operativa, copertura assicurativa per responsabilità civile, sistema di garanzia della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000, personale e strumenti idonei, pianificazione delle prove e adeguata professionalità dei tecnici. Sono previsti requisiti specifici anche per i tecnici già inseriti negli elenchi depositati al 28 febbraio 2003, che sono esonerati da alcuni requisiti formativi.

Domanda di abilitazione e sigillo identificativo

Dal 1° gennaio 2007 i laboratori devono presentare domanda all’Ufficio locale competente, corredata di marche da bollo e della documentazione prevista. Prima della domanda occorre prenotare il sigillo identificativo del tecnico, composto da sigla/logotipo del laboratorio e numero identificativo, con formato e dimensioni stabiliti; l’Ufficio verifica l’univocità del sigillo tramite l’applicativo Mo.Mi. e ne blocca l’utilizzo a livello nazionale.

Contenuto della domanda e allegati obbligatori

La domanda deve indicare dati del laboratorio, categorie e modelli di misuratori per cui si chiede l’abilitazione, attrezzature, locali e disponibilità degli stessi, elenco dei tecnici, documentazione dei requisiti, impegno a comunicare le verificazioni telematicamente, garanzia di intervento gratuito agli organi accertatori, sigilli e targhette di esito, e descrizione delle procedure operative. Ogni variazione deve essere comunicata entro 30 giorni all’Ufficio locale e via telematica.

Provvedimento di abilitazione, durata e controllo annuale

L’Ufficio locale rilascia il provvedimento di abilitazione dopo aver verificato completezza e requisiti. Il provvedimento vale su tutto il territorio nazionale, dura al massimo tre anni ed è subordinato al mantenimento dei requisiti. Ogni anno il laboratorio deve dimostrare la permanenza dei requisiti con autocertificazione, audit di mantenimento del sistema qualità e documentazione aggiornata su assicurazione, locali e contratti di lavoro.

Rinnovo, sospensione e revoca

Prima della scadenza va presentata istanza di rinnovo con autocertificazione dei requisiti, elenco aggiornato dei tecnici, sigilli, targhette, certificato qualità aggiornato e prova del rinnovo dei contratti. Il rinnovo ha le stesse caratteristiche dell’abilitazione, con richiamo espresso al provvedimento originario. In caso di mancato mantenimento dei requisiti o nei casi previsti dal provvedimento, l’Ufficio locale può sospendere o revocare l’abilitazione.

Pubblicazione degli elenchi e decentramento dal 1° gennaio 2007

La Direzione Centrale cura l’elenco dei soggetti abilitati e dei tecnici sul sito internet dell’Agenzia. Le Direzioni Regionali e Provinciali devono inviare ogni quindici giorni un file Excel con abilitazioni, rinnovi, variazioni, sospensioni, revoche e dismissioni. Dal 1° gennaio 2007 le nuove istanze e i rinnovi sono gestiti dagli Uffici locali; le istanze anteriori restano di competenza della Direzione Centrale. Il decentramento mira a maggiore efficienza, controllo e semplificazione per utenti e Amministrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.