Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11950/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità penale in relazione a una detenzione di sostanza stupefacente ritenuta finalizzata alla cessione. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione della condotta come detenzione a fini di spaccio, sostenendo in sostanza che la droga sarebbe stata destinata all'uso personale o comunque contestando la valutazione degli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito. Con un secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato la sua incensuratezza e il preteso contegno collaborativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure fattuali già disattese in appello, osservando che la Corte di merito aveva motivato in modo immune da manifesta illogicità la conclusione che la sostanza sequestrata fosse destinata alla cessione, sulla base del quantitativo rinvenuto, della presenza di strumenti per la pesatura e il confezionamento e di fotografie sul cellulare dell'imputato raffiguranti piantagioni indoor di marijuana. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche; la Corte territoriale aveva correttamente escluso la presenza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione, precisando che né l'incensuratezza né l'asserita collaborazione integrano di per sé un diritto al beneficio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non spettano automaticamente per la sola assenza di elementi negativi, ma richiedono la presenza di elementi positivi valutabili; incensuratezza e asserita collaborazione, se non corroborate da ulteriori dati, possono legittimare il diniego.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La destinazione della sostanza stupefacente alla cessione va desunta dal giudice di merito attraverso una valutazione complessiva delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • Quando la destinazione della sostanza stupefacente non è immediatamente evincibile dal fatto, il giudice di merito deve accertarla sulla base di una valutazione globale di tutti gli indici oggettivi e soggettivi disponibili, come quantitativo, modalità di conservazione, strumenti di confezionamento e ulteriori elementi indiziari; tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo per assenza o manifesta illogicità della motivazione.
  • In sede di legittimità non è consentito riproporre come vizi di motivazione mere contestazioni fattuali già esaminate e disattese in appello, se la sentenza impugnata offre una risposta logica e giuridicamente corretta.
  • Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un beneficio automatico: il giudice può negarle quando non emergano elementi positivi idonei a giustificarle, e l'incensuratezza o una collaborazione non decisiva non sono di per sé sufficienti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpunazioniPena e commisurazioneElemento soggettivo
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.