Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3554/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna n. 596/2025, relativa a una procedura di affidamento identificata da CIG non determinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto appello per la riforma della sentenza del TAR Sardegna n. 596/2025. Dal testo dell'ordinanza non emergono né l'oggetto specifico della procedura di affidamento né i motivi di appello dedotti. Il Consiglio di Stato rileva che l'amministrazione appellata non si è costituita e ritiene necessario acquisire informazioni decisive sull'eventuale conclusione della procedura: in particolare, se sia stato adottato un provvedimento di aggiudicazione e, in caso positivo, se tale provvedimento sia stato ritualmente impugnato dalla società appellante.

La decisione

Il Consiglio di Stato non definisce il merito dell'appello e dispone incombenti istruttori ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 65, comma 2, c.p.a. Ordina all'ARES Sardegna di fornire, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, informazioni sull'eventuale aggiudicazione della procedura e sull'eventuale impugnazione della stessa da parte dell'appellante. L'udienza per la prosecuzione della discussione del merito è fissata al 16 luglio 2026. Non viene adottata alcuna decisione sui motivi di appello né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Visti gli artt. 63, co. 1, e 65, comma 2, cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per disporre l'acquisizione di elementi istruttori necessari ai fini della decisione.

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    Visti gli artt. 63, co. 1, e 65, comma 2, cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per ordinare all'amministrazione il deposito o la comunicazione degli elementi di conoscenza richiesti dal giudice.

Massime di principio

  • Quando, in un giudizio d'appello relativo a una procedura di affidamento, la definizione della controversia dipende dalla verifica dell'eventuale aggiudicazione e della sua impugnazione, il giudice può disporre d'ufficio acquisizioni istruttorie presso l'amministrazione appellata prima di decidere il merito.
  • L'amministrazione appellata, anche se non costituita in giudizio, può essere destinataria di un ordine istruttorio volto ad acquisire informazioni e documenti necessari alla decisione.
  • L'accertamento dell'eventuale conclusione della procedura di affidamento e dell'impugnazione dell'aggiudicazione può essere rilevante per delimitare l'oggetto e l'interesse alla decisione nel giudizio amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.