Cassazione Penale, Sentenza n. 17342/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 27/06/2023 che aveva confermato la condanna di primo grado (Tribunale di Torino, 07/09/2022) per il reato di truffa aggravata (art. 640 c.p., comma relativo n.2). Il ricorrente ha dedotto principali censure: (i) violazione delle norme sul procedimento e sul contraddittorio perché la Corte d'appello avrebbe svolto la trattazione orale nonostante una successiva rinuncia alla trattazione orale da parte della difesa e l'assenza del difensore all'udienza; (ii) nullità dell'ordinanza del 23/02/2021 che aveva respinto la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, per vizi formali e per erronea valutazione della prova medica (mancata indicazione di partita IVA e indirizzo del medico e documentazione ritenuta idonea solo per il futuro); (iii) nullità della notifica del verbale del 05/07/2022 perché effettuata presso lo studio dell'avv. Rosario Cristini, non più difensore di fiducia al momento della notifica, anziché presso il nuovo difensore di fiducia; (iv) vizio di motivazione e travisamento probatorio nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e del teste, e mancanza di adeguata descrizione degli "artifici e raggiri"; (v) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: la richiesta di trattazione orale è irrevocabile e quindi la Corte d'appello ha correttamente proceduto con la trattazione orale; le certificazioni mediche erano formalmente incomplete e, comunque, insufficienti a dimostrare un impedimento assoluto, giustificando il rigetto della richiesta di rinvio; la notifica del 05/07/2022 è valida in quanto l'elezione di domicilio presso l'avv. Cristini non risultava revocata e perdura fino a revoca espressa; l'assenza di comunicazione della sopravvenuta detenzione da parte dell'imputato escludeva l'obbligo di notifica diretta e gravava sull'imputato l'onere di informare il giudice; le censure sulla valutazione delle prove sono state ritenute aspecifiche e rappresentano un'inammissibile richiesta di revisione del merito, essendo la motivazione dei giudici di merito ritenuta logica, congrua e non manifestamente illogica; analogamente la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono state ritenute adeguatamente motivate e insindacabili in Cassazione, in assenza di specifiche argomentazioni. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Pier Vittorio Rebba; condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La condanna di merito (pena: 1 anno e 6 mesi di reclusione e 600,00 euro di multa) resta dunque confermata nella sostanza per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa), comma relativo n.2
Norma sostanziale che ha costituito la base della imputazione; la Corte di merito ha ritenuto integrati gli elementi del reato (artifici e raggiri volti a creare apparenza di affidabilità professionale e a indurre la vittima a versare una caparra).
art. 157 c.p.p., comma 8-bis
Richiamato per il principio secondo cui la richiesta di trattazione orale è irrimediabilmente irrevocabile: la Corte ha ritenuto corretta la decisione di procedere con la trattazione orale nonostante una successiva rinuncia.
art. 161 c.p.p., comma 4
Usato per confermare che l'elezione di domicilio permane fino a revoca formale; la notifica effettuata presso il domiciliatario indicato è pertanto valida se non risulta revocata.
art. 179 c.p.p.
Richiamato nel quadro delle regole sulla rappresentanza e partecipazione all'udienza; la Corte ha valutato che la mancata presenza dell'imputato e la rappresentanza tramite difensore non imponevano ulteriori notifiche ove non comunicata la detenzione.
art. 192 c.p.p.
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione probatoria e alla sussistenza degli elementi del reato: la Corte di Cassazione ha ritenuto le censure sulla valutazione della prova come aspecifiche e inammissibili, confermando il sindacato limitato sul merito probatorio.
art. 62-bis cod. pen.
Norma riferita alle circostanze attenuanti specifiche; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito argomentazione specifica per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche o particolari.
art. 133 cod. pen.
Richiamato nella disciplina della determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di merito sulla graduazione della pena fosse adeguata e insindacabile in Cassazione in assenza di illogicità manifesta.
art. 133-bis cod. pen.
Richiami relativi ai criteri di determinazione della pena e alle circostanze che influenzano la misura, utilizzati per valutare la congruità della pena inflitta.
art. 616 c.p.p.
Norma procedurale che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e altre somme a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e le spese processuali.
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale, una volta presentata, è irrimediabilmente irrevocabile: una successiva "rinuncia" non impedisce ai giudici di procedere con la trattazione orale.
- Le certificazioni mediche e documenti relativi a legittimi impedimenti devono essere formalmente completi e dimostrare un impedimento effettivo e attuale; la semplice indicazione di visite effettuate altrove non prova l'impossibilità assoluta a comparire.
- L'elezione di domicilio indicata dall'imputato rimane valida fino a revoca formale: le notifiche presso il domiciliatario sono efficaci se non risulta una revoca espressa.
- La mancata comunicazione della sopravvenuta detenzione da parte dell'imputato può comportare l'irrilevanza di eccezioni sulla mancata notifica diretta; grava sull'imputato l'onere di informare il giudice di situazioni che incidono sulle notifiche.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito; la mera ripetizione delle argomentazioni di fatto o richieste di rievaluazione probatoria senza elementi nuovi è inammissibile.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione sindaca la congruità solo in presenza di manifesta illogicità o arbitrarietà; affermazioni generiche sul vizio di motivazione sono insufficienti.
- Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti è necessario indicare chiaramente e documentare gli elementi favorevoli; affermazioni apodittiche e generiche non bastano in sede di legittimità.
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