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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17342/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 27/06/2023 che aveva confermato la condanna di primo grado (Tribunale di Torino, 07/09/2022) per il reato di truffa aggravata (art. 640 c.p., comma relativo n.2). Il ricorrente ha dedotto principali censure: (i) violazione delle norme sul procedimento e sul contraddittorio perché la Corte d'appello avrebbe svolto la trattazione orale nonostante una successiva rinuncia alla trattazione orale da parte della difesa e l'assenza del difensore all'udienza; (ii) nullità dell'ordinanza del 23/02/2021 che aveva respinto la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, per vizi formali e per erronea valutazione della prova medica (mancata indicazione di partita IVA e indirizzo del medico e documentazione ritenuta idonea solo per il futuro); (iii) nullità della notifica del verbale del 05/07/2022 perché effettuata presso lo studio dell'avv. Rosario Cristini, non più difensore di fiducia al momento della notifica, anziché presso il nuovo difensore di fiducia; (iv) vizio di motivazione e travisamento probatorio nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e del teste, e mancanza di adeguata descrizione degli "artifici e raggiri"; (v) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: la richiesta di trattazione orale è irrevocabile e quindi la Corte d'appello ha correttamente proceduto con la trattazione orale; le certificazioni mediche erano formalmente incomplete e, comunque, insufficienti a dimostrare un impedimento assoluto, giustificando il rigetto della richiesta di rinvio; la notifica del 05/07/2022 è valida in quanto l'elezione di domicilio presso l'avv. Cristini non risultava revocata e perdura fino a revoca espressa; l'assenza di comunicazione della sopravvenuta detenzione da parte dell'imputato escludeva l'obbligo di notifica diretta e gravava sull'imputato l'onere di informare il giudice; le censure sulla valutazione delle prove sono state ritenute aspecifiche e rappresentano un'inammissibile richiesta di revisione del merito, essendo la motivazione dei giudici di merito ritenuta logica, congrua e non manifestamente illogica; analogamente la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono state ritenute adeguatamente motivate e insindacabili in Cassazione, in assenza di specifiche argomentazioni. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Pier Vittorio Rebba; condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La condanna di merito (pena: 1 anno e 6 mesi di reclusione e 600,00 euro di multa) resta dunque confermata nella sostanza per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa), comma relativo n.2

    Norma sostanziale che ha costituito la base della imputazione; la Corte di merito ha ritenuto integrati gli elementi del reato (artifici e raggiri volti a creare apparenza di affidabilità professionale e a indurre la vittima a versare una caparra).

  • art. 157 c.p.p., comma 8-bis

    Richiamato per il principio secondo cui la richiesta di trattazione orale è irrimediabilmente irrevocabile: la Corte ha ritenuto corretta la decisione di procedere con la trattazione orale nonostante una successiva rinuncia.

  • art. 161 c.p.p., comma 4

    Usato per confermare che l'elezione di domicilio permane fino a revoca formale; la notifica effettuata presso il domiciliatario indicato è pertanto valida se non risulta revocata.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato nel quadro delle regole sulla rappresentanza e partecipazione all'udienza; la Corte ha valutato che la mancata presenza dell'imputato e la rappresentanza tramite difensore non imponevano ulteriori notifiche ove non comunicata la detenzione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nei motivi relativi alla valutazione probatoria e alla sussistenza degli elementi del reato: la Corte di Cassazione ha ritenuto le censure sulla valutazione della prova come aspecifiche e inammissibili, confermando il sindacato limitato sul merito probatorio.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma riferita alle circostanze attenuanti specifiche; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito argomentazione specifica per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche o particolari.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nella disciplina della determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di merito sulla graduazione della pena fosse adeguata e insindacabile in Cassazione in assenza di illogicità manifesta.

  • art. 133-bis cod. pen.

    Richiami relativi ai criteri di determinazione della pena e alle circostanze che influenzano la misura, utilizzati per valutare la congruità della pena inflitta.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e altre somme a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e le spese processuali.

Massime di principio

  • La richiesta di trattazione orale, una volta presentata, è irrimediabilmente irrevocabile: una successiva "rinuncia" non impedisce ai giudici di procedere con la trattazione orale.
  • Le certificazioni mediche e documenti relativi a legittimi impedimenti devono essere formalmente completi e dimostrare un impedimento effettivo e attuale; la semplice indicazione di visite effettuate altrove non prova l'impossibilità assoluta a comparire.
  • L'elezione di domicilio indicata dall'imputato rimane valida fino a revoca formale: le notifiche presso il domiciliatario sono efficaci se non risulta una revoca espressa.
  • La mancata comunicazione della sopravvenuta detenzione da parte dell'imputato può comportare l'irrilevanza di eccezioni sulla mancata notifica diretta; grava sull'imputato l'onere di informare il giudice di situazioni che incidono sulle notifiche.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito; la mera ripetizione delle argomentazioni di fatto o richieste di rievaluazione probatoria senza elementi nuovi è inammissibile.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione sindaca la congruità solo in presenza di manifesta illogicità o arbitrarietà; affermazioni generiche sul vizio di motivazione sono insufficienti.
  • Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti è necessario indicare chiaramente e documentare gli elementi favorevoli; affermazioni apodittiche e generiche non bastano in sede di legittimità.

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