Sentenza n. 5351/2026 - Roma, Sezione 1B
Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l'annullamento - del Decreto n. 1247/2022 del 13.12.2022 della Regione Siciliana - Assessorato della Salute ivi compresi gli allegati A, B, C, e D, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Qiagen S.r.l. il 23/10/2023: - del Decreto dell'Assessorato della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Sicilia n. 741 del 21.07.2023, ivi compresi gli Allegati A, B, C e D che sostituiscono gli importi asseritamente dovuti dalle imprese, tra cui la Impresa qui ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione degli importi dovuti nell'ambito del meccanismo del payback sanitario, inclusi i decreti regionali siciliani di ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni titolari del payback)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato gli atti relativi al meccanismo del payback sanitario, deducendone profili di illegittimità non ulteriormente specificati nella sentenza. Nel corso del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, comunicando di avere versato la quota ridotta, pari al 25% dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, prevista dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95. La ricorrente aveva chiesto, alternativamente, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima avrebbe potuto essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento della quota ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge n. 95/2025. La dichiarazione della ricorrente di avere effettuato il pagamento è stata tuttavia ritenuta sufficiente a escludere qualsiasi utilità concreta nella prosecuzione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni trattate e dell'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
“Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite”
La cessazione della materia del contendere presuppone la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento della quota ridotta; la mera dichiarazione di pagamento della parte determina invece la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione sul ricorso divenuto improcedibile.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., per la regolazione delle spese di giudizio.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate dal TAR nelle peculiarità della controversia e nella vicenda processuale.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
Richiamato dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 quale riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi in materia di payback.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali relativi al payback sanitario, quando prevista dalla legge in relazione al pagamento di una quota ridotta, richiede l'accertamento del pagamento mediante provvedimento regionale o provinciale e la relativa comunicazione al TAR; la sola dichiarazione della parte non è sufficiente per tale specifico esito processuale.
- La sopravvenuta dichiarazione dell'interessato di avere versato la quota ridotta prevista dalla legge può determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando la prosecuzione del giudizio non sia più idonea a procurargli alcuna utilità concreta e attuale.
- La peculiarità delle questioni trattate e l'andamento della vicenda processuale possono integrare eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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