Cassazione Penale, Sentenza n. 32118/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di € 9.166,67. Il motivo centrale del ricorso in Cassazione era che l'impugnazione, trasmessa tramite PEC, era stata inviata all'indirizzo PEC del "tribunale del riesame" (sez3.penale.tribunale.messina@giustiziacert.it) anziché all'indirizzo PEC indicato nel provvedimento impugnato (depositoattipenali.tribunale.messina@giustiziacert.it). La ricorrente sosteneva che, essendo rieame avverso misura cautelare reale, l'invio alla PEC del tribunale del riesame fosse conforme all'art. 24, commi 4 e 6-quinquies, d.l. 137/2020, e che non fosse applicabile la regola di inammissibilità prevista dal comma 6-sexies richiamante l'art. 309, comma 7 (che a suo dire riguarderebbe solo misure personali).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha interpretato l'art. 24 d.l. 137/2020 nel senso che gli atti devono essere trasmessi agli indirizzi PEC indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA) e, specificamente per impugnazioni contro misure cautelari personali o reali, la deroga al comma 6-ter opera nell'interesse che l'impugnazione sia presentata al tribunale competente a decidere il gravame (individuato nel tribunale del capoluogo della provincia ove ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento). Anche tenendo conto dell'interpretazione più favorevole alla ricorrente, il provvedimento DGSIA indicava per il Tribunale di Messina un unico indirizzo abilitato (depositoattipenali.tribunale.messina@giustiziacert.it), per cui la trasmissione al diverso indirizzo utilizzato dalla ricorrente non era valida e rendeva l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176), art. 24
commi 4, 6-ter, 6-quinquies, 6-sexies
Le disposizioni stabiliscono che il deposito telematico deve avvenire agli indirizzi PEC indicati dal provvedimento del Direttore del DGSIA; l'impugnazione deve essere trasmessa dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento o, per riesame/appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, all'indirizzo PEC del tribunale individuato dall'art. 309, comma 7. Il comma 6-sexies prevede l'inammissibilità se l'atto è inviato a PEC diversa da quella indicata dal provvedimento del DGSIA.
codice di procedura penale
art. 309, comma 7; art. 324, comma 5; art. 582, comma 1; art. 310, comma 2; art. 322-bis, comma 1-bis
Gli articoli indicano la competenza del tribunale per i gravami in materia cautelare: la Corte interpreta il richiamo nell'art. 24 D.L. 137 per includere anche le misure reali, ritenendo che il tribunale competente sia quello del capoluogo della provincia dell'ufficio che ha emesso il provvedimento; inoltre ricorda il principio generale che l'impugnazione si presenta in cancelleria (art. 582) ma che la disciplina emergenziale deroga alla modalità ordinaria per motivi di celerità.
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44
art. 7 (Registro generale degli indirizzi certificati)
Il deposito telematico può essere effettuato dall'indirizzo PEC inserito nel Registro generale, come previsto dall'art. 24 d.l. 137/2020, comma 4.
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA) del 9 novembre 2020
Individua gli indirizzi PEC abilitati per ciascun ufficio giudiziario; soltanto gli indirizzi ivi elencati possono essere utilizzati per rendere ammissibili le impugnazioni telematiche ai sensi dell'art. 24 d.l. 137/2020.
giurisprudenza richiamata
Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346
Conferma che è inammissibile la richiesta di riesame trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco DGSIA, anche se tale indirizzo è stato indicato come utilizzabile in provvedimenti organizzativi interni del tribunale.
Massime di principio
- Per le impugnazioni telematiche verificare sempre l'indirizzo PEC indicato nel provvedimento del Direttore del DGSIA (elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici); l'invio a PEC diversa rende l'atto inammissibile.
- La deroga prevista dalla normativa emergenziale (art. 24 d.l. 137/2020) impone che le impugnazioni cautelari siano trasmesse all'ufficio/tribunale competente a decidere il gravame: per i riesami/appelli in materia di misure cautelari (personali o reali) occorre inviare l'atto alla PEC del tribunale competente secondo i criteri di competenza previsti dal codice di procedura penale (tribunale del capoluogo della provincia ove ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento).
- Se l'ufficio ha un unico indirizzo PEC abilitato ai sensi del provvedimento DGSIA, non è possibile utilizzare altri indirizzi anche se indicati in provvedimenti organizzativi interni: attenersi all'elenco DGSIA.
- In caso di dubbi sull'indirizzo PEC corretto, è prudente ottenere conferma consultando il provvedimento DGSIA, il portale dei servizi telematici o depositare l'atto con modalità alternative consentite prima della scadenza per evitare l'inammissibilità.
- L'inammissibilità formale per errato invio telematico può essere pronunciata anche quando il contenuto dell'impugnazione è sostanzialmente fondato; la conformità alle regole telematiche è quindi elemento procedurale cruciale.
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