Direttiva 2024/1416
Direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei punti quantici per il downshift direttamente depositati su chip semiconduttori LED
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2024/1416 modifica la direttiva RoHS 2011/65/UE per aggiornare il regime di esenzione relativo all’uso del cadmio nei punti quantici. Dopo la valutazione tecnico-scientifica e socioeconomica, la Commissione ha ritenuto non più giustificate alcune configurazioni, mentre ha mantenuto un’esenzione limitata per i punti quantici depositati direttamente su chip LED per specifiche applicazioni di visualizzazione e proiezione. L’esenzione è circoscritta da limiti di concentrazione e di quantità massima per dispositivo e scade il 31 dicembre 2027. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 dicembre 2024 e applicarle dal 1 gennaio 2025.
Modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo una nuova esenzione per il cadmio nei punti quantici depositati direttamente su chip LED per applicazioni di visualizzazione e proiezione, con specifici limiti quantitativi e scadenza al 31 dicembre 2027.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE, in particolare alle applicazioni di visualizzazione e proiezione che utilizzano punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio. La modifica riguarda l’allegato III della direttiva RoHS e introduce un’esenzione specifica per il cadmio nei punti quantici depositati direttamente su chip semiconduttori LED. Restano esclusi, per effetto della valutazione richiamata nei considerando, gli usi in configurazioni diverse dalla tecnologia "su chip" per le applicazioni di illuminazione, nonché le configurazioni on edge e su superficie, che non soddisfano più le condizioni per l’esenzione.
Direttiva delegata (UE) 2024/1416 – esenzione RoHS per il cadmio nei punti quantici su chip LED
La direttiva delegata (UE) 2024/1416 interviene sulla direttiva 2011/65/UE (RoHS), che limita l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Commissione modifica l’allegato III per aggiornare il regime di esenzione relativo al cadmio nei punti quantici, alla luce di una valutazione tecnico-scientifica e socioeconomica che distingue tra diverse configurazioni di utilizzo e tra applicazioni di illuminazione e di visualizzazione/proiezione.
Finalità e contesto normativo
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE, le AEE immesse sul mercato non devono contenere le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate dell’allegato III. Il cadmio resta una sostanza soggetta a restrizione, con soglia massima di concentrazione dello 0,01 % in peso nei materiali omogenei. La nuova direttiva si colloca nell’ambito dell’articolo 5 della direttiva RoHS, che consente esenzioni quando, tra l’altro, manchino alternative affidabili oppure i benefici della restrizione non superino gli impatti negativi complessivi.
Valutazione delle domande di rinnovo/modifica
La Commissione richiama tre domande presentate il 29 settembre 2017, il 29 aprile 2018 e il 30 aprile 2018, tutte entro il termine dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. In base al secondo comma di tale paragrafo, l’esenzione resta valida fino alla decisione sulla domanda di rinnovo. La valutazione ha incluso uno studio tecnico-scientifico, uno studio di follow-up e consultazioni dei portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7.
Distinzione tra configurazioni e applicazioni
La Commissione osserva che l’esenzione originaria non distingueva tra configurazioni diverse del materiale a base di cadmio nel punto quantico. Dalla valutazione emerge che le configurazioni on edge e su superficie non soddisfano più le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), mentre la configurazione "su chip" richiede meno cadmio e offre migliori prestazioni.
Per le applicazioni di illuminazione, la valutazione conclude che esistono alternative affidabili e parimenti performanti; pertanto, per tali usi i benefici dell’esenzione non supererebbero gli impatti negativi su ambiente, salute e sicurezza dei consumatori.
Per alcune applicazioni specifiche di visualizzazione, come i microdisplay, non esistono ancora alternative affidabili, pur essendo in corso sviluppi sostitutivi. In tali casi la condizione dell’assenza di sostituti affidabili risulta soddisfatta.
Nuova esenzione e limiti quantitativi
La direttiva ritiene opportuno concedere un’esenzione circoscritta per il cadmio nei punti quantici depositati direttamente su chip semiconduttori LED destinati ad applicazioni di visualizzazione e proiezione. L’esenzione è limitata da due parametri tecnici:
- meno di 5 μg di Cd per mm2 di superficie del chip LED;
- quantità massima per dispositivo pari a 1 mg.
La Commissione giustifica la misura anche in ragione dell’efficienza energetica e della minore quantità totale di cadmio utilizzata per dispositivo rispetto ad altre configurazioni, ritenendo che i benefici ambientali superino gli impatti complessivi della sostituzione. Viene inoltre evidenziata la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Durata dell’esenzione
La nuova esenzione è temporanea e scade il 31 dicembre 2027 per tutte le categorie. Nei considerando si spiega che si prevede la disponibilità di alternative entro la fine del 2027; inoltre, la durata è fissata tenendo conto degli effetti sull’innovazione e della necessità di concedere tempo sufficiente all’industria, anche in ragione delle catene di approvvigionamento globali.
La precedente esenzione della voce 39 a viene anch’essa aggiornata: riguarda il seleniuro di cadmio nei punti quantici a base di cadmio per il downshift nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione, con limite di < 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo e scadenza il 21 novembre 2025.
Recezione negli ordinamenti nazionali
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2025. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, tenuti a conseguire il risultato imposto dalla direttiva lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata, incidendo sull’elenco delle esenzioni relative al cadmio nei punti quantici.
Nuova esenzione per la voce 39 b
Nell’allegato III è inserita la voce 39 b: "cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) per il downshift depositati direttamente su chip semiconduttori LED destinati all’utilizzo nelle applicazioni di visualizzazione e proiezione", con limite di < 5 μg Cd per mm2 di superficie del chip LED e quantità massima per dispositivo di 1 mg. L’esenzione scade per tutte le categorie il 31 dicembre 2027.
Riformulazione della voce 39 a
La voce 39 a è sostituita e riguarda il seleniuro di cadmio nei punti quantici a base di cadmio per il downshift destinati alle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione, con limite di < 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione. La scadenza è fissata al 21 novembre 2025 per tutte le categorie.
Obbligo di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro e non oltre il 31 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1 gennaio 2025. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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