Direttiva 2024/1262
Direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata aggiorna la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, adeguando gli allegati III e IV alle nuove conoscenze scientifiche. Introduce requisiti più specifici per l’alloggiamento, la cura e la sistemazione di determinate specie, in particolare pesci zebra e cefalopodi, e rivede i metodi ammessi di soppressione degli animali. Prevede inoltre che l’ipotermia possa essere usata per i pesci zebra a condizioni rigorose, mentre non consente più l’uso di gas inerti per la soppressione dei roditori.
Modifica la direttiva 2010/63/UE aggiornando i requisiti minimi per gli stabilimenti, la cura e sistemazione degli animali e i metodi di soppressione, con particolare riguardo a cefalopodi, pesci zebra, passeriformi e roditori.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’atto e, tramite la modifica della direttiva 2010/63/UE, incide sugli animali utilizzati a fini scientifici negli stabilimenti disciplinati da tale direttiva. Riguarda in particolare i requisiti di alloggio, cura e sistemazione degli animali e i metodi di soppressione previsti dagli allegati III e IV, con specifiche prescrizioni per animali acquatici, uccelli prelevati allo stato selvatico, pesci zebra, cefalopodi e roditori. Sono richiamate anche le condizioni di applicazione per i metodi di soppressione e per i periodi di alloggiamento degli uccelli.
Direttiva delegata (UE) 2024/1262: modifica della direttiva 2010/63/UE su alloggio, cura e soppressione degli animali usati a fini scientifici
La direttiva aggiorna gli allegati III e IV della direttiva 2010/63/UE alla luce di nuove conoscenze scientifiche sul benessere di alcune specie impiegate nella ricerca. L’intervento si concentra su requisiti di stabilimento, cura e sistemazione e sui metodi di soppressione, con specifiche novità per pesci zebra, cefalopodi, uccelli selvatici e roditori.
Finalità e contesto normativo
La base normativa è l’articolo 50 della direttiva 2010/63/UE. I considerando evidenziano che, al momento dell’adozione della direttiva originaria, non vi erano conoscenze sufficienti per definire requisiti specifici per cefalopodi, pesci zebra e passeriformi, né per i metodi di soppressione dei cefalopodi. Dal 2010, però, la ricerca scientifica ha fornito elementi nuovi che giustificano l’adeguamento degli allegati III e IV.
La direttiva mira quindi a:
- integrare requisiti specifici di benessere per specie prima non coperte in modo puntuale;
- introdurre standard tecnici più precisi per alloggiamento e gestione;
- eliminare alcune soluzioni ritenute non più appropriate sulla base delle evidenze scientifiche;
- ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per il ricorso ripetuto a deroghe.
Ambito di applicazione
La direttiva non disciplina autonomamente un nuovo settore, ma modifica la direttiva 2010/63/UE. Di conseguenza, si applica agli animali utilizzati a fini scientifici e agli stabilimenti che li ospitano, in relazione ai requisiti di cui agli allegati III e IV.
Le prescrizioni incidono in particolare su:
- animali acquatici e relative attrezzature rumorose o vibranti;
- uccelli prelevati allo stato selvatico;
- pesci zebra;
- cefalopodi;
- roditori, per quanto riguarda la soppressione.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 4 dicembre 2025, con applicazione dal 4 dicembre 2026.
Sono previsti inoltre:
- obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
- obbligo di inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali o di corredarle di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale;
- obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Resta agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto alla forma e ai mezzi del recepimento, ferma la necessità di assicurare il risultato imposto dalla direttiva.
Modifiche all’allegato III: requisiti per stabilimenti, cura e sistemazione
Nella sezione A dell’allegato III sono riformulati i paragrafi su rumore e vibrazioni e su impianti di allarme e piani di emergenza.
Per gli animali acquatici, le apparecchiature che generano rumore o vibrazioni, come generatori o sistemi di filtraggio, non devono danneggiare il benessere degli animali. Inoltre, devono essere predisposti piani di emergenza efficaci per proteggere salute e benessere qualora vengano meno elementi essenziali dell’allevamento.
Uccelli prelevati allo stato selvatico
Nella sezione B dell’allegato III viene precisato che le superfici minime previste dalle tabelle 8.1-8.10 si applicano quando gli uccelli sono tenuti per più di 24 ore. Se la detenzione è più breve, devono comunque essere adottate misure per minimizzare i rischi per il benessere animale.
Sono inoltre introdotte tabelle specifiche per:
- storni;
- passeri domestici;
- cinciallegre e cinciarelle.
Le tabelle fissano parametri minimi relativi a:
- dimensione dell’alloggiamento;
- altezza minima;
- lunghezza minima di mangiatoie e posatoi;
- dimensione del gruppo.
Requisiti generali per i pesci
I paragrafi 11.1, 11.2, 11.3 e 11.5 dell’allegato III sono sostituiti con formulazioni più dettagliate. In sintesi, il testo richiede che:
- l’acqua sia fornita in modo continuo e adeguato per quantità e qualità;
- il flusso o la filtrazione siano sufficienti a mantenere parametri idonei;
- i contaminanti siano rimossi quando necessario;
- i parametri di qualità dell’acqua restino entro intervalli accettabili;
- siano previste misure di acclimatazione ai cambiamenti;
- siano evitati sbalzi improvvisi dei parametri critici;
- ossigeno, biossido di carbonio, composti azotati, pH e salinità siano mantenuti entro livelli appropriati;
- la temperatura resti nell’intervallo ottimale per specie e stadio di sviluppo;
- il fotoperiodo sia adeguato;
- l’alimentazione sia conforme alle esigenze della specie;
- la manipolazione sia ridotta al minimo e, ove possibile, avvenga senza rimuovere i pesci dall’acqua.
Pesci zebra: requisiti specifici
Il nuovo paragrafo 11.6 introduce una disciplina tecnica puntuale per i pesci zebra.
Per la qualità dell’acqua sono indicati valori minimi e massimi per:
- temperatura: 24-29 °C;
- conduttività: 150-1 700 μS/cm2;
- durezza totale: 40-250 mg/l CaCO3;
- pH: 6,5-8;
- composti dell’azoto: NH3/NH4+ < 0,1 mg/l, NO2- < 0,3 mg/l, NO3- < 25 mg/l;
- ossigeno disciolto: > 5 mg/l.
Inoltre:
- nella fase luminosa l’illuminazione deve essere costante, salvo brevi transizioni alba/crepuscolo;
- nella fase di buio il buio deve essere totale;
- per gli adulti non sono ammessi volumi d’acqua inferiori a 1 litro;
- la densità non deve superare 10 pesci adulti per litro;
- la vasca deve consentire comportamento e nuoto naturali;
- deve essere evitato l’alloggiamento singolo prolungato.
Cefalopodi: requisiti specifici e dimensionamento degli alloggiamenti
Il nuovo paragrafo 12 dell’allegato III disciplina in modo dettagliato i cefalopodi.
Sono previsti requisiti per:
- fornitura continua di acqua sufficiente e di qualità adeguata;
- progettazione della vasca e flusso dell’acqua idonei alle esigenze dell’animale;
- ossigenazione adeguata in funzione di dimensione, fase di vita e comportamento;
- temperatura, salinità, pH e composti azotati coerenti con la specie e lo stadio vitale;
- prevenzione di fughe e intrusioni accidentali, anche mediante coperture se necessarie;
- acclimatazione ai cambiamenti della qualità dell’acqua;
- illuminazione conforme ai requisiti della specie;
- alimentazione adeguata a specie, sviluppo e comportamento;
- arricchimento fisico, cognitivo e sensoriale sufficiente per consentire un’ampia gamma di comportamenti specie-specifici;
- considerazione delle esigenze sociali, incluse eventuali abitudini solitarie o di gruppo;
- predisposizione di rifugi o tane, quando opportuno;
- manipolazione senza rimozione dall’acqua, ove possibile, e riduzione al minimo del contatto diretto.
La tabella 12.1 fissa superfici minime d’acqua e profondità minima per seppie, sepiole, calamari e polpi, con differenziazioni in base alla lunghezza del corpo e al numero di animali in gruppo. Le note precisano, tra l’altro, che:
- per le seppie il gruppo massimo è di 40 individui;
- per i calamari è preferibile l’uso di vasche cilindriche e i valori minimi aumentano del 5 % se si usano vasche non cilindriche;
- allo stadio di novellame e paralarvale, calamari e polpi devono essere alloggiati in vasche cilindriche, con massimo 20 larve per litro e con misure per limitare le interazioni visive.
Modifiche all’allegato IV: metodi di soppressione
L’allegato IV viene aggiornato sul piano dei metodi di soppressione degli animali. Il nuovo paragrafo 2 stabilisce che la soppressione deve essere completata mediante uno dei seguenti metodi:
- conferma dell’arresto permanente della circolazione;
- distruzione del cervello;
- dislocazione del collo;
- dissanguamento;
- conferma dell’insorgenza del rigor mortis.
La conferma della morte deve essere appropriata alla specie interessata.
Ipotermia per i pesci zebra e divieto per i roditori di gas inerti
Nel paragrafo 3 dell’allegato IV viene aggiunto il punto 17, che consente l’ipotermia solo per i pesci zebra (Danio rerio) di almeno 16 giorni dopo la fecondazione e con lunghezza del corpo non superiore a 5 cm.
Le condizioni sono rigorose:
- temperatura pari o inferiore a 4 °C;
- differenza di temperatura rispetto alla temperatura di alloggio pari o superiore a 20 °C;
- assenza di contatto diretto con il ghiaccio;
- tempo minimo di esposizione di cinque minuti.
I considerando indicano inoltre che, alla luce di nuove prove scientifiche, i gas inerti argon e azoto non dovrebbero più essere consentiti per la soppressione dei roditori.
Aspetti pratici per operatori e professionisti
Per i professionisti, la direttiva comporta una revisione dei protocolli interni di animal facility e laboratori che utilizzano specie acquatiche, cefalopodi e pesci zebra. Sarà necessario verificare la conformità delle strutture, dei sistemi di monitoraggio dell’acqua, dei piani di emergenza e delle procedure di soppressione, nonché aggiornare la documentazione tecnica e le SOP in vista della scadenza di recepimento del 4 dicembre 2025 e della successiva applicazione dal 4 dicembre 2026.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone che gli allegati III e IV della direttiva 2010/63/UE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva delegata 2024/1262.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 4 dicembre 2025 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 4 dicembre 2026. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Requisiti generali per gli stabilimenti e la sistemazione degli animali
Nell’allegato III, sezione A, sono precisati requisiti su rumore e vibrazioni e sugli impianti di allarme e piani di emergenza. Per gli animali acquatici, le apparecchiature che causano rumore o vibrazioni non devono nuocere al benessere degli animali. Devono essere predisposti piani di emergenza efficaci per garantire salute e benessere degli animali in caso di mancanza di elementi essenziali dell’allevamento.
Uccelli prelevati allo stato selvatico
Nell’allegato III, sezione B, è stabilito che per gli uccelli prelevati allo stato selvatico le superfici minime delle tabelle 8.1-8.10 si applicano quando gli animali sono tenuti per più di 24 ore; per periodi più brevi devono essere adottate misure per ridurre al minimo i rischi per il benessere animale. Sono inoltre introdotte tabelle specifiche per storni, passeri domestici, cinciallegre e cinciarelle, con indicazioni su dimensione dell’alloggiamento, altezza minima, mangiatoie e posatoi.
Requisiti per i pesci
L’allegato III aggiorna i paragrafi relativi a fornitura e qualità dell’acqua, ossigeno, composti azotati, biossido di carbonio, pH, salinità, temperatura, illuminazione, alimentazione e manipolazione. È richiesto il monitoraggio continuo o frequente dei parametri critici, l’acclimatazione ai cambiamenti e la riduzione delle variazioni improvvise. La manipolazione deve essere minimizzata e, ove possibile, effettuata senza rimuovere i pesci dall’acqua.
Requisiti specifici per i pesci zebra
È inserito un nuovo paragrafo 11.6 dell’allegato III con requisiti specifici per i pesci zebra: temperatura dell’acqua tra 24 e 29 °C, conduttività 150-1 700 μS/cm2, durezza totale 40-250 mg/l CaCO3, pH 6,5-8, composti dell’azoto entro i limiti indicati e ossigeno disciolto superiore a 5 mg/l. Durante la fase luminosa l’illuminazione deve essere costante; nel buio il buio deve essere totale. Per gli adulti non devono essere usati volumi inferiori a 1 litro, la densità non deve superare 10 pesci adulti/litro e deve essere evitato l’alloggiamento singolo prolungato.
Requisiti specifici per i cefalopodi
È inserito un nuovo paragrafo 12 dell’allegato III con prescrizioni per cefalopodi su qualità dell’acqua, illuminazione, alimentazione, arricchimento e manipolazione. Devono essere garantiti stimoli fisici, cognitivi e sensoriali adeguati, tenendo conto delle esigenze sociali della specie e, se opportuno, rifugi o tane. Sono introdotte tabelle con superfici minime d’acqua e profondità minima per seppie, sepiole, calamari e polpi, con ulteriori note su vasche cilindriche, gruppi massimi e densità larvali.
Metodi di soppressione degli animali
Nell’allegato IV il paragrafo 2 è sostituito: la soppressione deve essere completata mediante conferma dell’arresto permanente della circolazione, distruzione del cervello, dislocazione del collo, dissanguamento o conferma dell’insorgenza del rigor mortis; i metodi di conferma della morte devono essere appropriati alla specie.
Ipotermia per i pesci zebra
Nell’allegato IV, paragrafo 3, è aggiunto il punto 17: l’ipotermia è consentita solo per pesci zebra (Danio rerio) di almeno 16 giorni dopo la fecondazione e con lunghezza del corpo non superiore a 5 cm. La temperatura deve essere pari o inferiore a 4 °C, con differenza di almeno 20 °C rispetto alla temperatura di alloggio, senza contatto diretto con il ghiaccio e con un’esposizione minima di cinque minuti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 13 mar 2024Direttiva 2024/869
- direttiva · 13 mar 2024Direttiva 2024/884
- direttiva · 13 mar 2024Direttiva 2024/927
- direttiva · 13 mar 2024Direttiva 2024/1416
- direttiva · 14 mar 2024Direttiva 2024/1405
- direttiva · 14 mar 2024Direttiva 2024/846
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →