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Direttiva 2024/884

Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024L0884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene in modo mirato sulla disciplina RAEE per adeguarla alla sentenza della Corte di giustizia C-181/20, eliminando effetti retroattivi ingiustificati sugli obblighi di finanziamento per pannelli fotovoltaici e altre AEE rientranti nell’ambito di applicazione aperto. Modifica gli articoli 12, 13, 14 e 15 della direttiva 2012/19/UE, chiarendo le date di immissione sul mercato rilevanti e aggiornando il riferimento alla norma EN 50419:2022. Prevede inoltre una clausola di riesame da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2026 e fissa il termine di recepimento al 9 ottobre 2025.

Modifica la direttiva 2012/19/UE sui RAEE per escludere l’applicazione retroattiva degli obblighi di finanziamento ai pannelli fotovoltaici e alle altre apparecchiature rientranti nell’ambito di applicazione aperto, aggiornando anche marcatura, riferimenti tecnici e clausola di riesame.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione, che devono recepire le modifiche nella disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Incide sui produttori di AEE, sui regimi di responsabilità estesa del produttore e sulla gestione dei RAEE provenienti sia dai nuclei domestici sia dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici, con particolare attenzione ai pannelli fotovoltaici e alle AEE che rientrano nell’"ambito di applicazione aperto" ex articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/19/UE. Rilevano anche i RAEE "storici" immessi sul mercato in periodi specifici (13 agosto 2005, 13 agosto 2012, 15 agosto 2018), mentre per il periodo anteriore al recepimento restano richiamati, nel ragionamento della direttiva, gli articoli 8 e 14 della direttiva 2008/98/CE.

Direttiva (UE) 2024/884 che modifica la direttiva 2012/19/UE sui RAEE

La direttiva interviene in modo puntuale sulla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per adeguarla alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-181/20. L’obiettivo principale è evitare effetti retroattivi ingiustificati sugli obblighi di finanziamento relativi ai pannelli fotovoltaici e alle AEE rientranti nell’ambito di applicazione aperto, assicurando al contempo certezza del diritto, tutela ambientale e corretta ripartizione dei costi.

Contesto e ratio dell’intervento

I considerando chiariscono che, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE, per talune categorie di AEE gli Stati membri disponevano ancora di un margine di scelta ai sensi della direttiva 2008/98/CE in ordine a chi dovesse sopportare i costi di gestione dei rifiuti. La Corte ha ritenuto invalida l’applicazione retroattiva dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012; per analogia, il legislatore dell’Unione estende la correzione anche alle AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto, immese sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 15 agosto 2018.

Ambito materiale e categorie interessate

La direttiva modifica la disciplina dei RAEE contenuta nella direttiva 2012/19/UE, con particolare riguardo a:

  • pannelli fotovoltaici;
  • AEE che rientrano nell’"ambito di applicazione aperto" di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/19/UE;
  • RAEE provenienti dai nuclei domestici;
  • RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici;
  • rifiuti storici, cioè rifiuti originati da prodotti immessi sul mercato in date anteriori alle soglie rilevanti.

Per il periodo in cui tali prodotti non rientrano nella disciplina specifica della direttiva 2012/19/UE, i considerando richiamano l’applicazione della direttiva 2008/98/CE, in particolare degli articoli 8 e 14.

Finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici

L’articolo 12 è riscritto per precisare quando i produttori devono finanziare la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecocompatibile dei RAEE depositati nei centri di raccolta. La norma distingue tre ipotesi:

  • AEE ex articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici: obbligo per i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005;
  • pannelli fotovoltaici: obbligo solo per quelli immessi sul mercato dal 13 agosto 2012;
  • AEE rientranti nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), non già comprese nella lettera a): obbligo solo per le apparecchiature immesse sul mercato dal 15 agosto 2018.

Il paragrafo 3 conferma che ciascun produttore risponde del finanziamento delle operazioni relative ai propri prodotti e può adempiere individualmente oppure tramite regime collettivo.

Il paragrafo 4 disciplina i rifiuti storici dei prodotti ex articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o prima: i costi sono sopportati da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori presenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi.

Finanziamento dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici

L’articolo 13, paragrafo 1, viene parimenti riscritto. Gli Stati membri devono far sì che i produttori finanzino i costi dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici per le stesse tre categorie temporali sopra indicate:

  • AEE diverse dai pannelli fotovoltaici: prodotti immessi dopo il 13 agosto 2005;
  • pannelli fotovoltaici: prodotti immessi dal 13 agosto 2012;
  • AEE dell’ambito di applicazione aperto non incluse nella lettera a): prodotti immessi dal 15 agosto 2018.

Per i rifiuti storici delle AEE ex articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, sostituite da nuovi prodotti equivalenti o destinati alla stessa funzione, il finanziamento spetta ai produttori al momento della fornitura. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che anche gli utilizzatori non domestici siano parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento. Per gli altri rifiuti storici di tali AEE, il costo è posto a carico degli utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Marcatura delle AEE e tracciabilità della data di immissione sul mercato

Gli articoli 14 e 15 sono aggiornati per adeguare la disciplina della marcatura. Gli Stati membri devono garantire che i produttori marchino le AEE immesse sul mercato preferibilmente conformemente alla norma europea EN 50419:2022, con il simbolo indicato nell’allegato IX. Solo in casi eccezionali, quando dimensioni o funzione del prodotto lo rendano necessario, il simbolo può essere apposto sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia.

Quanto alla data di immissione sul mercato, il marchio deve consentire di individuare in modo inequivocabile che l’AEE è stata immessa successivamente al 13 agosto 2005. Per i pannelli fotovoltaici tale obbligo si applica solo ai prodotti immessi dal 13 agosto 2012; per le AEE dell’ambito di applicazione aperto solo a quelle immesse dal 15 agosto 2018.

Riesame futuro della direttiva

La nuova clausola di riesame impone alla Commissione, entro il 31 dicembre 2026, di valutare se proporre una revisione della direttiva. La valutazione deve considerare espressamente:

  • il rispetto della certezza del diritto e l’assenza di effetti retroattivi ingiustificati;
  • l’attuazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;
  • la tutela di cittadini e consumatori da costi sproporzionati, in coerenza con il principio "chi inquina paga";
  • la piena attuazione della direttiva e la prevenzione del commercio illegale di RAEE;
  • l’eventuale creazione di una nuova categoria separata per i pannelli fotovoltaici;
  • un meccanismo per coprire i futuri costi di gestione in caso di fallimento o liquidazione del produttore.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 9 ottobre 2025 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione del testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Implicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la novità centrale è la delimitazione temporale degli obblighi di EPR/finanziamento nel settore RAEE: i produttori non possono essere gravati, per via della direttiva 2012/19/UE come modificata, di costi riferiti a determinati periodi antecedenti alla decorrenza delle soglie ora fissate. Restano cruciali, in sede di recepimento nazionale e di organizzazione dei regimi collettivi, la corretta classificazione delle apparecchiature, la distinzione tra RAEE domestici e non domestici, la gestione dei rifiuti storici e l’aggiornamento delle pratiche di marcatura e tracciabilità dei prodotti.

Disposizioni principali

Obiettivo di modifica e correzione della retroattività

La direttiva modifica la direttiva 2012/19/UE per evitare che gli obblighi di finanziamento dei RAEE si applichino retroattivamente ai pannelli fotovoltaici e alle AEE rientranti nell’ambito di applicazione aperto immessi sul mercato in periodi in cui tali prodotti non erano ancora soggetti alla disciplina specifica introdotta dalla direttiva 2012/19/UE. L’intervento è motivato dalla sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2022 nella causa C-181/20.

Clausola di riesame entro il 31 dicembre 2026

È inserito l’articolo 24 bis nella direttiva 2012/19/UE. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione deve valutare la necessità di una revisione della direttiva e, se del caso, presentare una proposta legislativa corredata da una valutazione approfondita dell’impatto socioeconomico e ambientale. La valutazione deve considerare, in particolare, certezza del diritto, assenza di effetti retroattivi ingiustificati, gerarchia dei rifiuti, costi non sproporzionati per cittadini e consumatori, piena attuazione della direttiva, prevenzione del commercio illegale di RAEE, creazione di una nuova categoria per i pannelli fotovoltaici e meccanismi per coprire i costi futuri in caso di fallimento o liquidazione del produttore.

Finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici

L’articolo 12, paragrafo 1, è sostituito. Gli Stati membri devono garantire che i produttori finanzino almeno raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE dei nuclei domestici depositati nei centri di raccolta: per le AEE ex articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005; per i pannelli fotovoltaici, se immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; per le AEE dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) non rientranti nella lettera a), se immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.

Responsabilità individuale o collettiva del produttore e rifiuti storici domestici

L’articolo 12, paragrafo 3, stabilisce che ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti e può adempiere individualmente o aderendo a un regime collettivo. Il paragrafo 4 è riscritto per prevedere che i costi dei cosiddetti rifiuti storici dei prodotti dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o prima, siano sopportati da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori presenti sul mercato al momento in cui sorgono i costi.

Finanziamento dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici

L’articolo 13, paragrafo 1, è sostituito. Gli Stati membri devono garantire che il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sia sostenuto dai produttori per: AEE ex articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005; pannelli fotovoltaici, se immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; AEE dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) non rientranti nella lettera a), se immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018. Per i rifiuti storici delle AEE dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, sostituite da prodotti equivalenti o con la stessa funzione, il finanziamento incombe ai produttori al momento della fornitura, salvo facoltà degli Stati membri di coinvolgere parzialmente o totalmente anche gli utilizzatori non domestici. Per gli altri rifiuti storici di tali AEE, il finanziamento è posto a carico degli utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Marcatura delle AEE e norma EN 50419:2022

L’articolo 14, paragrafo 4, viene sostituito per prevedere che gli Stati membri assicurino che i produttori marchino adeguatamente le AEE immesse sul mercato, preferibilmente in conformità alla norma europea EN 50419:2022, con il simbolo dell’allegato IX. In casi eccezionali, se le dimensioni o la funzione del prodotto lo richiedono, il simbolo può essere apposto sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia.

Indicazione della data di immissione sul mercato

L’articolo 15, paragrafo 2, è sostituito per imporre che il marchio sull’AEE specifichi che l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005, preferibilmente secondo la norma EN 50419:2022. L’obbligo vale solo dal 13 agosto 2012 per i pannelli fotovoltaici e solo dal 15 agosto 2018 per le AEE dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), non rientranti nella lettera a).

Termine di recepimento e obblighi di comunicazione

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 9 ottobre 2025 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materierifiutiambienteeconomia circolareresponsabilità estesa del produttoreapparecchiature elettriche ed elettroniche

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