Direttiva 2024/927
Direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza e armonizza il quadro UE per i GEFIA e le società di gestione di OICVM su delega, sostanza organizzativa, segnalazioni di vigilanza, gestione della liquidità e custodia/depositario. Introduce inoltre una disciplina comune per i FIA che concedono prestiti, con limiti prudenziali, regole contro i conflitti di interesse e divieti anti-elusivi. Prevede ulteriori misure di trasparenza verso investitori e autorità, oltre a poteri rafforzati di cooperazione tra autorità nazionali, ESMA e altre autorità europee.
Modifiche alle direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE in materia di delega, gestione del rischio di liquidità, segnalazioni di vigilanza, custodia/depositario e concessione di prestiti da parte dei fondi di investimento.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e agli OICVM, nonché alle rispettive società di gestione, ai depositari, ai distributori che operano per conto dei gestori e, per alcune disposizioni, ai soggetti terzi/delegati e ai depositari centrali di titoli. Incide sia sui fondi UE sia, per taluni aspetti, sui fondi o gestori non UE che operano o sono commercializzati nell’Unione. Sono previste esclusioni e limiti specifici, in particolare: la non applicazione della disciplina sulla delega quando il distributore agisce per proprio conto ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2016/97; la facoltà per gli Stati membri di vietare la concessione di prestiti ai consumatori da parte dei FIA nel loro territorio; il rinvio ai requisiti di prodotto più specifici per Eltif, EuVECA ed EuSEF; e talune deroghe/transizioni per i FIA concedenti prestiti costituiti prima del 15 aprile 2024.
Direttiva (UE) 2024/927: modifiche a FIA e OICVM su delega, liquidità, vigilanza e prestiti
La direttiva interviene in modo organico sulle direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per rafforzare il quadro prudenziale e di vigilanza dei fondi di investimento alternativi e degli OICVM. Il legislatore UE muove dall’esigenza di evitare arbitraggi regolamentari, migliorare la sostanza organizzativa dei gestori, armonizzare la gestione della liquidità e introdurre una disciplina comune per i FIA che concedono prestiti.
Ambito e finalità
La riforma mira a completare il mercato interno dei fondi, preservando la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria. Le modifiche sono costruite per ridurre differenze nazionali su delega, custodia, segnalazioni e strumenti di liquidità, con un’attenzione specifica anche ai fondi con strategie di credito privato.
Delega, sostanza e società fantasma
Per GEFIA e società di gestione di OICVM, la direttiva rafforza i requisiti informativi in sede di autorizzazione: devono essere indicate le persone che dirigono di fatto l’attività, le risorse umane e tecniche, l’assetto organizzativo, la strategia di conformità e il sistema di delega/subdelega. È richiesto che almeno due persone fisiche, domiciliate nell’Unione, siano effettivamente responsabili della conduzione dell’attività.
La delega è ammessa solo se il gestore mantiene il controllo sostanziale dell’attività e può impartire istruzioni ulteriori e revocare il mandato con effetto immediato. Il gestore non può delegare in misura tale da diventare una società fantasma. La disciplina si estende a tutte le funzioni di gestione e ai servizi accessori previsti dalle direttive, ma esclude i casi in cui la commercializzazione sia svolta da distributori che operano per proprio conto ai sensi della MiFID II o della IDD.
L’ESMA dovrà presentare relazioni di riesame nel 2029, utilizzando anche i dati trasmessi dalle autorità nazionali, e la Commissione potrà adottare atti delegati per specificare le condizioni della delega e la soglia oltre la quale il gestore è considerato una società fantasma.
FIA che concedono prestiti: regime armonizzato
Uno degli assi centrali della direttiva è il riconoscimento espresso della facoltà dei FIA di concedere prestiti, ma entro un quadro armonizzato e prudenziale.
I GEFIA devono adottare politiche, procedure e processi efficaci per l’erogazione dei prestiti, la valutazione del rischio di credito e il monitoraggio del portafoglio. Tali procedure vanno riesaminate almeno annualmente. Le regole si applicano anche quando il FIA assume esposizioni tramite terzi o società veicolo.
Sono previsti limiti e divieti principali:
- il valore nozionale dei prestiti a un singolo mutuatario finanziario, FIA o OICVM non può superare il 20 % del capitale del FIA;
- la leva finanziaria non può superare il 175 % per i FIA aperti e il 300 % per i FIA chiusi;
- i GEFIA, il loro personale, il depositario, i delegati e i soggetti del medesimo gruppo non possono ricevere prestiti dai FIA interessati, salvo eccezioni per specifiche imprese finanziarie;
- i proventi dei prestiti, al netto delle commissioni consentite per l’amministrazione, devono essere attribuiti integralmente al FIA.
È inoltre vietato gestire un FIA la cui strategia, totale o parziale, sia concedere prestiti solo per trasferirli a terzi: la direttiva esclude le strutture originate-to-distribute.
Quando un prestito è ceduto a terzi, il FIA deve conservare il 5 % del valore nozionale del prestito per un periodo minimo, salvo deroghe tassative, ad esempio in caso di liquidazione, rispetto di misure restrittive UE o deterioramento del rischio rilevato nel quadro delle attività di dovuta diligenza.
Per i FIA costituiti prima del 15 aprile 2024 opera un regime transitorio fino al 16 aprile 2029, con limiti al peggioramento delle esposizioni e facoltà di opt-in comunicata alle autorità competenti.
Forma aperta, liquidità e strumenti di gestione della liquidità
La direttiva impone un forte coordinamento sulla gestione della liquidità per FIA e OICVM aperti. In linea generale, i FIA concedenti prestiti devono essere chiusi; tuttavia possono essere aperti se il loro sistema di gestione del rischio di liquidità è compatibile con strategia di investimento e politica di rimborso.
Per gli FIA aperti e gli OICVM, il gestore deve selezionare almeno due strumenti di gestione della liquidità tra quelli elencati negli allegati armonizzati; i fondi comuni monetari possono selezionarne uno solo. Gli strumenti comprendono, tra gli altri, sospensione dei rimborsi, gates, proroga dei preavvisi, commissioni di rimborso, swing pricing, double pricing, antidilution levy, rimborsi in natura e side pocket.
Le informazioni su selezione, attivazione e disattivazione degli strumenti devono essere comunicate alle autorità competenti. In caso di sospensioni o attivazioni straordinarie, le autorità di origine devono informare le autorità ospitanti, l’ESMA e, se del caso, il CERS.
Il rimborso in natura è riservato agli investitori professionali, salvo i casi in cui il fondo sia commercializzato esclusivamente a professionali o sia un ETF indicizzato. L’ESMA dovrà adottare orientamenti entro il 16 aprile 2025 e elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione sui requisiti per mantenere la forma aperta dei FIA concedenti prestiti e sulle caratteristiche degli strumenti di liquidità.
Segnalazioni di vigilanza e condivisione dei dati
La direttiva ridisegna in modo importante le segnalazioni prudenziali. GEFIA e società di gestione devono trasmettere informazioni più ampie su mercati e strumenti negoziati, profilo di rischio, leva, accordi di delega, personale impiegato, atti di subdelega e riesami di dovuta diligenza, nonché sugli Stati membri in cui il fondo è effettivamente commercializzato.
Le autorità competenti devono rendere disponibili tali informazioni ad altre autorità competenti interessate, alle autorità europee di vigilanza, al CERS e al SEBC per fini statistici. L’ESMA dovrà definire tramite norme tecniche di regolamentazione e di attuazione i contenuti, i formati, gli identificativi, le modalità e la frequenza delle segnalazioni.
In casi eccezionali, l’ESMA può richiedere ulteriori obblighi informativi alle autorità nazionali, previa consultazione del CERS, quando ciò sia necessario per la stabilità o l’integrità del sistema finanziario o per una crescita sostenibile di lungo periodo.
Custodia, depositari e depositari centrali di titoli
La direttiva interviene anche sul regime dei depositari. I depositari centrali di titoli entrano formalmente nella catena di custodia, con distinzione tra CSD emittente e CSD investitore. La disciplina chiarisce quando il loro intervento costituisce o meno una delega delle funzioni di custodia.
Per i FIA UE, è introdotta una deroga che consente, in mercati con offerta limitata di depositari, di nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro, ma solo se:
- il GEFIA presenta una richiesta motivata e dimostra la mancanza di servizi adeguati nello Stato di origine;
- l’aggregato delle attività affidate in custodia nel mercato domestico non supera 50 miliardi di EUR;
- l’autorità competente effettua una valutazione caso per caso.
Per i depositari in paesi terzi e per i FIA/GEFIA non UE, la direttiva rafforza i filtri AML e fiscali: il paese terzo non deve essere ad alto rischio ai sensi della direttiva antiriciclaggio e non deve figurare nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; devono inoltre esistere accordi di scambio di informazioni in linea con l’articolo 26 del modello OCSE.
Trasparenza verso investitori e disciplina dei costi
I GEFIA e le società di gestione devono fornire agli investitori informazioni più chiare su costi, oneri e spese, comprese quelle imputate indirettamente al fondo, e comunicare la composizione del portafoglio dei prestiti concessi.
Il nome del fondo assume valore di informazione precontrattuale essenziale: deve essere corretto, chiaro e non fuorviante. L’ESMA dovrà adottare orientamenti entro il 16 aprile 2026 sulle ipotesi di denominazione scorretta o fuorviante.
È prevista anche una relazione ESMA entro il 16 ottobre 2025 sui costi addebitati agli investitori, con la raccolta una tantum di dati da parte delle autorità competenti. La finalità è contrastare pratiche divergenti e costi ingiustificati, rafforzando la convergenza di vigilanza.
Governance, ESG e tutela degli investitori retail
La direttiva collega espressamente la disciplina dei fondi alla sostenibilità. GEFIA e società di gestione devono integrare i parametri ESG nei sistemi di governance e gestione del rischio, in coerenza con il regolamento (UE) 2019/2088. L’ESMA dovrà aggiornare gli orientamenti sulle politiche retributive per tenere conto degli incentivi connessi ai rischi ESG.
Per gli investitori al dettaglio, il testo rafforza inoltre le regole di trasparenza sulla denominazione del fondo e sul contenuto dei documenti informativi, mentre il ricorso a rimborso in natura resta riservato ai professionali.
Cooperazione di vigilanza e poteri dell’ESMA
Sono rafforzati i rapporti tra autorità di origine e ospitanti, con una procedura formalizzata per chiedere interventi di vigilanza in casi transfrontalieri. L’ESMA può ricevere e segnalare casi con implicazioni sistemiche e chiedere spiegazioni alle autorità nazionali. In casi gravi, può anche rendere pubblica la mancata conformità di un’autorità competente al proprio parere, dopo una valutazione di proporzionalità tra trasparenza e rischio di amplificazione delle minacce al mercato.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 16 aprile 2026 e applicare le misure da tale data. Fa eccezione la disciplina collegata all’articolo 20 bis della direttiva 2009/65/CE, che si applica dal 16 aprile 2027. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Indicazioni operative per il mercato italiano
Per avvocati e commercialisti italiani, il testo impone di verificare in particolare:
- l’adeguamento degli assetti organizzativi dei GEFIA e delle SGR/OICVM ai nuovi requisiti di sostanza;
- l’aggiornamento dei mandati di delega, dei contratti di subdelega e delle procedure di controllo;
- l’introduzione o revisione delle policy di liquidità e degli strumenti armonizzati disponibili;
- la conformità dei fondi lending ai nuovi limiti di leva, concentrazione, retention e divieti di erogazione a soggetti collegati;
- l’aggiornamento dei documenti informativi, del prospetto e delle disclosure sui costi e sulla denominazione del fondo;
- la revisione dei flussi di reporting verso autorità, depositari e controparti, anche alla luce delle future RTS/ITS ESMA e dei successivi atti delegati della Commissione.
Disposizioni principali
Obiettivi di armonizzazione e finalità
La direttiva modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per migliorare il funzionamento del mercato dei FIA e degli OICVM, rafforzare la tutela degli investitori, aumentare la stabilità finanziaria e ridurre frammentazioni normative. L’intervento riguarda soprattutto delega, sostanza, gestione del rischio di liquidità, segnalazioni di vigilanza, servizi di custodia/depositario e disciplina dei fondi che concedono prestiti.
Definizioni e ampliamento dei servizi accessori
Nella direttiva 2011/61/UE sono introdotte nuove definizioni, tra cui depositario centrale di titoli, capitale del FIA, concessione di prestiti, prestito di azionista, FIA concedente prestiti e FIA che utilizza la leva finanziaria. Sono ampliati i servizi accessori che i GEFIA possono prestare, includendo l’amministrazione degli indici di riferimento (reg. 2016/1011), la gestione di crediti (dir. 2021/2167), la concessione di prestiti per conto del FIA e i servizi per società veicolo di cartolarizzazione. In modo analogo la direttiva 2009/65/CE estende i servizi accessori delle società di gestione e introduce la nozione di depositario centrale di titoli.
Requisiti di sostanza e autorizzazione
Sia per GEFIA sia per società di gestione di OICVM, la domanda di autorizzazione deve contenere informazioni dettagliate su persone che dirigono di fatto l’attività, risorse umane e tecniche, struttura organizzativa, conformità alla normativa UE pertinente e modalità di delega/subdelega. È richiesto che almeno due persone fisiche domiciliat[e] nell’Unione conducano effettivamente l’attività. Le autorità competenti devono essere informate anche di cambiamenti sostanziali delle condizioni di autorizzazione.
Delega e contrasto alle società fantasma
Le regole sulla delega sono rafforzate: il gestore deve poter giustificare la struttura di delega con motivi oggettivi, controllare effettivamente il delegato, impartire istruzioni ulteriori e revocare il mandato con effetto immediato se necessario. La delega non può svuotare la sostanza del gestore fino a trasformarlo in una società fantasma. La disciplina si applica a tutte le funzioni di gestione e ai servizi accessori; la commercializzazione svolta da distributori per proprio conto ai sensi di MiFID II o IDD non è considerata delega. L’ESMA dovrà presentare relazioni di riesame nel 2029 e saranno adottati atti delegati/tecnici per specificare le condizioni della delega e le caratteristiche della "sostanza" minima.
Gestione di FIA e OICVM su iniziativa di terzi
Se un FIA o un OICVM è gestito o intende essere gestito su iniziativa di un terzo, il gestore deve fornire spiegazioni dettagliate alle autorità e dimostrare l’assenza o la corretta gestione dei conflitti di interesse. La Commissione dovrà riesaminare nel 2029 l’adeguatezza di tali regole e l’eventuale necessità di ulteriori garanzie contro l’elusione.
Regole specifiche per i FIA concedenti prestiti
La direttiva riconosce espressamente la possibilità per i FIA di concedere prestiti, ma introduce un regime armonizzato con finalità prudenziali. I GEFIA devono avere politiche, procedure e processi efficaci per l’erogazione dei prestiti, la valutazione del rischio di credito e il monitoraggio del portafoglio; tali sistemi vanno riesaminati almeno annualmente. Sono previsti limiti: concentrazione al 20 % del capitale del FIA verso singoli mutuatari finanziari/FIA/OICVM; leva massima del 175 % per FIA aperti e del 300 % per FIA chiusi; limiti e condizioni specifiche per prestiti di azionista. I prestiti devono essere concessi nell’interesse degli investitori, i proventi devono tornare integralmente al FIA e sono vietati prestiti a GEFIA, personale, depositario, delegati e soggetti del medesimo gruppo, salvo eccezioni per imprese finanziarie che finanziano esclusivamente debitori terzi.
Divieti anti-elusione e mantenimento del rischio
È vietata la strategia originate-to-distribute: il GEFIA non può gestire un FIA il cui obiettivo, totale o parziale, sia concedere prestiti solo per trasferirli a terzi. Se un prestito è trasferito, il FIA deve mantenere il 5 % del valore nozionale per periodi predeterminati, salvo eccezioni (liquidazione, sanzioni UE, esigenze della strategia, deterioramento del rischio con informativa all’acquirente). Il gestore deve giustificare l’uso delle deroghe su richiesta delle autorità competenti.
Forma aperta/chiusa e gestione della liquidità
I FIA concedenti prestiti devono in linea di principio essere chiusi; possono essere aperti solo se il sistema di gestione del rischio di liquidità è compatibile con strategia e politica di rimborso. Per gli FIA aperti e per gli OICVM, il gestore deve selezionare almeno due strumenti di gestione della liquidità da un elenco armonizzato, salvo il caso dei fondi comuni monetari che possono selezionarne uno solo. Sono disciplinati sospensione di sottoscrizioni/riacquisti/rimborsi, side pocket, rimborsi in natura, notifiche alle autorità e orientamenti ESMA sulla selezione e calibrazione degli strumenti. L’ESMA dovrà anche elaborare criteri tecnici per stabilire quando un FIA concedente prestiti può restare aperto.
Delegato, distributori e portata della delega
L’accordo di distribuzione non fa scattare automaticamente la disciplina della delega se il distributore agisce per proprio conto. Restano invece soggetti alle norme di delega i casi in cui il distributore opera per conto del GEFIA o della società di gestione. La responsabilità del gestore resta piena verso fondi, clienti e investitori.
Custodia, depositari e depositari centrali di titoli
La direttiva estende il regime del depositario includendo i CSD nella catena di custodia, distinguendo tra CSD emittente e CSD investitore. Sono precisati gli obblighi di due diligence nella selezione del terzo custode e i flussi informativi tra depositario, autorità del depositario, del FIA e del GEFIA. È introdotta, per i FIA UE, una deroga che consente in casi limitati la nomina di un depositario in un altro Stato membro, entro una soglia di 50 miliardi di EUR di attività affidate nel mercato domestico e previa valutazione caso per caso. Per i depositari in paesi terzi e per i FIA/GEFIA non UE sono rafforzati i requisiti AML/fiscali e le condizioni di ammissibilità.
Segnalazioni di vigilanza e condivisione dei dati
Sono ampliate le informazioni che GEFIA e società di gestione devono comunicare: mercati e strumenti, profilo di rischio, leva, accordi di delega, personale dedicato, controlli di dovuta diligenza, elenco degli Stati membri in cui il fondo è commercializzato. L’ESMA deve predisporre norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per standardizzare contenuti, formati, identificativi, frequenza e modalità di trasmissione. I dati devono essere condivisi con altre autorità competenti, AEV, CERS e SEBC per fini statistici; in circostanze eccezionali l’ESMA può richiedere ulteriori informazioni.
Trasparenza verso gli investitori, costi e denominazione del fondo
I GEFIA e le società di gestione devono informare gli investitori su commissioni, oneri e spese, compresa la composizione del portafoglio dei prestiti, e includere la denominazione del fondo nei documenti precontrattuali essenziali. È previsto che tali informazioni siano corrette, chiare e non fuorvianti. L’ESMA dovrà presentare una relazione entro il 16 ottobre 2025 sui costi addebitati e, entro il 16 aprile 2026, orientamenti sulle denominazioni scorrette, poco chiare o fuorvianti.
Cooperazione di vigilanza e poteri ESMA
Sono rafforzati i meccanismi di cooperazione tra autorità di origine e ospitanti, con possibilità per le seconde di chiedere un intervento alle prime e con coinvolgimento dell’ESMA nei casi transfrontalieri o sistemicamente rilevanti. L’ESMA può chiedere spiegazioni in casi gravi e, in taluni casi, rendere pubblica la mancata conformità di un’autorità nazionale a un proprio parere. Sono previsti orientamenti ESMA anche sull’uso dei poteri relativi alla liquidità.
Regole per i paesi terzi e commercializzazione transfrontaliera
Per FIA non UE, GEFIA non UE e depositari in paesi terzi, la direttiva richiede che il paese terzo non sia ad alto rischio ai fini AML e non figuri nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, oltre a prevedere accordi fiscali coerenti con l’articolo 26 del modello OCSE. Sono rafforzate anche le condizioni per l’autorizzazione e la commercializzazione in Stati membri diversi dallo Stato di origine. È inoltre previsto che gli OICVM possano essere commercializzati presso i dipendenti di società partecipate o affiliate nell’ambito di piani di risparmio o partecipazione dei dipendenti, anche su base transfrontaliera, senza oneri aggiuntivi nello Stato ospitante.
Sostenibilità e governance
Il testo collega espressamente le nuove regole di governance ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2088. GEFIA e società di gestione devono integrare i parametri ESG nei sistemi di governance e gestione del rischio, e l’ESMA deve aggiornare gli orientamenti sulle politiche retributive per considerare gli incentivi connessi ai rischi ESG.
Recepimento, entrata in vigore e transizione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 16 aprile 2026 e applicarle dal 16 aprile 2026. Fanno eccezione le misure relative all’articolo 1, paragrafo 12, e all’articolo 2, paragrafo 7, per l’articolo 20 bis della direttiva 2009/65/CE, applicabili dal 16 aprile 2027. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È prevista una transizione fino al 16 aprile 2029 per alcuni FIA concedenti prestiti costituiti prima del 15 aprile 2024, con regole di "grandfathering" e limiti al peggioramento delle esposizioni o della leva.
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