Sentenza n. 7589/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli (Sezione Lavoro) n.1730/2024, pubblicata il 25/11/2024, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 1730/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli n. 1730/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi il 26 novembre 2024. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'importo nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, condannando il Ministero alla relativa attribuzione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione nelle forme prescritte e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, considerata l'assenza di contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto la nomina del commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere promossa l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato il decorso.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Riconosce il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, già attribuito alla ricorrente dal giudicato per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l'attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza del titolo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all'amministrazione e il decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento prima di ordinare l'esecuzione.
- L'amministrazione che si costituisce senza fornire prova o chiarimenti sull'avvenuta esecuzione del giudicato non assolve il proprio onere di dimostrare l'adempimento, sicché l'allegato inadempimento del creditore può essere riconosciuto sulla base dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto definitivamente accertato dal giudicato, dovendo l'amministrazione limitarsi a conformarsi al contenuto della pronuncia.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
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