Sentenza n. 2289/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 310/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 17 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 310/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 18 marzo 2025. La sentenza aveva riconosciuto alla docente l’indennità sostitutiva per 42,59 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero al pagamento di € 2.511,00 lordi, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese di lite. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha chiesto il pagamento di € 2.832,78, oltre interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia fornire prova dell’integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza civile fosse passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che fosse stata notificata in copia conforme all’Amministrazione. Ha inoltre ritenuto decorso, alla data di proposizione del ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione giudiziale nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In assenza della prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di corrispondere entro 90 giorni dalla notifica della sentenza € 2.511,00 lordi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione. Il commissario dovrà determinare l’importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento, senza compenso. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché, considerata l’esiguità del debito, sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma non è applicabile quando, in relazione all’esiguità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, la sentenza costituisce titolo esecutivo quando munita dell’attestazione di conformità.
art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza civile è condizione per l’esecuzione del giudicato mediante il rito dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è eseguibile una sentenza civile passata in giudicato, notificata all’amministrazione in copia conforme e divenuta azionabile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In assenza della prova dell’integrale adempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguire la prestazione dovuta entro un termine determinato, quantificando l’importo nei limiti risultanti dal titolo esecutivo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, e attribuendogli il compito di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all’entità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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