Sentenza del 20/01/2017 n. 1537 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che aveva ridotto da Euro 184.174,93 a Euro 80.000,00 il reddito non dichiarato accertato sulla base di scritture extracontabili rinvenute durante la verifica. In particolare, con il quarto motivo, l'Ufficio ha denunciato l'insufficiente motivazione della CTR in ordine all'esistenza e alla quantificazione dei costi deducibili correlati ai maggiori ricavi non contabilizzati. La CTR aveva riconosciuto genericamente tali costi richiamando alcuni fattori contenuti nei parametri di redditività, senza spiegare adeguatamente l'inerenza dei costi ai ricavi accertati né le ragioni del loro preciso ammontare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la deducibilità e la quantificazione dei costi con una motivazione analitica e dovrà inoltre regolare le spese di tutti i gradi di giudizio. Non è stata quindi definita in via definitiva la misura del reddito imponibile, ma la decisione favorevole alla contribuente è stata annullata.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La Corte ha ritenuto viziata la motivazione della CTR perché non consentiva di comprendere il percorso logico seguito per riconoscere e quantificare i costi deducibili collegati ai ricavi non contabilizzati.
Art. 2697 c.c. e principi in materia di deducibilità dei costi
Pur non essendo espressamente indicato nel dispositivo, il ragionamento presuppone che i costi deducibili debbano essere concretamente individuati, provati o adeguatamente ricostruiti e risultare inerenti ai ricavi accertati. Non è sufficiente un richiamo generico a parametri di redditività.
Cass. sezioni unite n. 9936 del 2014 e Cass. sez. 6 n. 12002 del 2014
Sono richiamate per il principio della possibilità di decidere la controversia sulla questione dotata di maggiore immediatezza decisoria, senza esaminare necessariamente tutti gli altri motivi quando uno di essi è sufficiente a definire la fase di legittimità.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione accerta ricavi non contabilizzati sulla base di scritture extracontabili, il riconoscimento di costi correlati può essere ammesso, ma deve essere fondato su elementi concreti e su una motivazione specifica.
- Il giudice tributario non può quantificare i costi deducibili con un richiamo generico a parametri di redditività: deve indicare quali costi riconosce, perché sono inerenti ai ricavi accertati e come ne determina l'importo.
- Una sentenza tributaria è censurabile per motivazione insufficiente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito nella determinazione della base imponibile.
- La cassazione con rinvio non stabilisce necessariamente che l'accertamento dell'Amministrazione sia integralmente corretto: annulla la decisione e impone un nuovo esame specifico dei punti motivazionali carenti.
- In presenza di ricavi extracontabili, la prova dei costi non deve essere automaticamente esclusa, ma neppure può essere riconosciuta in modo forfettario o meramente intuitivo senza adeguata giustificazione.
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