Cassazione Civile, Ordinanza n. 33563/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile l'originario ricorso del contribuente per difetto di interesse ad agire, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. I motivi del ricorso delle Amministrazioni restano assorbiti dalla soluzione di inammissibilità. Le spese vengono compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso davanti al giudice tributario avverso un estratto di ruolo, deducendo il difetto assoluto di notifica di 16 cartelle di pagamento e sostenendo che l'estratto di ruolo fosse autonomamente impugnabile; aveva inoltre insistito sulla prescrizione del debito tributario. Le Amministrazioni avevano poi proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Nel giudizio di legittimità la Corte rileva però d'ufficio che il ricorso originario del contribuente era inammissibile per difetto di interesse ad agire, poiché l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, applicabile anche ai giudizi pendenti, e nel caso concreto non risultava dedotto alcuno dei pregiudizi tipizzati (partecipazione a gare, riscossione di somme da parte della PA, perdita di benefici nei rapporti con la PA).
Norme richiamate
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
L'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella esattoriale per vizio o invalidità della notifica è ammessa solo nei casi tassativamente indicati dalla norma, quando il contribuente provi uno specifico pregiudizio (partecipazione a procedure di appalto, riscossione di somme da parte della PA, perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione).
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve sussistere perché il ricorso sia ammissibile; la sua mancanza comporta inammissibilità ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
art. 3 Cost.
Richiamato indirettamente nel riferimento alla legittimità costituzionale della disciplina; la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni contro la non impugnabilità generalizzata dell'estratto di ruolo al di fuori dei casi previsti.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è liberamente impugnabile: l'interesse ad agire sussiste soltanto se il contribuente deduce e prova uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla disciplina speciale.
- La sopravvenuta disciplina dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 si applica anche ai giudizi in corso, incidendo sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta prima o dopo la sua entrata in vigore.
- La mancanza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e comporta l'inammissibilità del ricorso originario.
- Le eventuali censure di merito restano assorbite quando il giudice accerta il difetto originario di interesse ad agire.
Come è indicizzato
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