Cassazione Civile, Ordinanza n. 05538/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2011, con cui l'Ufficio aveva contestato alla società maggiori ricavi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti, e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate. In cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso solo nei confronti della socia-amministratrice controricorrente, mentre nel giudizio di secondo grado erano parti anche altri soci della società. La Corte ha rilevato che il ricorso non era stato notificato agli altri soci, già parti del giudizio di appello, e ha disposto l'integrazione del contraddittorio. Tuttavia le parti non hanno dato prova di aver ottemperato all'ordine di integrazione e, inoltre, non hanno depositato l'atto di integrazione nel termine previsto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che l'omessa, anche solo parziale, ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio determini l'inammissibilità del ricorso e non la mera improcedibilità ex art. 371-bis c.p.c., che riguarda invece il successivo deposito dell'atto di integrazione notificato. Conseguentemente ha condannato l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 377 c.p.c.
consente alla Corte di disporre l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non sia stato notificato a tutti i litisconsorti necessari o alle altre parti del giudizio di merito.
art. 371-bis c.p.c.
impone, a pena di improcedibilità, il deposito in cancelleria dell'atto di integrazione del contraddittorio notificato entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'omessa notificazione del ricorso per cassazione a uno o più litisconsorti necessari, cui il provvedimento impugnato si riferisce, impone l'integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte.
- La mancata ottemperanza, anche solo parziale, all'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- L'improcedibilità ex art. 371-bis c.p.c. riguarda un vizio diverso e successivo, cioè il mancato deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio regolarmente notificato.
- Nei giudizi in cui vi sia inscindibilità o necessaria partecipazione di più parti del processo di merito, il ricorso deve essere proposto e coltivato nei confronti di tutti i soggetti interessati, pena l'arresto processuale del ricorso.
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