Cassazione Penale, Sentenza n. 425/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il GIP di Vicenza aveva revocato, con efficacia ex tunc, la sanzione sostitutiva della pena consistente in lavoro di pubblica utilità concessa a Bianchini per la condanna (1 mese, 1 giorno di arresto e 1.000,00 euro di ammenda) per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p., sostenendo che il GIP non aveva adeguatamente considerato le giustificazioni addotte (difficoltà personali e impossibilità di trovare un'occupazione stabile) che avrebbero spiegato il mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità e pertanto la revoca ex tunc sarebbe ingiustificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il quadro normativo (art. 186 cod. strada e comma 9-bis sulla sostituibilità con lavoro di pubblica utilità, con esecuzione a cura dell'Ufficio di esecuzione penale esterna) e la giurisprudenza consolidata: il GIP di Vicenza ha correttamente revocato il beneficio poiché era incontroverso che Bianchini non aveva mai svolto il lavoro prescritto né aveva preso contatto con l'U.D.E.P.E.; le giustificazioni del ricorrente sono state ritenute generiche e incapaci di dimostrare l'inesigibilità della prestazione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
art. 186, comma 2, lett. c)
La norma incrimina la guida in stato di ebbrezza; la violazione è punita con arresto e ammenda come contravvenzione; il giudizio richiama il reato di cui è stato condannato il ricorrente
art. 186, comma 9-bis, cod. strada
Stabilisce che, fuori dai casi con incidente, le pene dell'arresto e dell'ammenda possono essere sostituite con lavoro di pubblica utilità (se l'imputato non si oppone), indicando durata e modalità di ragguaglio della pena pecuniaria
art. 54 d.lgs. 28 giugno 2000, n. 274
D.lgs. 28/06/2000, n. 274, art. 54
Individua la sanzione del lavoro di pubblica utilità come misura alternativa applicabile secondo le modalità previste dalla normativa sulla esecuzione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Impone l'obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ritiene però che il GIP abbia fornito adeguata motivazione ritenendo le ragioni del ricorrente generiche e non idonee a giustificare l'inadempimento
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile o infondato; la Corte ha determinato la somma in tremila euro
Massime di principio
- La revoca della sanzione sostitutiva per mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità è legittima quando risulti incontroverso il mancato avvio dell'attività e l'assenza di contatti con l'Ufficio di esecuzione penale esterna competente
- Le giustificazioni addotte dal condannato devono essere concrete e documentate: mere affermazioni generiche di difficoltà personali o di mancanza di lavoro non sono, di per sé, idonee a escludere l'inadempimento
- Prima di revocare un beneficio il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esigibilità della prestazione (se la prestazione poteva essere effettivamente resa); solo dopo accertata l'esigibilità può valutare l'inattività o la scarsa collaborazione del condannato
- L'esecuzione materiale del lavoro di pubblica utilità è affidata all'U.D.E.P.E.; il condannato dovrebbe prendere tempestivamente contatto con tale ufficio e conservare prova degli eventuali tentativi e delle difficoltà oggettive per opporsi efficacemente a una revoca
- In caso di revoca il giudice può disporre l'efficacia ex tunc della revoca e ripristinare la pena sostituita, con possibile condanna del ricorrente alle spese e a somme a titolo di ammenda processuale
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