Sentenza n. 10723/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari a) del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall' Ambasciata d'Italia a Dhaka il 15 maggio 2025; b) del provvedimento di revoca, di data ed estremi sconosciuti, del nulla osta all'assunzione del Sig. -OMISSIS- quale lavoratore subordinato precedentemente rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Udine, su istanza del Sig.-OMISSIS-, in data 22 febbraio 2025; c) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ove avente carattere lesivo per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato e revoca del nulla osta all'assunzione
Esito
Favorevole al resistente (ministeri e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka del 15 maggio 2025, con cui era stata respinta la domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, nonché il provvedimento, di data ed estremi non conosciuti, con cui sarebbe stato revocato il nulla osta all'assunzione precedentemente rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Udine il 22 febbraio 2025. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 29 maggio 2026, con la quale egli ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. Poiché la controparte non ha contestato tale richiesta, il giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure relative al diniego del visto e alla revoca del nulla osta. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata adottata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti ai sensi della disposizione richiamata; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, non contestata dalla controparte, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito.
- Quando il giudizio viene definito per una ragione processuale di sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in ragione della natura della decisione in rito.
Come è indicizzato
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