Ordinanza n. 2806/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento a. della nota PEC notificata il 25.2.2026, registrata al Prot. 35432 del 26.2.2026 del Comune di Como di trasmissione documenti in parziale riscontro e conseguente parziale diniego implicito all’istanza di accesso agli atti formulata dal Comune di Como Prot. 11626 del 21.1.2026; b. del provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo e revoca della concessione in uso gratuito dell'area in località San Maurizio per il mantenimento del "Faro Voltiano", notificato via PEC il 12.2.2026, registrato al Prot. 27781 del 13.2.2026 del Comune di Como; nonché, per quanto occorra, c. della nota registrata al Prot. n. 222932/2025 del 24.12.2025 del Comune di Como – Prot. 5356/2025 del 23.12.2025 del Comune di Brunate, con la quale è stata data formale comunicazione di avvio del procedimento di revoca/decadenza della concessione in uso gratuito dell’area in località San Maurizio per il mantenimento del "Faro Voltiano"; d. della nota registrata al prot. n. 203182/2025 del 20.11.2025 del Comune di Como, 4832/2025 del 19.11.2025 del Comune di Brunate, con la quale il Comune di Brunate diffida alla sottoscrizione della convenzione per la gestione del Faro Voltiano; e. della nota registrata al prot 19176 del 11.3.2025 del Comune di Como, prot. 49176 del 11.3.2025 del Comune di Brunate, con la quale il Comune di Brunate ha insistito per l’obbligo del Comune di Como di sottoscrivere la nuova convenzione per la gestione del faro da parte di Brunate, precedentemente inviata il 26/10/2023; f. della mail del 23 ottobre 2023 con allegata bozza nuova convenzione; g. di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, anche non conosciuto; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA - dell’inesistenza di un obbligo in capo al Comune di Como di rinnovare la convenzione Racc. 13976/2015 per la gestione del Faro Voltiano sottoscritta dai Comuni di Como e Brunate il 2.2.2015; - dell’inadempimento del Comune di Brunate agli obblighi assunti con la convenzione Racc. 13976/2015 per la gestione del Faro Voltiano e la concessione temporanea Racc. 13906/2014 in uso gratuito al Comune di Como di parte del piazzale in località San Martino per il mantenimento del medesimo del “Faro Voltiano”, rispettivamente sottoscritte il 2.2.2015 ed il 10.2.2014, dai Comuni di Como e Brunate; - del persistente diritto del Comune di Como a godere, sino al 31.12.2033, della concessione temporanea Racc. 13906/2014 del 10.2.2014 di uso gratuito di parte del piazzale in località San Martino per il mantenimento del medesimo del “Faro Voltiano”; - nella denegata ipotesi di opposta nullità della concessione medesima (Racc. 13906/2014 del 10.2.2014) da parte resistente, ex art. 31, comma 4, c.p.a., il diritto del Comune di Como di godere, per la durata massima prevista dalla vigente normativa, dell’occupazione gratuita dell’area sul quale insiste il “Faro Voltiano”, monumento di proprietà del medesimo Comune di Como, in forza delle pattuizioni tra Comune di Brunate, I.G.N.I., Prefettura di Como e Comune di Como negli anni 1927-1931, come recepite nel verbale di Consegna del Faro al Comune di Como del 18.6.1931 e/o, in ogni caso, dell’esenzione prevista all’art. 4, comma 1, del regolamento Cosap del Comune di Brunate e/o dall’art. 49, lettera a), del D.lgs. n. 507 del 1993 e/o dell’art. 1, comma 833, lett. a), della L. 160/2019 e ss.mm.ii., in quanto occupazione realizzata direttamente da Ente pubblico per finalità di cultura; E PER LA CONDANNA DEL COMUNE DI BRUNATE - all’adempimento degli obblighi assunti con la concessione temporanea Racc. 13906/2014 in uso gratuito al Comune di Como di parte del piazzale in località San Martino per il mantenimento del medesimo del “Faro Voltiano” sottoscritta il 10.2.2014, garantendo il persistente diritto del Comune di Como a goderne sino alla naturale scadenza fissata al 31.12.2033; - nella denegata ipotesi di opposta nullità della concessione medesima (Racc. 13906/2014 del 10.2.2014) da parte resistente, ex art. 31, comma 4, c.p.a., a concedere al Comune di Como, per la durata massima prevista dalla vigente normativa, l’occupazione gratuita dell’area sul quale insiste il “Faro Voltiano”, monumento di proprietà del Comune di Como, in forza delle pattuizioni tra Comune di Brunate, I.G.N.I., Prefettura di Como e Comune di Como negli anni 1927-1931, come recepite nel verbale di Consegna del Faro al Comune di Como del 18.6.1931 e/o, in ogni caso, dell’esenzione prevista all’art. 4, comma 1, del regolamento Cosap del Comune di Brunate e/o dall’art. 49, lettera a), del D.lgs. n. 507 del 1993 e/o dell’art. 1, comma 833, lett. a), della L. 160/2019 e ss.mm.ii., in quanto occupazione realizzata direttamente da Ente pubblico per finalità di cultura; - alla restituzione del Faro Voltiano al legittimo proprietario Comune di Como, onde consentirgli l’esecuzione degli interventi necessari per la riapertura al pubblico in vista del bicentenario della morte di Alessandro Volta; - all’ostensione integrale e/o ad esibire, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., i documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti formulata dal Comune di Como Prot. 11626 del 21.1.2026, entro un termine non superiore, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità; Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, anche per il tramite di eventuali motivi aggiunti, e di ulteriormente produrre nonché di proporre, anche in altro giudizio, istanza risarcitoria ex art. 36 c.p.a. e/o di ripetizione/rimborso della parte degli utili di spettanza del Comune di Como nonché di quelli illegittimamente percepiti dal Comune di Brunate, anche per il periodo di protratta gestione (dal 2.2.2015 sino alla Pasqua del 2024).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale riscontro e diniego implicito sull'istanza di accesso ai documenti relativi alla gestione del Faro Voltiano
Esito
Favorevole al ricorrente (ente locale richiedente accesso)
La controversia
Il Comune di Como ha proposto, nel giudizio di merito relativo alla revoca della concessione dell'area destinata al Faro Voltiano, una domanda incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo l'ostensione della documentazione richiesta al Comune di Brunate con istanza del 21 gennaio 2026. L'istanza riguardava il fascicolo integrale del Faro, la polizza assicurativa per la responsabilità civile, le rendicontazioni annuali delle entrate e delle uscite, la corrispondenza tra i responsabili tecnici dei due Comuni contenente eventuali report sullo stato dell'immobile e la corrispondenza relativa alle tariffe dei biglietti d'ingresso. Il Comune di Brunate aveva inizialmente fornito un riscontro parziale e, nel corso del giudizio, aveva trasmesso ulteriore documentazione, dichiarando infine di avere eseguito tutte le ricerche possibili negli archivi cartacei e nelle caselle di posta elettronica e di non avere rinvenuto altri documenti. Il Comune di Como ha ritenuto tale ostensione non esaustiva, insistendo per la consegna della documentazione residua. In particolare, ha contestato l'idoneità del rendiconto 2015-2024, prodotto mediante un foglio Excel non firmato e con voci di spesa non circostanziate, e ha rilevato la mancata trasmissione della polizza assicurativa, sostituita soltanto da una e-mail attestante l'esistenza dell'assicurazione.
La decisione
Il TAR ha esaminato esclusivamente la domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e l'ha definita in modo parzialmente satisfattivo. Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente ai documenti effettivamente trasmessi dal Comune di Brunate nel corso del giudizio, in quanto l'ostensione sopravvenuta ha soddisfatto parzialmente la pretesa. Ha respinto la domanda relativa agli ulteriori atti del fascicolo, alla corrispondenza tra i tecnici dei Comuni e alle comunicazioni sulle tariffe, poiché il Comune resistente ha reso dichiarazioni espressamente assumendosi la responsabilità della loro veridicità circa l'inesistenza o irreperibilità di ulteriore documentazione, dichiarazioni non specificamente contestate dal ricorrente. Il giudice ha ritenuto che l'accesso presupponga la materiale detenzione del documento e che non possa essere ordinato in assenza di prova della sua effettiva esistenza e disponibilità, non potendo il giudice imporre un ordine ineseguibile. Ha invece accolto la domanda relativa alle rendicontazioni annuali e alla polizza assicurativa. Il foglio Excel denominato rendiconto 2015-2024, non firmato e privo di voci di spesa circostanziate, non è stato ritenuto equivalente alle rendicontazioni annuali richieste; inoltre, la semplice e-mail attestante che il Faro era assicurato dal 2015 non equivale alla copia della polizza contrattuale. Il Comune di Brunate è stato quindi ordinato di consentire l'accesso a tali documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Le spese sono state riservate al giudizio definitivo.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre nel giudizio amministrativo la domanda relativa all'accesso ai documenti amministrativi; la domanda è stata esaminata incidentalmente rispetto al giudizio di merito.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Richiamato nella domanda per ottenere l'ordine di ostensione dei documenti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta ostensione di documenti durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa soddisfatta.
art. 22 l. n. 241/1990
“attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”
L'accesso documentale costituisce principio generale dell'attività amministrativa; il richiedente deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale e indicare correttamente i documenti richiesti.
art. 24 l. n. 241/1990
Le ipotesi di esclusione dell'accesso sono tassative; nel caso concreto non è stato contestato che i documenti richiesti rientrassero in tali ipotesi.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone la materiale detenzione del documento da parte dell'amministrazione destinataria dell'istanza; la sua effettiva esistenza e disponibilità devono essere dimostrate dal richiedente anche in via presuntiva o indiziaria, ma non sulla base di mere supposizioni.
- Quando l'amministrazione dichiara espressamente, assumendosene la responsabilità, di non detenere o non avere reperito il documento richiesto, e tale dichiarazione non è specificamente contestata, il giudice amministrativo non può ordinare l'accesso, perché l'ordine sarebbe privo di un oggetto materialmente eseguibile.
- La trasmissione sopravvenuta di parte della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti effettivamente ostesi e nei limiti in cui l'ostensione abbia soddisfatto la pretesa del richiedente.
- L'accesso a un documento specificamente richiesto non è soddisfatto dalla trasmissione di un atto meramente riepilogativo o informale che non possieda contenuto e caratteristiche equivalenti al documento richiesto: un prospetto non firmato e con voci non circostanziate non equivale alle rendicontazioni annuali, così come una e-mail attestante l'esistenza di una polizza non equivale alla copia della polizza contrattuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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