Cassazione Civile, Ordinanza n. 22574/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato l'imponibile del contribuente ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto parzialmente il ricorso; in appello, però, la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, ritenendo non provata o non rilevante la sospensione del termine di impugnazione derivante dall'accertamento con adesione. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 6 d.lgs. 218/1997, sostenendo di aver tempestivamente presentato istanza di accertamento con adesione, con conseguente sospensione del termine di impugnazione; 2) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per non aver il giudice d'appello assegnato un termine per memorie dopo aver rilevato d'ufficio l'inammissibilità; 3) violazione dell'art. 12 l. 296/2006, sulla sanatoria applicata dalla legge finanziaria 2007; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione della produzione documentale dell'istanza di adesione, ha ritenuto infondato il secondo perché il principio del contraddittorio preventivo ex art. 101, comma 2, c.p.c. si applica solo ai giudizi instaurati dopo la l. 69/2009, e ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse il terzo e il quarto motivo. Il ricorso è stato dunque rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per tardività, ritenendo non utilmente dedotta e documentata la sospensione del termine di impugnazione per effetto dell'istanza di accertamento con adesione. Ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio, perché la disciplina invocata non era ancora applicabile ratione temporis al giudizio iniziato nel 2007. Conseguentemente, i motivi relativi al merito della pretesa tributaria e alle spese sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 546/1992
termine di impugnazione del ricorso tributario
Il termine per impugnare l'atto impositivo è soggetto a sospensione solo se la parte allega e prova il fatto che la determina, qui l'istanza di accertamento con adesione.
art. 6 d.lgs. 218/1997
sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione, ma la parte che invoca la sospensione deve provarne l'an e la tempestività, oltre a indicare dove la relativa documentazione sia stata prodotta.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
il principio ... è stato introdotto dalla l. n. 69/2009
Il dovere del giudice di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio non si applica ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Se la decisione d'appello si fonda su una svista percettiva circa documenti effettivamente prodotti, il rimedio corretto è la revocazione, non il ricorso per cassazione.
art. 360 c.p.c.
ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
Non è il mezzo idoneo a denunciare un errore percettivo del giudice di merito quando ricorrano i presupposti della revocazione.
art. 12 l. 296/2006
La censura sul merito è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non essendo più scrutinabile una volta confermata la tardività del ricorso introduttivo.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La doglianza sulle spese è rimasta assorbita/inammissibile per difetto di interesse dopo il rigetto delle censure principali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di accertamento con adesione, la sospensione del termine per impugnare l'avviso di accertamento opera solo se il contribuente prova tempestivamente la presentazione dell'istanza e allega nel giudizio la relativa documentazione, indicando anche dove essa sia stata prodotta.
- Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare il requisito di specificità dei motivi: chi invoca l'erronea declaratoria di tardività deve indicare puntualmente il fatto sospensivo, la documentazione che lo prova e la sua collocazione processuale.
- Se la doglianza riguarda una svista percettiva del giudice di merito su documenti già presenti in atti, il rimedio corretto è la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
- Il principio del contraddittorio preventivo su questioni rilevate d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c. non si applica ai giudizi introdotti prima della riforma del 2009.
- Quando il motivo principale è inammissibile o infondato e conferma la tardività del ricorso introduttivo, le censure sul merito e sulle spese restano prive di interesse e sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22520/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22521/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22524/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22525/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22537/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22545/2026 del 01/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →